ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  29  della
 legge  16  giugno  1927,  n.  1766  (Conversione in legge del r.d. 22
 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento  degli  usi  civici
 nel  Regno,  del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26
 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926,  n.  895,
 che  proroga  i  termini  assegnati  dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio
 1924, n. 751),  come  interpretato  dalla  Corte  di  cassazione  con
 sentenza  28 gennaio 1994, n. 858, 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977,
 n. 616 (Attuazione della delega di cui  all'art.  1  della  legge  22
 luglio  1975, n. 382), 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, 30
 e 31 del regolamento di esecuzione approvato  con  r.d.  26  febbraio
 1928,  n.  332  (Approvazione  del regolamento per l'esecuzione della
 legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del
 Regno), promosso  con  ordinanza  emessa  il  16  novembre  1994  dal
 commissario  regionale  per  il  riordinamento  degli  usi  civici in
 Abruzzo nel procedimento civile  vertente  tra  il  comune  di  Massa
 d'Albe  e  la s.n.c. Ditta Fratelli Ficorilli ed altro iscritta al n.
 793 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  22 marzo 1995 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso  del  giudizio  fra  il  comune  di  Massa
 d'Albe,  la  s.n.c.  ditta Fratelli Ficorilli e il comune di Magliano
 dei Marsi, avente ad oggetto la pretesa occupazione abusiva da  parte
 di  detta  societa'  di  alcuni  terreni di presunta natura demaniale
 civica situati nel comune di Massa d'Albe, il  commissario  regionale
 per  il  riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con ordinanza del
 16  novembre  1994, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt.
 3, 9, 24, 104 e 108 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  29,  secondo  comma, della legge 16 giugno
 1927, n. 1766, nella parte in cui, secondo l'interpretazione  accolta
 dalla sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, 28 gennaio
 1994,  n.  858,  a  seguito  del  d.P.R.  24 luglio 1977, n. 616, non
 prevede che i giudizi innanzi ai commissari agli usi  civici  possano
 essere promossi anche d'ufficio;
      che  con  la  stessa  ordinanza  e' stata sollevata altresi', in
 riferimento agli artt.  3  e  97  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616, 9 e 10 della legge n. 1766 del  1927  e  30  e  31  del
 relativo  regolamento  di  esecuzione, approvato con r.d. 26 febbraio
 1928, n. 332, nella parte in cui, secondo l'interpretazione  statuita
 dalla  sentenza  della  Corte  di  cassazione,  a  sezioni  unite, 10
 dicembre 1993, n. 12158, escludono ogni  competenza  del  commissario
 nei  procedimenti  di legittimazione del possesso dei terreni gravati
 da usi civici;
      che la domanda di legittimazione del possesso, formulata in  via
 subordinata  nell'udienza  di costituzione dalla ditta Ficorilli, era
 gia' stata presentata allo stesso  Commissario  in  data  9  febbraio
 1993;
      che  le questioni sono motivate con richiamo alle argomentazioni
 svolte nelle precedenti ordinanze dello stesso  giudice  in  data  20
 aprile e 14 giugno 1994, con qualche aggiunta, meramente esplicativa,
 in ordine alla seconda questione;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituito il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato
 dall'Avvocatura dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata
 inammissibile e comunque infondata;
    Considerato  che la prima questione, per se' inammissibile perche'
 motivata per relationem, e' gia' stata esaminata da questa Corte,  la
 quale,  con  sentenza  n. 46 del 1995, ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n.  1766  del
 1927,  nella  parte  in cui non consente la permanenza del potere del
 commissario agli  usi  civici  di  esercitare  d'ufficio  la  propria
 giurisdizione  pur  dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni
 amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo;
      che la medesima sentenza ha dichiarato inammissibile la  seconda
 questione  perche' la domanda di legittimazione del possesso ai sensi
 degli artt. 9 e 10  della  legge  sugli  usi  civici  non  ha  natura
 giurisdizionale;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.