ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis, comma  2,
 seconda parte, della legge 12 agosto 1993, n. 296 (recte: art. 7-bis,
 comma  1,  del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante "Norme urgenti
 in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno  dei  cittadini
 extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
 ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato", convertito, con
 modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39,  introdotto
 dall'art.  8,  comma  2,  del  d.-l.  14 giugno 1993, n. 187, recante
 "Nuove  misure  in  materia  di  trattamento  penitenziario,  nonche'
 sull'espulsione    dei    cittadini   stranieri",   convertito,   con
 modificazioni, dalla legge 12  agosto,  n.  296),  promossi  con  due
 ordinanze  emesse  il 20 e il 24 maggio 1994 dal Pretore di La Spezia
 nei procedimenti penali a carico di Zari Momad e di Endorth Julia  ed
 altri,  iscritte  ai  nn.  429  e  430  del  registro ordinanze 1994,
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  30,  prima
 serie  speciale,  dell'anno 1994, e con ordinanza emessa il 29 giugno
 1994 dal Pretore di  Padova  nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Ettaher  Youssef,  iscritta  al  n. 719 del registro ordinanze 1994 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  50,  prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di  consiglio  dell'8  marzo  1995  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il Pretore di La Spezia ha sollevato, con ordinanze
 rispettivamente del 20 e 24 maggio 1994,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  "dell'art. 7-bis, comma 2, seconda parte, della legge
 296 del 1993" (recte: art. 7-bis, comma  1,  del  d.-l.  30  dicembre
 1989, n. 416, recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di
 ingresso   e   soggiorno   dei   cittadini   extracomunitari   e   di
 regolarizzazione  dei  cittadini  extracomunitari  ed  apolidi   gia'
 presenti  nel territorio dello Stato", convertito, con modificazioni,
 dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2,
 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, recante "Nuove misure in materia di
 trattamento  penitenziario,  nonche'  sull'espulsione  dei  cittadini
 stranieri",  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 12 agosto
 1993, n. 296), limitatamente alla parte in cui detto articolo punisce
 con la reclusione da sei mesi a tre anni  lo  straniero  espulso  che
 "non si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o
 consolare  il  rilascio  del  documento  di  viaggio  occorrente", in
 riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
      che analoga questione e' stata sollevata dal Pretore di  Padova,
 con  ordinanza  del  29 giugno 1994, in riferimento agli articoli 24,
 secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione;
      che  nei  giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  le questioni siano dichiarate inammissibili o
 non fondate;
    Considerato che le ordinanze sollevano questioni tra loro analoghe
 e riferite  alla  medesima  norma  incriminatrice,  e  che  quindi  i
 relativi   giudizi   vanno   riuniti  per  essere  decisi  con  unico
 provvedimento;
      che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995,  successiva  alla
 pronuncia    delle    ordinanze    di   rimessione,   ha   dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1,  del  d.-l.
 30  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal richiamato art. 8,  comma  2,
 del  d.-l.  14  giugno  1993,  n. 187, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui punisce con la
 reclusione da sei mesi a tre anni lo  straniero  destinatario  di  un
 provvedimento  di  espulsione  che  non si adopera per ottenere dalla
 competente  autorita'  diplomatica  o  consolare  il   rilascio   del
 documento  di  viaggio  occorrente,  e  che  pertanto,  essendo stata
 espunta dall'ordinamento la norma denunziata, le  relative  questioni
 devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., da ultimo,
 ord. n. 41 del 1995);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.