ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3,
 della legge della Regione Lazio  2  luglio  1987,  n.  36  (Norme  in
 materia   di   attivita'  urbanistico-edilizia  e  snellimento  delle
 procedure) promosso con ordinanza  emessa  il  3  dicembre  1993  dal
 Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione staccata di Latina sui
 ricorsi  riuniti proposti da Di Lelio Amedeo e Porcelli Pietro Alvaro
 contro il Comune di Cisterna  di  Latina,  iscritta  al  n.  566  del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 40 prima serie speciale dell'anno 1994;
    Udito nella camera di consiglio del  17  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  nel corso del processo avente per oggetto i ricorsi
 riuniti di Di Lelio Amedeo e Porcelli Pietro Alvaro  (rispettivamente
 proprietario e conduttore) avverso l'ordinanza sindacale con la quale
 veniva  ordinato  ai  ricorrenti  di  ripristinare  nell'immobile  la
 originaria destinazione d'uso (magazzino per  artigianato  o  piccola
 industria),  prevista in progetto e assentita con "licenza", rispetto
 alla destinazione in atto  ad  esercizio  commerciale,  il  Tribunale
 Amministrativo   Regionale  per  il  Lazio,  sezione  di  Latina,  ha
 sollevato, con ordinanza del 3 dicembre 1993 (r.o. n. 566 del  1994),
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3,
 della legge regionale del Lazio  2  luglio  1987,  n.  36  (Norme  in
 materia   di   attivita'  urbanistico-edilizia  e  snellimento  delle
 procedure) in riferimento  all'art.  117  della  Costituzione,  nella
 parte  in  cui  sottopone  a  concessione  edilizia  la  modifica  di
 destinazione d'uso di immobile realizzata senza opere;
      che, ad  avviso  del  giudice  remittente,  la  norma  impugnata
 violerebbe  l'art.  117  della  Costituzione, in relazione all'ultimo
 comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  nella  parte
 in  cui prevede la concessione per le modifiche di destinazione d'uso
 di  immobili,  anche  non  connesse  ad  interventi  edilizi,  quando
 comportino  il passaggio dall'una all'altra delle categorie stabilite
 dagli strumenti urbanistici, laddove la norma statale  e'  nel  senso
 che,  in  mancanza  di  opere,  la modificazione d'uso e' libera o e'
 sottoponibile ad autorizzazione;
      che,  in  collegamento  con  il  suddetto  profilo,  il  giudice
 remittente  segnala  anche  la  violazione del principio di autonomia
 previsto dall'art. 5 della Costituzione, per l'invasione  dei  poteri
 riservati  ai  Comuni,  nonche'  la  violazione degli articoli 41 e 3
 della Costituzione;
    Considerato  che,  successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
 intervenuto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per
 il  rilancio  economico  ed  occupazionale  dei  lavori  pubblici   e
 dell'edilizia  privata),  il  cui  art.  8,  comma  12, ha sostituito
 l'ultimo comma dell'art. 25 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,
 cosi'  modificando  la  norma  statale  interposta  nel  giudizio  di
 costituzionalita';
      che  la  menzionata  modifica  legislativa  e'  suscettibile  di
 incidere  sulla  questione di costituzionalita' sottoposta all' esame
 di questa Corte,  essendo  mutata  la  norma  assunta  a  termine  di
 raffronto  della  illegittimita'  costituzionale  della  disposizione
 impugnata;
      che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice  a  quo  cui
 spetta  valutare  se,  alla  luce  del nuova disciplina, la questione
 sollevata sia tuttora rilevante.