IL PRETORE Sulle richieste delle parti formulate all'odierno dibattimento nel procedimento penale n. 1553/1994 contro Laurenzana Vincenzo. O S S E R V A Il presente procedimento dovrebbe essere sospeso, in accoglimento di tali richieste, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che richiama l'art. 44, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, fissato al 1 marzo 1995, dal comma 4 dello stesso art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Secondo quanto emerge dalla contestazione infatti esso attiene a costruzioni abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, suscettibili di essere oggetto di separate ed autonome concessioni in sanatoria, e caratterizzate ciascuna da volumetria abusiva inferiore a 750 mc sicche' tutti i reati oggetto dell'imputazione sono suscettibili di estinzione a norma dell'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, richiamandone le disposizioni di cui ai capi IV e V, reintroduce sostanzialmentete nell'ordinamento, con marginali modifiche e con la denominazione di definizione agevolata delle violazioni edilizie, la sanatoria in precedenza disciplinata dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ma sulla legittimita' costituzionale della disposizione in questione, nella parte in cui prevede e disciplina tale estinzione, sorgono fondati dubbi che, risolvendosi anche in dubbi sulla legittimita' della previsione della sospensione, assumono diretta rilevanza anche ai fini della relativa pronunzia. Invero da un verso la condotta dell'imputato, con il versamento della prima rata dell'oblazione, la presentazione della domanda e la richiesta di sospensione del procedimento, denota in maniera inequivocabile la volonta' di avvalersi dell'intera procedura di definizione agevolata e di fruire del condono edilizio ivi previsto, di cui in tal modo viene in rilievo l'intera disciplina (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 369 del 31 marzo 1988), dall'altro la previsione legislativa di sospensione del procedimento penale ha natura chiaramente strumentale, essendo finalizzata a rendere possibile il perfezionamento della fattispecie estintiva, sicche', eliminata dall'ordinamento quest'ultima con la eventuale dichiarazione di incostituzionalita' delle norme che la prevedono, e non trovando piu' in essa giustificazione finalistica, verrebbe meno anche la necessita' di sospensione.