Ricorso  della  presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona
 del Presidente in  carica,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n.
 12, contro la regione Lombardia, in persona del presidente in  carica
 della  Giunta  regionale,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale della legge regionale 8 marzo 1995,  n.  225,  recante
 norme  transitorie concernenti il personale assunto a norma dell'art.
 3 della legge  regionale  16  dicembre  1988,  n.  59,  in  relazione
 all'art.  117  e 97, comma 3 della Costituzione ed all'art. 4-bis del
 d.-l. n. 148/1993 convertito in legge n. 236/1993, agli artt. 8, 30 e
 31 del d.lgs. n. 29/1993 ed alle relative disposizioni  regolamentari
 di  cui  al  d.P.R.  n. 487/1994, nonche' all'art. 3, comma 20, della
 legge n. 537/1993 ed all'art. 22, comma 6,  7  e  8  della  legge  n.
 724/1994.
    In conformita' di deliberazione del Consiglio dei ministri in data
 29  marzo 1995, che sara' depositata in copia autentica unitamente al
 presente atto, la  presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  propone
 ricorso  per  la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 legge della regione Lombardia 8 marzo 1995 n. 225  in  quanto  lesiva
 delle  normative generali dello Stato che disciplinano la materia. La
 legge regionale anzidetta, rinviata  al  Consiglio  regionale  per  i
 motivi  che  di  seguito  vengono  enunciati,  e' stata riapprovata a
 maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nel testo originario.
    La legge appare censurabile innanzitutto perche' l'art.  1,  comma
 1,  stabilendo  che  essa  si  applica  al  personale  assunto per la
 realizzazione di progetti finalizzati  gia'  approvati  dalla  Giunta
 regionale  alla  data  di  entrata in vigore della legge n. 236/1993,
 viola l'art. 4-bis, comma 1, di questa stessa legge, che  ne  prevede
 l'applicazione  soltanto  al personale gia' in corso di utilizzazione
 da parte delle pubbliche amministrazioni  alla  data  di  entrata  in
 vigore del decreto-legge n. 148/1993 oggetto di conversione.
    Essa  viola  altresi'  i  principi  generali in tema di assunzione
 presso le amministrazioni pubbliche mediante concorsi pubblici aperti
 a tutti, di cui all'art.  97,  comma  3,  della  Costituzione  e,  da
 ultimo,  all'art.  8  del  d.-lgs. n. 29/1993 e all'art. 3, comma 20,
 della legge n. 537/1993.
    Aggiungasi  che  i  successivi  commi  dell'art.  7  della   legge
 regionale   in   parola   prevedono   l'inquadramento  del  personale
 individuato dal primo  comma  indipendentemente  dalla  ridefinizione
 degli  uffici  regionali e della pianta organica, a prescindere dalla
 verifica dei carichi di  lavoro  ed  in  elusione  delle  limitazioni
 temporali  e  numeriche  in materia di assunzioni, violando in questo
 modo gli artt. 30 e 31 del d.-lgs. n. 29/1993 e l'art. 22, comma 6, 7
 e 8 della legge n. 724/1994.