IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1664  del  1992
 reg.  gen.,  proposto  da  Vecchione  Cesare,  rappresentato e difeso
 dall'avv. G. Abbamonte e con lo stesso elettivamente  domiciliato  in
 Napoli  al  viale Gramsci n. 16 contro la regione Campania in persona
 del legale rappresentante pro  tempore  il  presidente  della  Giunta
 regionale rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale in persona
 degli  avvocati  V.  Baroni,  S.  Ferrari  e U. Della Gatta e con gli
 stessi  elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 81 e
 nei confronti del dott. Dino Moccia e  del  dott.  Antonio  Gargiulo,
 n.c.  per  l'annullamento  della  graduatoria  dei  partecipanti alla
 selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del ruolo
 del  personale  della  Giunta  regionale  della  Campania  ex   legge
 regionale  4  luglio  1991, n. 13, approvata con d.P.G.R. Campania n.
 7055 del 27 aprile 1992 e prima ancora della Giunta regionale n. 1816
 del 17 aprile 1992 di approvazione  della  graduatoria  della  citata
 selezione,  nonche'  della nomina dei vincitori avvenuta con d.P.G.R.
 n. 7056 del 27 aprile  1992,  nella  parte  in  cui  gli  sono  stati
 attribuiti  complessivamente  punti  64.70 e nella quale decisione n.
 13896 adottata in data 20 dicembre 1991 con la quale  egli  e'  stato
 collocato  al  n.  169  posto, nonche' dei criteri di valutazione dei
 servizi prestati;
    Visti il ricorso ed i relativi allegati;
    Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
    Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura regionale;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udita alla pubblica udienza del 23 novembre 1994 la relazione  del
 dott. Pascone;
    Per  il  ricorrente  dott.  proc.  Luppardi,  per  delega dott. G.
 Abbamonte e per la regione Crotti;
    Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    1. - Con ricorso depositato in data 13 luglio 1992 il dott. Cesare
 Vecchione  dirigente  di  prima  fascia  della  regione  Campania  ha
 impugnato   la   graduatoria  dei  partecipanti  alla  selezione  per
 l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del ruolo del personale
 della Giunta regionale della Campania ex  legge  regionale  4  luglio
 1991  n.  13,  graduatoria approvata con decreto del presidente della
 Giunta regionale n. 7055 del  27  aprile  1992  e  prima  ancora  con
 decreto  della  Giunta  regionale  n. 1816 del 17 aprile 1992 nonche'
 della nomina dei vincitori avvenuta  con  d.P.G.R.  n.  7056  del  27
 aprile 1992.
    L'impugnativa  della  graduatoria e' stata effettuata in relazione
 alla posizione  in  graduatoria  attribuita  allo  stesso  ricorrente
 collocato  al  169›  posto e con riferimento al punteggio allo stesso
 riconosciuto pari a punti 64.70.
    Deduce il ricorrente i seguente vizi di  legittimita'  degli  atti
 impugnati:
      1)  illegittimita'  dei  provvedimenti  per illegittimita' della
 costituzione della Commissione  costituita  per  la  valutazione  dei
 titoli e per la formazione della graduatoria;
      2) violazione e falsa applicazione dell'art. 4, lettera g) della
 legge regionale n. 13 del 1991;
      3) illegittimita' costituzionale per contrasto fra gli artt. 3 e
 97 della Costituzione.
    Il  ricorso  e' stato notificato ad altri due dipendenti collocati
 nella graduatoria finale del concorso  ed  in  particolare  al  dott.
 Gargiulo collocato all'ultimo posto tra i dirigenti di seconda fascia
 nominati con d.P.G.R. 27 aprile 1992, n. 7065.
    Si  e'  costituita in data 4 settembre 1992 l'Avvocatura regionale
 che, in data 9 febbraio 1994 ha depositato una memoria chiedendo  che
 il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato.
    Con  sentenza n. 261 del 1994, la sezione ha ordinato alla Regione
 il deposito degli atti anche interni, del procedimento di valutazione
 del dott. Vecchione, incombente cui la Regione ha dato esecuzione  in
 data 13 agosto 1994.
    All'udienza  pubblica  del  23  novembre  1994  le  parti  si sono
 riportate  alle  difese  gia'  esposte  insistendo  nelle  rispettive
 richieste. Nella stessa udienza e' stata data lettura del dispositivo
 come per legge.
                             D I R I T T O
    2.  - Con il ricorso in esame, il dott. Vecchione dipendente della
 regione Campania con la qualifica di dirigente  di  prima  fascia  ha
 impugnato la graduatoria e gli atti di nomina a questa conseguenziali
 relativi  al  concorso di accesso alla seconda qualifica dirigenziale
 del personale della Giunta regionale della Campania  nella  parte  in
 cui lo stesso e' stato collocato al 169› posto con l'attribuzione del
 punteggio di 64,70.
    Il  ricorrente,  avendone  i  requisiti  di  legge, assume di aver
 partecipato  al  concorso  per  l'accesso  alla   seconda   qualifica
 dirigenziale  del  personale  della  Giunta  regionale della Campania
 regolamentato in base alle previsioni di cui alla legge  regionale  4
 luglio 1991, n. 13.
    Le  doglianze  del  dott.  Vecchione  si  appuntano sia su aspetti
 connessi alla costituzione della  Commissione  giudicatrice  sia  sui
 criteri  adoperati  da questa per la determinazione del risultato fi-
 nale cristallizzato nella graduatoria che ha  visto  attribuiti  alla
 stesso  dipendente  64,70  punti  collocandolo  al  169› posto con la
 conseguente  esclusione  dai  posti   disponibili   nella   qualifica
 superiore a quella in atto posseduta.
    Alla  luce  di  quanto  sopra  va  osservato  che  con la sentenza
 istruttoria n. 261 del 1994, il Tribunale ha ordinato alla Regione il
 deposito  della  documentazione  interna  relativa  alle   prove   di
 concorso,  incombente che e' stato adempiuto dalla Regione in data 13
 agosto 1994.
    Riguardo alla eccezione di inammissibilita'  del  ricorso  per  la
 carenza    di   interesse   del   ricorrente   all'annullamento   dei
 provvedimenti di  approvazione  della  graduatoria  del  concorso  di
 accesso  alla  seconda  qualifica  dirigenziale  del  personale della
 Giunta regionale della Campania, il Collegio ritiene che questa  vada
 disattesa,  in  ragione dei motivi di gravame addotti dal ricorrente.
 L'avvocatura  regionale  contesta,  infatti,   che   il   ricorrente,
 adducendo   vizi   relativi   alla   modifica   dei  criteri  per  la
 determinazione del punteggio da  attribuire  ai  vari  candidati  non
 avrebbe  uno  specifico  e  prequalificato  interesse  in  quanto  la
 modifica dei suddetti criteri sarebbe suscettibile di influire  anche
 sulla  posizione  degli  altri  candidati  esclusi  e  quindi  essere
 elemento di illegittimita' solo  eventuale  rispetto  alla  posizione
 vantata in via personale dal ricorrente stesso.
    L'argomentazione e' priva di pregio.
    Va innanzitutto precisato che la valutazione dell'inammissibilita'
 del  ricorso va effettuata con riguardo non solo ad uno dei motivi di
 ricorso  sebbene,  avuti  presenti  i  vizi  degli   atti   impugnati
 denunciati dalla parte istante. Nel caso di specie il dott. Vecchione
 ha   denunciato  tre  vizi  di  legittimita'  degli  atti  impugnati,
 intervenendo non solo sul profilo della sussistenza  di  parametri  a
 suo  dire  illegittimi  di  valutazione  dei titoli di servizio (cfr.
 motivo  sub  III),  ma  anche  in  merito  alla  costituzione   della
 Commissione  giudicatrice  e  alla  violazione  sotto  altro  profilo
 (quello  della   valutazione   dell'esercizio   della   funzione   di
 coordinamento - Motivi sub I e II).
    Atteso  quanto  sopra  l'esistenza  di  ipotetici vizi che da soli
 potrebbero condurre all'annullamento degli atti impugnati  pregiudica
 la proposizione della questione sull'inammissibilita' del ricorso per
 carenza  di  interesse,  considerato che il ricorrente, ove fosse, ad
 esempio,  accolto  il  primo  motivo  di  doglianza  (relativo   alla
 costituzione   della   Commissione   giudicatrice),   potrebbe  avere
 interesse a partecipare nuovamente alla procedura concorsuale.
    Sotto altro profilo anche gli  ulteriori  motivi  appaiono  dotati
 dell'adeguata   pregnanza  ai  fini  dell'interesse,  atteso  che  la
 rivisitazione    della    graduatoria    comunque    si     sostanzia
 nell'attribuzione di un posto migliore nell'ambito della stessa e nel
 caso del dott. Vecchione nella possibilita' di un avanzamento ai fini
 dell'accesso  alla  seconda qualifica dirigenziale, avuta presente la
 funzione della medesima graduatoria per successive nomine  nei  posti
 disponibili.
   Venendo  poi  al  merito,  va  osservato che con il terzo motivo di
 ricorso il dott. Vecchione denuncia la violazione delle  norme  degli
 artt.  3 e 97 della Costituzione con riferimento all'art. 4, lett. c)
 della legge regionale n. 13 del 1991.
    Detta normativa a proposito del punteggio attribuibile per  titoli
 di  servizio,  prevede il riconoscimento di un punto per ogni anno di
 servizio svolto in carriera direttiva svolta effettivamente in  ruolo
 diverso  da  quello  regionale  e  riconosciuta  con  il  decreto  di
 inquadramento regionale.
    La norma in questione consente l'attribuzione al massimo di cinque
 punti a prescindere dalla durata del servizio.
    Il ricorrente, al riguardo, avendo svolto  un  servizio  di  dieci
 anni,   secondo  quanto  dallo  stesso  documentato,  nella  carriera
 direttiva dell'Enpas  ha  subito  una  riduzione  di  circa  6  punti
 rispetto  ad  un  ipotetico  computo  degli  anni  di  servizio  gia'
 riconosciuti utili ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali.
    Al riguardo viene denunciata la lesione delle norme costituzionali
 degli artt. 3 e 97 della Costituzione  che,  come  noto,  prefigurano
 l'applicazione  del principio di eguaglianza sia in termini del tutto
 generali sia dal punto di vista del  rispetto  concreto  delle  norme
 relative   al   pubblico  impiego,  per  il  quale  il  principio  di
 eguaglianza formale e sostanziale opera attraverso il  richiamo  alle
 clausole  dell'imparzialita'  e  buon andamento della amministrazione
 pubblica.
    Nel caso di  specie  l'imparzialita'  ed  il  buon  andamento  non
 sarebbero stati rispettati in considerazione della non valutazione di
 titoli  di  servizio  che  secondo  altro  giudizio  in sede di primo
 inquadramento sono stati riconosciuti dalla pubblica amministrazione.
 Peraltro la mancata considerazione degli anni di servizio si  traduce
 in  una illogica considerazione delle esperienze di servzio svolte in
 posizione equiparabile a quella in atto goduta con la conseguenza  di
 privare  il  dipendente  valutato,  proprio  nella  delicata fase del
 giudizio per il passaggio ad una superiore qualifica della necessaria
 completezza delle attivita' svolte dal punto di vista professionale.
    In  tal  modo  la  considerazione dell'esperienza viene effettuata
 privilegiando coloro che tra i candidati ne hanno in misura minore  e
 disincentivando quelli che, invece, ne hanno parecchia.
    Per  quanto attiene all'aspetto della proposizione della questione
 di costituzionalita' della disciplina dell'art. 4, comma 1, lett.  c)
 della legge regionale della Campania 4 luglio 1991 n. 13, il Collegio
 ritiene,  quindi,  la  questione  non  manifestamente infondata ed al
 riguardo ritiene pertanto di rimettere alla Corte  costituzionale  la
 decisione  circa  la  costituzionalita' della suddetta norma rispetto
 agli articoli 3 e 97 della Costituzione.