ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  commi  1  e
 2-quinquies,  del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito
 con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso  con
 l'ordinanza  emessa  il 14 maggio 1994 dalla Corte dei conti, sezione
 giurisdizionale per la Lombardia, sui  ricorsi  riuniti  proposti  da
 Maffezzoni  Raffaele  ed altre contro il Provveditorato agli studi di
 Milano ed altri iscritta al n. 664  del  registro  ordinanze  1994  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 47, prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti gli atti di costituzione  di  Venosta  Margherita  ed  altra
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito nella camera di  consiglio  dell'8  marzo  1995  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto  che  la  Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
 Lombardia, giudicando sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Maffezzoni
 Raffaele  ed  altre  contro  i provveditorati agli studi di Cremona e
 Milano e il Ministero della pubblica  istruzione,  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3, 36 e 38 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e  2-quinquies,  del
 decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
 previdenza,  di  sanita'  e di pubblico impiego, nonche' disposizioni
 fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre  1992,
 n.  438,  nella  parte in cui differisce, fino al 1› gennaio 1994, la
 corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
 a riposo, per dimissioni, dal 1› settembre 1993;
      che si sono costituite innanzi alla Corte, in senso adesivo agli
 argomenti  svolti  dal  giudice  rimettente,  le  signore  Margherita
 Venosta e Anna Bartoletti, parti nel giudizio di merito;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o,  in
 subordine, infondata;
    Considerato che questa Corte, con  la  sentenza  n.  439/1994,  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1, commi 1 e
 2-quinquies, del decreto-legge 19  settembre  1992,  n.  384  (Misure
 urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego,
 nonche' disposizioni fiscali),  convertito  con  modificazioni  nella
 legge  14  novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino
 al 1› gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale
 della scuola collocato a riposo, per  dimissioni,  dal  1›  settembre
 1993;
      che,   pertanto,   la   presente   questione   di   legittimita'
 costituzionale e' manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.