ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5,
 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge  27  settembre  1994,  n.  551  (Misure
 urgenti  per  il  rilancio  economico  ed  occupazionale  dei  lavori
 pubblici e dell'edilizia privata), promossi con ricorsi della Regione
 Campania, della Regione Piemonte, della Regione autonoma della  Valle
 d'Aosta, della Regione Toscana, della Regione Liguria e della Regione
 autonoma della Sardegna, notificati il 24 ottobre 1994, il 26 ottobre
 1994  e  il  27 ottobre 1994, depositati in cancelleria il 28 ottobre
 1994, il 3 novembre 1994, il 4 novembre 1994 e il 5 novembre 1994  ed
 iscritti ai nn. 72, 75, 76, 77, 78 e 80 del registro ricorsi 1994;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  aprile  1995  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che,  nei confronti del decreto-legge 27 settembre 1994,
 n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei
 lavori pubblici e dell'edilizia privata), sono state sollevate  varie
 questioni   di   legittimita'   costituzionale,  in  via  principale,
 segnatamente sulle disposizioni concernenti la regolarizzazione delle
 violazioni edilizie, il contenzioso in  materia  di  opere  pubbliche
 nonche' i controlli e i procedimenti in materia urbanistico-edilizia,
 da parte:
      della Regione Campania che, con ricorso depositato il 28 ottobre
 1994  (Registro ricorsi n. 72 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2,
 3, 4, 7, comma 10, 9, comma 4, per violazione degli artt. 9, 77, 117,
 118 e 130 della Costituzione, chiedendo la  sospensione  del  decreto
 stesso;
      della Regione Piemonte che, con ricorso depositato il 3 novembre
 1994  (Registro ricorsi n. 75 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2,
 3, 4, 7, 8 e 9, per violazione degli artt. 3, 9, 77, 97, 117,  118  e
 130 della Costituzione;
      della  Regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta che, con ricorso
 depositato il 3 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 76 del  1994),  ha
 impugnato  gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, per violazione degli artt.
 3, 9, 77, 97 e 116 della Costituzione, nonche' degli artt. 2, 3, 4  e
 43 dello Statuto speciale;
      della  Regione  Toscana  che,  con  ricorso depositato in data 4
 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 77 del  1994),  ha  impugnato  gli
 artt.  1,  2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in riferimento agli artt. 3, 24,
 79, 97, 117, 118 e 119  della  Costituzione,  chiedendo  altresi'  la
 sospensione delle disposizioni censurate;
      della  Regione  Liguria  che,  con  ricorso depositato in data 4
 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 78 del  1994),  ha  impugnato  gli
 artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 del decreto-legge n. 551 del 1994, nonche'
 l'intero  decreto-legge,  in  riferimento agli artt. 3, 5, 9, 77, 97,
 115, 117, 118 e 130 della Costituzione;
      della   Regione   autonoma   della  Sardegna  che,  con  ricorso
 depositato in data 5 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 80 del 1994),
 ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, 3 commi 1, 5 e segg., 4, comma
 1, 5,  comma  3,  9,  comma  4,  in  riferimento  all'art.  77  della
 Costituzione  e  agli  artt.  3, lettere b ), f ) ed e), 6 e 46 dello
 Statuto speciale, previa sospensione degli artt. 1, commi 1 e  2,  3,
 commi 5 e segg. del decreto-legge medesimo;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale   dello  Stato,  chiedendo  che,  rigettate  le  istanze  di
 sospensione, i ricorsi siano dichiarati  inammissibili  o,  comunque,
 respinti;
    Considerato  che  i  giudizi,  concernenti  la medesima normativa,
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
      che il decreto-legge 27 settembre 1994, n.  551,  non  e'  stato
 convertito  in  legge  entro  il termine di sessanta giorni dalla sua
 pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994;
      che,  pertanto,  in  conformita'  alla  giurisprudenza di questa
 Corte (v., da ultimo,  le  ordinanze  nn.  67  e  43  del  1995),  le
 questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;