IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  575/1990,
 proposto   dalla   U.C.G.  C.I.S.L.  (Unione  generale  coltivatori),
 presidenza regionale Campania, in persona del presidente pro-tempore,
 sig. Elia Fiorillo, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Prisco
 con il quale elettivamente domicilia in  Roma,  via  Teulada  n.  52,
 presso  l'avv.  Antonio  Valensise,  contro  la  regione Campania, in
 persona del presidente in carica pro-tempore della giunta  regionale,
 rappresentato  e difeso dall'avv. Tommaso Maria Monti e con lo stesso
 elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tritone n. 61, e  nei
 confronti:
       a)   della  Federazione  regionale  coltivatori  diretti  della
 Campania,  in  persona  del  presidente   dott.   Spirito   Giuseppe,
 rappresentato  e difeso dall'avv. Antonio Cochetti presso il quale e'
 elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n. 400;
       b)  Federazione  regionale  unione  coltivatori  diretti  della
 Campania, non costituita;
       c)  Confederazione  italiana  coltivatori,  Comitato  regionale
 campano, non costituita;
       d) Associazione italiana coltivatori, non costituita;
 per l'annullamento o la riforma  della  sentenza  n.  792/1988  della
 prima  sezione del tribunale amministrativo regionale della Campania,
 depositata  il  19  dicembre  1980  con   la   quale   il   tribunale
 amministrativo   regionale  ha  rigettato  il  ricorso  n.  3338/1983
 proposto    dalla    Federcoltivatori-Cisl    regionale    e    dalla
 Federcoltivatori-Cisl nazionale;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione campana e
 della Federazione regionale coltivatori diretti della Campania;
    Viste  le memorie delle parti costituite prodotte a sostegno delle
 rispettive ragioni;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 17 dicembre  1993  l'avv.  Pizzuti
 per delega dell'avv. Di Prisco e gli avvocati Cochetti e Monti;
    Relatore il consigliere Sabino Luce;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  ricorso notificato il 29 gennaio 1990, la U.G.C. Cisl (Unione
 generale coltivatori), presidenza regionale campana, in  persona  del
 presidente  in  carica  pro-tempore, ha chiesto l'annullamento e/o la
 riforma della  sentenza  n.  792/1988,  con  la  quale  il  tribunale
 amministrativo  regionale  della  Campania aveva rigettato la domanda
 dalla stessa  presentata  per  l'annullamento  della  delibera  della
 giunta   regionale  n.  3048  del  24  maggio  1983,  concernente  la
 ripartizione delle sovvenzioni dirette a consentire la  realizzazione
 delle  finalita'  istituzionali  delle associazioni professionali dei
 coltivatori diretti contemplate dalla legge regionale 2 agosto  1982,
 n. 41.
    Tale  legge  all'art.  1  prevede che alle articolazioni regionali
 delle (in essa stessa legge indicate)  associazioni  dei  coltivatori
 diretti    (Federazione    regionale    dei    coltivatori   diretti,
 Confederazione   italiana   coltivatori,   Confederazione    generale
 dell'agricoltura  italiana,  Associazione italiana coltivatori) vanno
 concesse, anno per anno  e  su  specifica  domanda,  sovvenzioni  per
 consentire la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali.
    Avverso  l'indicata  delibera n. 3048 della giunta regionale della
 Campania, con  la  quale  erano  state  concesse  le  sovvenzioni  in
 questione  per  l'esercizio  finanziario  1982,  la U.G.C. Cisl aveva
 presentato  ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale   della
 Campania che, con l'impugnata sentenza, lo aveva respinto.
    La  ricorrente  organizzazione sindacale, con il proposto appello,
 richiamando i motivi di gravame gia' dedotti in primo grado, sostiene
 - in particolare - l'illegittimita'  dell'atto  impugnato  in  quanto
 carente di motivazione in ordine alle modalita' di individuazione dei
 beneficiari delle sovvenzioni.
    Soprattutto,  pero', lamenta l'illegittimita' costituzionale della
 legge  regionale  n.  41  del  1982  che  prevede  le  modalita'   di
 distribuzione delle sovvenzioni medesime.
    Il  legislatore  regionale  -  si  sostiene nel ricorso - avrebbe,
 nell'individuare i  beneficiari  del  sostegno  finanziario,  operato
 delle  scelte  del  tutto  arbitrarie  ed  immotivate pretermettendo,
 ingiustificatamente, essa associazione appellante.
    Ad  ulteriore   conferma   dell'arbitrarieta'   della   previsione
 normativa,  la U.G.C. Cisl, con successiva memoria, ha ancora dedotto
 di identificare una organizzazione sindacale avente rilevanza sul pi-
 ano generale locale.
    Con memoria difensiva del 29 aprile 1993, la regione  Campania  ha
 ribadito,  dal  canto  suo, la piena legittimita' del suo operato per
 come gia' riconosciuto dal giudice di primo grado.
    In particolare, sostenendo che l'atto impugnato non necessitava di
 motivazione in quanto vincolato alle prescrizioni della gia' indicata
 legge regionale e che la scelta, in questa operata, di attribuire  ad
 alcune soltanto delle organizzazioni di categorie i previsti benefici
 era giustificata dal fatto che solo tali organizzazioni possedevano i
 necessari requisiti di importanza, rappresentativita', e presenza nel
 territorio.
    La  Federazione  regionale  coltivatori  diretti  della  Campania,
 ricompresa  tra  i  beneficiari  del  provvedimento  impugnato,   nel
 ribadire,  anch'essa,  la  legittimita'  della scelta del legislatore
 regionale, ha, altresi', eccepito la mancanza  di  legittimazione  al
 ricorso da parte della U.G.C. Cisl che, per non essere inclusa tra le
 destinatarie  delle  sovvenzioni, non avrebbe avuto alcun interesse a
 ricorrere   avverso   il   provvedimento   che   tali    sovvenzioni,
 concretamente, disciplina.
    Il ricorso e' stato chiamato per l'udienza odierna al cui esito e'
 stato trattenuto in decisione dal collegio.
                             D I R I T T O
    La   resistente  Federazione  regionale  coltivatori  diretti  ha,
 preliminarmente,    eccepito    il    difetto    di    legittimazione
 dell'appellante U.G.C. Cisl.
    La  legge  regionale  campana  elenca, all'art. 1, le associazioni
 professionali dei coltivatori diretti destinatari  dei  contributi  e
 non   comprende,   tra   questi,   la   Federcoltivatori   Cisl,  ne'
 nell'originaria, ne' nell'attuale denominazione U.G.C. Cisl.
    L'appellante, pertanto, non avrebbe interesse a far questione  sui
 criteri  di  riparto  di  attribuzioni  patrimoniali  dalle  quali e'
 esclusa per legge.
    L'eccezione e' infondata e va respinta.
    L'interesse all'impugnazione di un atto amministrativo e' dato non
 solo dall'utilita' concreta e finale conseguente all'annullamento del
 provvedimento,  ma  anche   dalla   semplice   utilita'   strumentale
 consistente  nella  rimozione  dell'atto  lesivo  e  nella rimessa in
 discussione  del  rapporto,  anche  all'esito   della   verifica   di
 costituzionalita' della legge regolatrice dello stesso.
    Cio'  premesso,  sembra  al collegio che la sollevata questione di
 legittimita' costituzionale della legge della regione Campania n.  41
 del 1982 sia rilevante ed appaia non manifestamente infondata.
    E'  rilevante  in  quanto  la  determinazione dell'amministrazione
 oggetto del ricorso e'  stata  adottata  in  esecuzione  della  legge
 stessa;   con   la   conseguenza   che,   dichiaratane  eventualmente
 l'illegittimita' costituzionale, il riparto dei  contributi  dovrebbe
 avvenire  secondo  diversi criteri di scelta che possono portare alla
 ricomprensione tra i beneficiari dell'associazione appellante.
    Quanto alla non manifesta infondatezza, della questione  medesima,
 sembra,  in  primo  luogo,  al  collegio che - pur aderendo alla tesi
 secondo  cui  la  funzione  legislativa  di  cui  all'art.  70  della
 Costituzione  abbia  valore esclusivamente formale e siano, pertanto,
 consentite le leggi cosiddette provvedimento - occorre, anche in  tal
 caso,  che  le scelte ivi operate siano assistite dal requisito della
 ragionevolezza e non arbitrarieta'.
    Ragionevolezza e non arbitrarieta' che sembrano mancare  nel  caso
 in  esame  in  cui  il legislatore regionale ha operato una scelta di
 favore per alcune organizzazioni di lavoratori agricoli non  sorretta
 da alcuna logica spiegazione e, pertanto, del tutto irrazionale ed in
 contrasto   con   il  principio  di  uguaglianza  e  di  liberta'  di
 associazione   sindacale   e   buon   andamento    della    attivita'
 amministrativa, di cui agli artt. 3, 39 e 97 della Costituzione.
   Va, poi, anche rilevato che - come osservato dallo stesso Tribunale
 amministrativo  regionale  -  l'ordinamento  statale,  in ossequio ai
 principi del pluralismo partecipativo e della  liberta'  associativa,
 e'  anche,  generalmente,  orientato  nel senso di attribuire rilievo
 indistintamente,    con    riguardo    all'effettivo     grado     di
 rappresentativita',  alle  organizzazioni  di  singole  categorie  di
 lavoratori   ed   alle    confederazioni    sindacali    maggiormente
 rappresentative su base nazionale.
    Con   la   conseguenza   che  appare  ragionevole  dubitare  della
 legittimita' costituzionale, anche in relazione  all'art.  117  della
 Costituzione,  di una norma regionale la quale ha provveduto, invece,
 ad identificare, in via normativa,  e  prescindendo  dal  considerare
 l'indicato  principio  della legislazione statale le associazioni dei
 coltivatori diretti beneficiari di contributi per l'assolvimento  dei
 propri compiti istituzionali.