Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  domiciliataria  ex
 lege,  contro  la  regione  Lombardia in persona del presidente della
 Giunta pro-tempore, per la declaratoria di incostituzionalita'  della
 legge  regionale n. 226 approvata nella seduta dell'8 febbraio 1995 e
 riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta dei consiglieri
 assegnati alla Regione nella seduta dell'8 marzo 1995, comunicata  al
 commissario  del  Governo  nella  stessa  Regione il 22 marzo 1995 ed
 intitolata: "Norme transitorie di mobilita' verticale".
                               F A T T O
    Il  Consiglio  regionale  della  Lombardia,  nella  seduta  dell'8
 febbraio  1995,  ha  approvato la legge n. 226: "Norme transitorie di
 mobilita' verticale".
    L'art. 1 di tale legge reca:
    "1. Fino a quando non saranno definiti i criteri le  modalita'  di
 cui  all'art.  10,  commi  6  e  7,  della legge regionale 'Revisione
 dell'ordinamento del personale  regionale'  approvata  dal  Consiglio
 regionale il 30 gennaio 1995, al fine di perseguire la valorizzazione
 professionale  del  personale  di  ruolo  in possesso della qualifica
 funzionale sesta e settima che autonomamente consegua elevati livelli
 di qualificazione  in  materie  attinenti  l'attivita'  di  servizio,
 dispone,  a seguito di domanda dell'interessato e verifica dei titoli
 e delle condizioni di cui  al  comma  2,  l'inquadramento  a  livello
 superiore  del personale che abbia conseguito diploma di laurea entro
 il periodo di servizio ed  in  possesso  di  anzianita'  di  servizio
 superiore a 9 anni.
    2.  L'inquadramento  a  livello  superiore di cui al comma 1 viene
 disposto con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale,  da
 assumersi  entro  trenta  giorni  dalla  data  della  domanda, previa
 verifica:
       a) dei titoli presentati;
       b) della disponibilita' di posti in  organico  nella  qualifica
 oggetto della richiesta;
       c)  del  curriculum professionale e degli studi, dai quali deve
 risultare specifica attinenza tra il percorso  di  studio  seguito  e
 l'attivita'  svolta  dal richiedente entro il settore, documentata da
 dichiarazione del Coordinatore di settore.
    3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 possono essere  usufruiti  una
 sola volta nell'arco della carriera del dipendente".
    Ravvisandosi nella norma la violazione delle disposizioni legisla-
 tive   generali   sull'esperimento  del  pubblico  concorso  e  sulla
 rideterminazione della dotazione organica complessiva, il Governo  ha
 rinviato il provvedimento al Consiglio regionale per un nuovo esame.
    Senonche'  il  testo legislativo e' stato riapprovato nella seduta
 dell'8 marzo e presentato al commissario del Governo in data 22 marzo
 1995.
    Pertanto,  il  Presidente  del  Consiglio,  previa  delibera   del
 Consiglio  dei  ministri,  intende promuovere, ai sensi dell'art. 127
 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale.
                             D I R I T T O
    Con d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati dettati  i  principi
 fondamentali  ai sensi dell'art. 117 della Costituzione in materia di
 rapporto di pubblico impiego.
    Tra questi principi figurano la obbligatorieta'  dell'espletamento
 del  pubblico  concorso  per  le  assunzioni  e  la  progressione nei
 pubblici  uffici  nonche'  l'obbligo  della  rideterminazione   della
 dotazione  organica  complessiva (artt. 1, 8, 30, 31 citato d.lgs. n.
 29 e regolamento di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).
    Tali principi sono stati ribaditi dall'art.  3,  comma  20,  della
 legge  24  dicembre  1993, n. 537, nonche' dall'art. 2 della legge 23
 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 8, comma 4, del d.-l.
 23 febbraio 1995, n. 41.
    Orbene, la impugnata legge della regione Lombardia, recante "norme
 transitorie di mobilita' verticale", ha previsto  il  reinquadramento
 in qualifica superiore ope legis di categorie di personale, peraltro,
 in mancanza della rideterminazione della dotazione organica del ruolo
 regionale.
    Il  provvedimento  riapprovato  a maggioranza nell'identico testo,
 che dispone il reinquadramento ope legis di determinate categorie  di
 personale  regionale  e'  censurabile  per  violazione  delle  citate
 disposizioni legislative generali di cui all'art. 3, comma 20,  della
 legge   n.  537/1993,  dell'art.  8  del  d.lgs.  n.  29/1993  e  del
 regolamento di cui al d.P.R. n. 487/1994 e contrattuali del comparto,
 tuttora vigenti, che in materia di progressione nei  pubblici  uffici
 prevedono  l'esperimento  di pubblico concorso con riserva di posti a
 favore del personale dipendente.
    Lo stesso provvedimento  prevedendo  il  reinquadramento  di  tale
 personale    nelle    qualifiche    superiori   in   mancanza   della
 rideterminazione  della  dotazione   organica   complessiva   e   per
 qualifiche del ruolo regionale e' altresi' censurabile per violazione
 delle  citate  disposizioni  di  cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. n.
 29/1993,  dell'art.  22  della  legge  n.  724/1994  come   integrato
 dall'art. 8, comma 4, del d.-l. n. 41/1995.