ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), come interpretato dalla Corte di cassazione con sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, 30 e 31 del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1994 dal commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo nel procedimento civile vertente tra il comune di Massa d'Albe e la s.n.c. Ditta Fratelli Ficorilli ed altro iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso del giudizio fra il comune di Massa d'Albe, la s.n.c. ditta Fratelli Ficorilli e il comune di Magliano dei Marsi, avente ad oggetto la pretesa occupazione abusiva da parte di detta societa' di alcuni terreni di presunta natura demaniale civica situati nel comune di Massa d'Albe, il commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con ordinanza del 16 novembre 1994, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dalla sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, 28 gennaio 1994, n. 858, a seguito del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non prevede che i giudizi innanzi ai commissari agli usi civici possano essere promossi anche d'ufficio; che con la stessa ordinanza e' stata sollevata altresi', in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927 e 30 e 31 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, nella parte in cui, secondo l'interpretazione statuita dalla sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, 10 dicembre 1993, n. 12158, escludono ogni competenza del commissario nei procedimenti di legittimazione del possesso dei terreni gravati da usi civici; che la domanda di legittimazione del possesso, formulata in via subordinata nell'udienza di costituzione dalla ditta Ficorilli, era gia' stata presentata allo stesso Commissario in data 9 febbraio 1993; che le questioni sono motivate con richiamo alle argomentazioni svolte nelle precedenti ordinanze dello stesso giudice in data 20 aprile e 14 giugno 1994, con qualche aggiunta, meramente esplicativa, in ordine alla seconda questione; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata; Considerato che la prima questione, per se' inammissibile perche' motivata per relationem, e' gia' stata esaminata da questa Corte, la quale, con sentenza n. 46 del 1995, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo; che la medesima sentenza ha dichiarato inammissibile la seconda questione perche' la domanda di legittimazione del possesso ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge sugli usi civici non ha natura giurisdizionale; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.