Ricorso della presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lombardia, in persona del presidente in carica della Giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 8 marzo 1995, n. 225, recante norme transitorie concernenti il personale assunto a norma dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59, in relazione all'art. 117 e 97, comma 3 della Costituzione ed all'art. 4-bis del d.-l. n. 148/1993 convertito in legge n. 236/1993, agli artt. 8, 30 e 31 del d.lgs. n. 29/1993 ed alle relative disposizioni regolamentari di cui al d.P.R. n. 487/1994, nonche' all'art. 3, comma 20, della legge n. 537/1993 ed all'art. 22, comma 6, 7 e 8 della legge n. 724/1994. In conformita' di deliberazione del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 1995, che sara' depositata in copia autentica unitamente al presente atto, la presidenza del Consiglio dei ministri propone ricorso per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia 8 marzo 1995 n. 225 in quanto lesiva delle normative generali dello Stato che disciplinano la materia. La legge regionale anzidetta, rinviata al Consiglio regionale per i motivi che di seguito vengono enunciati, e' stata riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nel testo originario. La legge appare censurabile innanzitutto perche' l'art. 1, comma 1, stabilendo che essa si applica al personale assunto per la realizzazione di progetti finalizzati gia' approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della legge n. 236/1993, viola l'art. 4-bis, comma 1, di questa stessa legge, che ne prevede l'applicazione soltanto al personale gia' in corso di utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 148/1993 oggetto di conversione. Essa viola altresi' i principi generali in tema di assunzione presso le amministrazioni pubbliche mediante concorsi pubblici aperti a tutti, di cui all'art. 97, comma 3, della Costituzione e, da ultimo, all'art. 8 del d.-lgs. n. 29/1993 e all'art. 3, comma 20, della legge n. 537/1993. Aggiungasi che i successivi commi dell'art. 7 della legge regionale in parola prevedono l'inquadramento del personale individuato dal primo comma indipendentemente dalla ridefinizione degli uffici regionali e della pianta organica, a prescindere dalla verifica dei carichi di lavoro ed in elusione delle limitazioni temporali e numeriche in materia di assunzioni, violando in questo modo gli artt. 30 e 31 del d.-lgs. n. 29/1993 e l'art. 22, comma 6, 7 e 8 della legge n. 724/1994.