IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Esaminati gli atti di causa; OSSERVA E RILEVA L'opponente, coniuge del debitore esecutato, a sostegno dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, deduce e rivendica la proprieta' dei beni assoggettati ad esecuzione esattoriale, in virtu' di atto di donazione del 21 marzo 1988, antecedente alla data di consegna del ruolo all'esattore. L'art. 52, secondo comma, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, tuttavia, nella sua formulazione letterale, esclude la proponibilita' dell'opposizione di terzo ex art. 619 del c.p.c. da parte del coniuge e dei parenti ed affini entro il terzo grado del contribuente sempreche' non si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta, mentre l'art. 65 del predetto d.P.R. impone all'ufficiale esattoriale di astenersi dal pignoramento quando sia dimostrato che i beni appartengano a persone diverse dal debitore o dai soggetti indicati nell'art. 52, secondo comma, lett. b), in virtu' di titolo di data anteriore di quella di consegna ruolo dell'esattore. La disciplina normativa che regolamenta i limiti di proponibilita' dell'opposizione di terzo, ed in particolare del coniuge del contribuente esecutato non appare, tuttavia, in linea con i principi sanciti dagli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione. Al riguardo e' opportuno premettere che con la sentenza n. 358/1994 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio. La Corte, a sostegno della pronuncia, ha evidenziato che l'improponibilita' dell'opposizione all'esecuzione mobiliare per ogni altro bene mobile appartenente al coniuge, eccetto per quelli costituiti in dote, quali che siano l'epoca il titolo e la prova d'acquisto, si configura cosi' assoluta da collocare, sostanzialmente, per tale pignoramento, il coniuge nella stessa posizione del coobbligato e che tale preclusione non si giustifica nella sua assolutezza eccedendo "la misura della speciale protezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, come pure l'esigenza di prevenire ed evitare frodi o simulazioni". Anche nel caso di specie, non sussumibile nell'ipotesi individuata dalla Corte costituzionale, l'improponibilita' dell'opposizione ex art. 619 e, conseguentemente l'inapplicabilita' dell'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973, che consente al pretore di sospendere l'esecuzione in tale ipotesi, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto determina un'irragionevole disparita' di trattamento tra soggetti che versano nelle identiche condizioni giuridiche e con il principio che riconosce il diritto ad agire e resistere a tutela dei propri diritti. Non si giustifica, infatti, con le finalita' richiamate, che garantiscono la particolare preminenza dell'esecuzione esattoriale, l'improponibilita', da parte del coniuge del contribuente esecutato, dell'opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore. Ed invero, se l'esigenza di riscuotere con speditezza le imposte non pagate impone ragionevoli limitazioni alla prova, potendosi dimostrare l'appartenenza del bene solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data certa, anteriore a quella di consegna a ruolo (art. 65 del d.P.R. n. 602/739) non vi e' una plausibile ragione per escludere dai soggetti opponenti il coniuge del debitore in grado di potere dimostrare, con gli stessi mezzi di prova richiesti a qualunque altro soggetto, la titolarita' dei beni assoggettati d'esecuzione. Considerato, pertanto, che la questione di legittimita' costituzionale, nei limiti di quanto evidenziato, non e' manifestamente infondata, e che la procedura in esame, non puo' essere definita senza la risoluzione della questione medesima.