ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  del  decreto-legge 7
 settembre 1994, n. 530 (Disposizioni in  materia  di  riutilizzo  dei
 residui  derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo
 produttivo o in un processo di combustione,  nonche'  in  materia  di
 smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre
 1994  dal Pretore di Terni nel procedimento penale a carico di Euro e
 Adino Tombesi, iscritta al n.  759  del  registro  ordinanze  1994  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 1, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  22 marzo 1995 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 nel corso  di
 un  procedimento  penale a carico di Euro e Adino Tombesi - imputati,
 tra l'altro, della contravvenzione prevista e  punita  dall'art.  25,
 secondo  comma,  del  d.P.R.  10  settembre  1982,  n.  915 per avere
 realizzato una discarica costituita da detriti  e  ritagli  di  marmo
 senza autorizzazione - il Pretore di Terni, su eccezione del pubblico
 ministero,  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del
 decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 (Disposizioni  in  materia  di
 riutilizzo  dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo
 in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in
 materia di smaltimento dei rifiuti), "nella  sua  stesura  integrale,
 intesa   nella   sinergia   inscindibile   di   tutti   gli  articoli
 interconnessi, con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed  agli
 articoli ivi richiamati";
      che,  ad  avviso del giudice rimettente, il decreto-legge n. 530
 del  1994  violerebbe  gli  artt.  3,  9,  10,  25,  32  e  41  della
 Costituzione.  Difatti esso, in contrasto con la precedente normativa
 di settore: sottrae  a  qualsiasi  forma  di  controllo  i  materiali
 quotati  con precise specifiche merceologiche in listini e mercuriali
 ufficiali istituiti presso le camere di commercio e formanti  oggetto
 di  un  elenco  nazionale  da  approvare  con  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente; crea una disciplina transitoria che esclude dal regime
 di gestione dei rifiuti tutti i  residui,  anche  tossici  e  nocivi,
 definiti  come  materie  prime secondarie dal decreto ministeriale 26
 gennaio 1990, senza considerare che quest'ultimo  e'  stato  in  gran
 parte annullato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 512 del
 1990, resa in sede di conflitto di attribuzione, anche nelle parti in
 cui  conteneva  le  prescrizioni sulle modalita' di smaltimento delle
 materie  prime  secondarie;  elimina,   a   determinate   condizioni,
 l'obbligo   di   autorizzazione  e  di  iscrizione  all'albo  per  lo
 stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nell'insediamento
 di  produzione  o  trattamento;  esclude   la   punibilita'   per   i
 comportamenti  conformi  alle  disposizioni  del  citato  decreto del
 Ministero dell'ambiente 26  gennaio  1990  e  delle  leggi  regionali
 vigenti  posti  in  essere  prima della data di entrata in vigore del
 decreto-legge; sottrae alle disposizioni del d.P.R. n. 915  del  1982
 le  attivita' disciplinate e qualificate come attinenti al riutilizzo
 dei rifiuti;
      che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione  sollevata sia
 dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
    Considerato  che  il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 non e'
 stato convertito in legge entro il termine di sessanta  giorni  dalla
 sua  pubblicazione  (si  veda  il  comunicato  relativo  alla mancata
 conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  261,  serie
 generale, dell'8 novembre 1994);
      che  pertanto,  secondo  la  giurisprudenza  di questa Corte (da
 ultimo  ordinanze  n.  67  e  n.  43  del  1995),  la  questione   di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile, tanto piu' che il decreto-legge attualmente vigente (9
 marzo 1995, n. 66), a seguito di successive reiterazioni, presenta un
 contenuto normativo diverso da quello espresso dal  testo  denunciato
 dal giudice rimettente;
      che  la questione e' in ogni caso inammissibile anche perche' il
 dubbio  di  legittimita'   costituzionale   sollevato   dal   giudice
 rimettente  ha  ad oggetto un intero testo normativo (ordinanza n. 65
 del 1993), senza che le censure formulate  siano  tali  da  investire
 tutte  le  norme del decreto-legge e che la rilevanza della questione
 di legittimita' costituzionale sia motivata in riferimento a tutte le
 disposizioni in esso contenute;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.