IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale, letti gli atti del procedimento n. 1339/1995 r.g.g.i.p. nei confronti di Pittonet Antonio, nato il 9 settembre 1941, a Flaibano (Udine), ivi residente via Indipendenza, 39, persona sottoposta ad indagini, quale sindaco del comune di Flaibano, in ordine allo scarico di reflui da depuratore fognario pubblico entro la tabella "C1" del d.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 384, ma eccedente i limiti di accettabilita' stabiliti dalla tabella "A" allegata alla legge n. 319/1976 avvenuto in data 12 maggio 1993 nel territorio del comune di Flaibano; Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 20 febbraio 1995 che insta per il giudizio di costituzionalita' degli artt. 3 e 6 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.; Premesso in fatto che dalle relazioni di analisi dd. 30 novembre 1992 e 8 luglio 1993 del Servizio chimico ambientale del presidio multizonale di prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva il superamento alla data dei campionamenti (12 novembre 1992 e 12 maggio 1993) da parte delle acque di scarico dell'impianto di depurazione comunale di Flaibano, frazione San Odorico, dei limiti di accettabilita' previsti eccedenti i limiti posti dalla tabella "A" allegata alla legge n. 319 cit. e, per quanto concerne il primo prelievo, pure il limite della tabella "A1" del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia, osserva.