IL PRETORE
    Il pretore, rilevato:
      che  la  ricorrente  ha  domandato  la  condanna  del  Ministero
 dell'interno,   in   persona   del   Ministro   pro   tempore,   alla
 corresponsione degli interessi e della  rivalutazione  monetaria  sui
 ratei, dovuti a titolo di indennita' di accompagnamento, a lei pagati
 ben   oltre  il  centoventunesimo  giorno  successivo  alla  data  di
 decorrenza del diritto al percepimento;
      che l'amministrazione convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha
 riconosciuto  il  diritto  di  controparte  a  percepire   tanto   la
 rivalutazione  monetaria  quanto  gli  interessi  legali sui ratei di
 indennita' di accompagnamento maturati  sino  al  31  dicembre  1991,
 assumendo  pero' di dover corrispondere, in relazione alle successive
 mensilita', solamente quanto dovuto a titolo di interessi legali,  in
 forza  del disposto dell'art. 16, sesto comma della legge 30 dicembre
 1991, n. 412 e tenuto conto del fatto che il  saggio  attualmente  in
 vigore  e' ampiamente compensativo del danno procurato alla parte per
 il diminuito potere di acquisto della moneta;
    Considerato:
      che la fnorma in questione fa esplicito riferimento  agli  "enti
 gestori di forme di previdenza obbligatoria";
      che  la  differenza  fra prestazioni previdenziali e prestazioni
 assistenziali, piu' volte ribadita dalla giurisprudenza  della  Corte
 costituzionale   (essendo   le  prime  destinate  "ad  assicurare  al
 lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita", le secondo volte  a
 garantire "ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale ed
 i  mezzi  necessari  per  vivere",  Corte costituzionale n. 31/1986),
 comporta che possano conseguentemente distinguersi gli enti erogatori
 delle une e delle altre;
      che dunque il disposto della norma in parola non puo' che essere
 inteso nel senso di limitare il proprio  ambito  di  operativita'  ed
 efficacia  ai  soli  enti erogatori di prestazioni previdenziali, con
 esclusione di ogni ente gestore unicamente di forme di assistenza;
    Ritenuto:
      che l'art. 16, sesto comma, della legge  30  dicembre  1991,  n.
 412,   pur  riferendosi  non  piu'  alle  prestazioni  ma  agli  enti
 erogatori, non abbia previsto un'unica disciplina per i due  tipi  di
 prestazioni  -  come  invece lascia intendere la Corte costituzionale
 nella sentenza n. 196/1993 (ultimo periodo del secondo capoverso  del
 punto  2  in  diritto)  -  atteso  che,  ad  esempio,  non puo' certo
 qualificarsi come ente gestore di forme  di  previdenza  obbligatoria
 l'amministrazione pubblica convenuta in questo procedimento;
      che quindi il disposto dell'art. 442 del c.p.c., come modificato
 a  seguito della sentenza n. 196/1993 della Corte costituzionale, non
 debba  applicarsi  ai  soli  "crediti  relativi  a   prestazioni   di
 assistenza   obbligatoria   per   i   quali   la   fattispecie  della
 responsabilita'  del  debitore  per  ritardato   pagamento   si   sia
 perfezionata  anteriormente  al 31 dicembre 1991", ma anche a crediti
 maturati dopo tale termine, con  evidenti  maggiori  oneri  a  carico
 degli  enti  erogatori  delle  menzionate  prestazioni  rispetto agli
 esborsi sostenuti dagli enti previdenziali;
    che  la  norma  de  qua,  cosi'  interpretata,  contrasti  con  il
 principio di razionalita' previsto dall'art. 3 della Costituzione, in
 considerazione   della  "somiglianza  di  contenuto  e  di  funzione"
 sussistente fra il disposto del primo e del secondo  comma  dell'art.
 38 della Costituzione;
    Ritenuta  la  rilevanza della questione, in quanto parte convenuta
 chiede la reiezione di parte delle avversarie pretese in  virtu'  del
 disposto della norma censurata;