IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza di rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale, letti gli atti del  procedimento  n.  1339/1995
 r.g.g.i.p.  nei  confronti  di  Pittonet Antonio, nato il 9 settembre
 1941, a Flaibano (Udine), ivi residente via Indipendenza, 39, persona
 sottoposta ad indagini, quale sindaco  del  comune  di  Flaibano,  in
 ordine  allo  scarico di reflui da depuratore fognario pubblico entro
 la tabella "C1" del d.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 384, ma  eccedente  i
 limiti  di  accettabilita'  stabiliti dalla tabella "A" allegata alla
 legge n. 319/1976 avvenuto in data 12 maggio 1993 nel territorio  del
 comune di Flaibano;
    Vista  la  richiesta  del  pubblico ministero pervenuta in data 20
 febbraio 1995 che insta per il giudizio  di  costituzionalita'  degli
 artt.  3  e  6  del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, e, in subordine, per
 l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto  dalla
 legge come reato, ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.;
    Premesso  in  fatto che dalle relazioni di analisi dd. 30 novembre
 1992 e 8 luglio 1993 del Servizio  chimico  ambientale  del  presidio
 multizonale  di  prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva
 il superamento alla data dei campionamenti (12  novembre  1992  e  12
 maggio  1993)  da  parte  delle  acque  di  scarico  dell'impianto di
 depurazione comunale di Flaibano, frazione San Odorico, dei limiti di
 accettabilita' previsti eccedenti i limiti posti  dalla  tabella  "A"
 allegata  alla  legge  n.  319  cit.  e, per quanto concerne il primo
 prelievo, pure il limite della tabella "A1"  del  Piano  generale  di
 risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia, osserva.