Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato presso i cui uffici in
 Roma e' domiciliato ope legis,  contro  il  Presidente  della  giunta
 della  regione  Basilicata,  per  la  dichiarazione di illegittimita'
 costituzionale della delibera legislativa n. 1599 del  6  marzo  1995
 con  la  quale  il  Consiglio  regionale  della regione Basilicata ha
 approvato nel nuovo testo la l.r.: "abrogazione della l.r. 17  aprile
 1995  n.  20  -  Partecipazione della regione Basilicata al Consorzio
 lucano universitario" nel testo allegato  al  provvedimento  medesimo
 (artt.  1,  2,  3  e  4)  in  relazione  agli  artt.  97  e 117 della
 Costituzione, art. 36 del d.lgs. n. 29/1993, art. 3, ventesimo comma,
 della legge n. 537/1993 e principi cui ad  art.  22  della  legge  n.
 724/1994.
    Con provvedimento 24 gennaio 1995 n. 1528, del Consiglio regionale
 la  regione  Basilicata  ha  inteso  abrogare  la  legge regionale n.
 20/1995 (art. 1) recante "Partecipazione della regione Basilicata  al
 Consorzio  lucano universitario" con decorrenza del 25 luglio 1995 in
 quanto la scadenza di durata dell'Ente viene a cadere per decorso del
 termine alla predetta data.
    Il suddetto Consorzio veniva costituito in  data  24  luglio  1985
 all'atto della cessazione della societa' consortile per la promozione
 e   lo   sviluppo  dell'universita'  di  Basilicata  S.p.a.,  per  lo
 svolgimento della medesima attivita' e  l'intero  patrimonio  sociale
 della  predetta  societa'  per  azioni  veniva trasferito per obbligo
 statutario al Consorzio. Al detto Consorzio partecipavano gli  stessi
 soci:  regione  Basilicata, comune di Potenza, provincia di Potenza e
 provincia di Matera della ex Societa' consortile S.p.a. con identiche
 quote di partecipazione e con obbligo di corrispondere un  contributo
 annuo per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
    Con  il  suo art. 2 sulla delibera e' stato testualmente disposto:
 "Le due unita' di personale dipendente del disciolto Consorzio lucano
 universitario in servizio alla  data  del  1›  gennaio  1994,  previa
 istanza  documentata,  saranno  assorbite dalla regione ed inquadrate
 nel proprio ruolo organico nel livello funzionale  corrispondente  al
 titolo  di  studio  posseduto  e  nei  limiti dei posti vacanti nella
 pianta organica dell'ente".
    La riferita delibera legislativa  ha  formato  oggetto  di  rinvio
 governativo  siccome  ritenuta in contrasto all'art. 36 del d.lgs. n.
 29/1993 e disposizioni cui all'art. 3 ventesimo comma, della legge n.
 537/1993 e con i principi desumibili  dall'art.  22  della  legge  n.
 724/1994.
    In  data  11  marzo  1995  e'  pervenuta al commissario di Governo
 presso   la   regione    Basilicata    comunicazione    dell'avvenuta
 riapprovazione  nella seduta consiliare del 6 marzo 1995 con delibera
 n. 1599 con cui e' stato disposto oltrecche' l'abrogazione della l.r.
 n.  20  del  17  aprile 1985 (art. 1) anche l'inquadramento nel ruolo
 organico della  regione  nel  livello  funzionale  corrispondente  al
 titolo  di  studio  posseduto  e  nei  limiti dei posti vacanti nella
 pianta organica dell'Ente,  e  previo  superamento  di  concorso  per
 titoli  ad  esse riservato, di due unita' di personale dipendente del
 disciolto Consorzio lucano universitario e gia' in servizio alla data
 dell'11 gennaio 1994 (art.  2).
    Il provvedimento in questione e' censurabile per  la  disposizione
 cui  all'art.  2  ove  prevede  l'inquadramento  ope  legis nel ruolo
 regionale del personale dipendente  del  disciolto  Consorzio  lucano
 universitario  -  il  cui  rappporto  di  lavoro  sembra avere natura
 contrattuale di tipo  privatistico  -  essendo  in  contrasto  con  i
 principi  generali  in  materia  di  accesso  agli impieghi presso le
 pubbliche amministrazioni cui all'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993 e con
 le disposizioni cui all'art.  3,  ventesimo  comma,  della  legge  n.
 537/1993 nonche' con i principi ribaditi con l'art. 22 della legge n.
 724/1994.
    Il  d.lgs.  3  febbraio  1993  n.  29,  ha  dettato  una  serie di
 disposizioni   espressamente   destinate   a   costituire    principi
 fondamentali dell'art. 117 della Costituzione.
    Come  chiaramente  si  desume  dall'art.  36 del d.lgs. n. 29/1993
 l'assunzione  negli  impieghi  nelle  p.a.  avviene  nei  soli   modi
 disciplinati  dalle  ipotesi  a),  b)  e  c) del primo comma e con le
 modalita' di cui al secondo comma.
    L'art. 3, ventesimo comma, della legge n. 537/1993 ha stabilito il
 principio secondo il  quale  le  amministrazioni  pubbliche  assumono
 personale  mediante  concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le
 ipotesi cui all'art. 36 citato, primo comma, solo per le lettere  b),
 c) e dell'art. 42 del d.lgs. n. 29/1993 (categorie protette).
    L'art.  22  della  legge  n.  724/1994 ha poi fatto divieto (sesto
 comma) alle pubbliche amministrazioni di assumere personale di  ruolo
 a tempo indeterminato ivi compreso quello appartenente alle categorie
 protette.
    Inoltre con il settimo comma ha richiamato l'art. 3, ottavo comma,
 della  legge  n.  537/1993  (v.  principi di mobilita'); con l'ottavo
 comma ha fissato possibilita' di assunzione solo in applicazione  del
 medesimo  art.  22  anche  con  le  graduatorie di idonei di concorsi
 precedenti.
    Con il quindicesimo comma ha previsto la verifica dei  carichi  di
 lavoro  in  base ai principi e criteri fissati nelle lettere a), b) e
 c) dello stesso comma .. con definizione  delle  dotazioni  organiche
 (sedicesimo  comma)  previa  verifica  dei  carichi  di  lavoro e con
 individuazione  delle  procedure,   della   loro   razionalizzazione,
 semplificazione  ed  eventuale riduzione cui alle lettere b) e c) del
 quindicesimo comma a comunicarsi alle  amministrazioni  indicate  nel
 diciassettesimo  comma  (cfr.  pure  diciottesimo  comma); e' inoltre
 previsto  (diciannovesimo  comma)  il  monitoraggio  delle  linee  di
 attivita'  omogenee, in base ai dati emergenti dai carichi di lavoro,
 per la definizione dei parametri di dimensionamento  delle  dotazioni
 organiche  (diciannovesimo comma), il contingentamento di personale a
 tempo parziale (ventesimo e ventunesimo comma).
    Dal  contesto  delle  richiamate  disposizioni emergono dunque una
 serie di principi generali che la risposta delibera legislativa della
 regione Basilicata  non  ha  con  evidenza  rispettato  riservando  a
 personale  (avente  rapporto  di  lavoro  di  tipo  privato)  accesso
 riservato e privilegiato, e non aperto a tutti,  cioe'  a  dipendenti
 del  disciolto Consorzio lucano universitario (a sua volta subentrato
 alla S.p.a. Consortile ex  art.  2602  del  c.c.)  e  richiamando  la
 condizione  del servizio alla data del 1› gennaio 1994, con procedure
 semplificate  di  accesso  nei  ruoli  regionali  ed  alle   relative
 qualifiche funzionali.
    Cio'  oltrettutto  senza  la  previa definizione delle oggettive e
 reali  esigenze  di  risorse  umane  nell'ambito  di  una   razionale
 riorganizzazione delle strutture pubbliche e senza altresi' dar corso
 alle procedure di mobilita'.
    Per  cui,  anche tenuto conto dei principi cui agli artt. 117 e 97
 Costituzione, e soprattutto delle richiamate  disposizioni  normative
 nn.  29 e 537 del 1993 e 724/1994, appare evidente il contrasto della
 delibera legislativa con le richiamate disposizioni legislative.
    In effetti, cosi' come prefigurata dalla legge regionale in esame,
 la "copertura" dei posti negli organici  regionali  non  si  dimostra
 rispondente  agli  obiettivi  ed  ai  mezzi (pur essi vincolantemente
 imposti dal legislatore statale)  di  riassetto  organizzativo  degli
 apparati e del personale della p.a., apparendo - piuttosto - ispirata
 da favor per i dipendenti in servizio al 1› gennaio 1994 prima presso
 S.p.a.  e poi presso un Consorzio poi disciolto (con rapporto di tipo
 privatistico)  cui  viene  consentito  (in  sostanza,  attraverso  un
 agevolato  inquadramento) l'accesso definitivo a superiori qualifiche
 funzionali e con una mobilita' di tipo residuale, di per se'  diversa
 sia  per  tempi di attuazione che per fini, da quella delineata dalle
 succitate norme statali di principio.
    Si perpetua per tal modo, in forme appena mascherate, quel sistema
 di reinquadramenti di personale che, invalso fino  a  pochi  anni  or
 sono,  s'e'  reso incompatibile con le linee della riforma del 1993 e
 con la legge n. 734/1994  le  quali  si  sono  prefisse  un  ottimale
 impiego  di  risorse umane ed un conseguente contenimento della spesa
 pubblica, imponendo una ben precisa scansione temporale ed un gradato
 ricorso ai  diversi  strumenti  di  soddisfacimento  delle  effettive
 esigenze di organico nel settore del pubblico impiego.