ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Bertassello Tiziana contro il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti l'atto di costituzione di Bertassello Tiziana nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24 marzo 1994, ha sollevato - in relazione agli artt. 3, 32 e 35, primo comma, della Costituzione - questione di legittimita' dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui dispone che l'allievo del corso di formazione per agente in prova, il quale sia stato dimesso per assenza protrattasi oltre i termini indicati nella citata disposizione, venga dimesso anche dal Corpo di Pubblica Sicurezza; che il giudice a quo , nel richiamarsi all'ordinanza n. 84 del 1994, emessa in analogo giudizio dal T.A.R. della Liguria, osserva che la norma impone che l'allievo-agente di P.S. assente dal corso per oltre 30 giorni, ovvero per piu' di 40 in caso di infermita' contratta durante il corso stesso, venga dimesso con cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, mentre in caso d'infermita' contratta a causa di esercitazione pratica, come pure nell'ipotesi di assenza per maternita', e' consentita la partecipazione al primo corso utile successivo; che, secondo il remittente Tribunale, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoro e della salute, pari opportunita' di tutela dovrebbero assistere tutti i soggetti impegnati nel corso; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria d'inammissibilita' oppure d'infondatezza, in quanto la questione si presenterebbe negli stessi termini gia' esaminati dalla Corte con sentenza n. 297/1994; che nel giudizio dinanzi a questa Corte si e' costituita la parte privata, la quale ha altresi' depositato memoria nell'imminenza della camera di consiglio, insistendo per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale; Considerato che identica questione e' gia' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 297/1994, in ragione dell'inidoneita' delle situazioni invocate come termini di confronto ad essere assunte quali tertia comparationis; che in tale decisione questa Corte ha sottolineato la razionalita' della scelta che, in un sistema transitorio di reclutamento del personale, accorda un trattamento piu' favorevole all'allievo assente per causa connessa all'attivita' addestrativa; che cio' rappresenta attuazione del principio di buon andamento della P.A. - evitando possibili strumentalizzazioni ostative ad una corretta selezione - e risulta prevalente nel bilanciamento con gli altri parametri costituzionali evocati; che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata, in quanto il giudice a quo non offre argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati. Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.