IL PRETORE
    Sulle richieste delle parti formulate all'odierno dibattimento nel
 procedimento penale n. 1553/1994 contro Laurenzana Vincenzo.
                             O S S E R V A
    Il  presente procedimento dovrebbe essere sospeso, in accoglimento
 di tali richieste, ai sensi dell'art. 39, comma  1,  della  legge  23
 dicembre  1994,  n. 724, che richiama l'art. 44, comma 1, della legge
 28 febbraio 1985, n. 47, non essendo ancora scaduto il termine per la
 presentazione  della  domanda  di  concessione  o  autorizzazione  in
 sanatoria,  fissato al 1 marzo 1995, dal comma 4 dello stesso art. 39
 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
    Secondo quanto emerge dalla contestazione infatti esso  attiene  a
 costruzioni  abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, suscettibili
 di essere oggetto di separate ed autonome concessioni in sanatoria, e
 caratterizzate ciascuna da volumetria  abusiva  inferiore  a  750  mc
 sicche'  tutti  i reati oggetto dell'imputazione sono suscettibili di
 estinzione a norma dell'art. 38, comma 2,  della  legge  28  febbraio
 1985,  n.  47, e dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
 n. 724, che, richiamandone le disposizioni di cui ai  capi  IV  e  V,
 reintroduce   sostanzialmentete   nell'ordinamento,   con   marginali
 modifiche e con  la  denominazione  di  definizione  agevolata  delle
 violazioni  edilizie,  la  sanatoria in precedenza disciplinata dalla
 legge 28 febbraio 1985, n. 47.
    Ma  sulla  legittimita'  costituzionale  della   disposizione   in
 questione,  nella  parte in cui prevede e disciplina tale estinzione,
 sorgono  fondati  dubbi  che,  risolvendosi  anche  in  dubbi   sulla
 legittimita'  della  previsione  della  sospensione, assumono diretta
 rilevanza anche ai fini della relativa pronunzia.
    Invero da un verso la condotta dell'imputato,  con  il  versamento
 della  prima rata dell'oblazione, la presentazione della domanda e la
 richiesta  di  sospensione  del  procedimento,  denota   in   maniera
 inequivocabile  la  volonta'  di  avvalersi  dell'intera procedura di
 definizione agevolata e di fruire del condono edilizio ivi  previsto,
 di  cui  in tal modo viene in rilievo l'intera disciplina (cfr. Corte
 costituzionale, sentenza n. 369 del 31  marzo  1988),  dall'altro  la
 previsione  legislativa  di  sospensione  del  procedimento penale ha
 natura  chiaramente  strumentale,  essendo  finalizzata   a   rendere
 possibile  il  perfezionamento  della fattispecie estintiva, sicche',
 eliminata   dall'ordinamento   quest'ultima    con    la    eventuale
 dichiarazione  di incostituzionalita' delle norme che la prevedono, e
 non trovando piu' in essa giustificazione finalistica, verrebbe  meno
 anche la necessita' di sospensione.