ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis, comma 2, seconda parte, della legge 12 agosto 1993, n. 296 (recte: art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, recante "Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini stranieri", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto, n. 296), promossi con due ordinanze emesse il 20 e il 24 maggio 1994 dal Pretore di La Spezia nei procedimenti penali a carico di Zari Momad e di Endorth Julia ed altri, iscritte ai nn. 429 e 430 del registro ordinanze 1994, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994, e con ordinanza emessa il 29 giugno 1994 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Ettaher Youssef, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il Pretore di La Spezia ha sollevato, con ordinanze rispettivamente del 20 e 24 maggio 1994, questione di legittimita' costituzionale "dell'art. 7-bis, comma 2, seconda parte, della legge 296 del 1993" (recte: art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, recante "Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini stranieri", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296), limitatamente alla parte in cui detto articolo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero espulso che "non si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente", in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; che analoga questione e' stata sollevata dal Pretore di Padova, con ordinanza del 29 giugno 1994, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione; che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate; Considerato che le ordinanze sollevano questioni tra loro analoghe e riferite alla medesima norma incriminatrice, e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal richiamato art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente, e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la norma denunziata, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 41 del 1995); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.