IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza di rigetto  di  richiesta  di
 decreto  penale,  art.  459  del  c.p.p., eccezione di illegittimita'
 costituzionale, art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                               F A T T O
    Al  termine  delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo
 giudice la emissione di decreto penale a carico di Pancani Massimo in
 atti generalizzato per il reato di cui all'art. 705 del c.p.
    Si  contesta  all'imputato  di  aver  esercitato  l'attivita'   di
 commercio di oggetti preziosi senza la licenza di p.s.
    Dalla  lettura  degli  atti,  la  sussistenza del fatto appare del
 tutto pacifica.
    Va premesso innanzitutto che  in  materia  di  commercio  di  cose
 antiche  o  usate  cosi'  come  di  oggetti  preziosi,  la disciplina
 sanzionatoria  per  le  violazioni  all'obbligo  rispettivamente   di
 preventiva   dichiarazione   e   di  licenza  nonche'  alle  relative
 prescrizioni  di  legge  richiamate  nel  Testo  Unico  di   pubblica
 sicurezza  ha  subito una sostanziale modifica per effetto del d.lgs.
 13 luglio 1994 n. 480.
    1) In primo l'art. 706 c.p. e' stato abrogato (cfr. art. 13 d.lgs.
 cit.).
    Venuta  meno  tale  disposizione,  la  violazione  agli   obblighi
 esistenti  in materia di commercio di cose antiche o usate, trova ora
 la propria disciplina sanzionatoria nell'art. 17 del T.U.L.P.S., che,
 come modificato dall'art. 2 del d.lgs. cit.,  per  le  violazioni  al
 testo  unico, laddove non sia prevista una sanzione dal codice penale
 ovvero dove non sia prevista una sanzione amministrativa,  stabilisce
 in  via  generale  e residuale la pena dell'arresto fino a tre mesi o
 dell'ammenda fino a lire  400.000.  Per  la  materia  riguardante  il
 commercio  delle  cose antiche o usate, dunque, la mancata preventiva
 dichiarazione all'autorita', imposta dall'art. 126 T.U.L.P.S. e'  ora
 sanzionata  in  via  amministrativa,  stante  la  introduzione  della
 previsione  specifica  all'art.  17-bis   T.U.L.P.S.,   per   effetto
 dell'art. 3 terzo comma del d.lgs. cit.
    Diversamente,  sempre  nella  stessa  materia,  la violazione alle
 prescrizioni imposte dalla legge e piu'  precisamente  dall'art.  128
 T.U.L.P.S.   (con  riferimento  alle  attivita',  appunto  richiamate
 all'art. 126),  non  e'  stata  depenalizzata  talche',  in  mancanza
 dell'art.  706  - ora abrogato - dovra' applicarsi la sanzione penale
 prevista dall'art. 17 primo comma, come modificato  dall'art.  2  del
 d.lgs. cit., come appena detto.
    2)  Diversamente  in  materia  di  commercio  di  cose preziose si
 applica tuttora l'art. 705 c.p., che diversamente dall'art. 706 c.p.,
 non e' stato abrogato.
    La  violazione  all'obbligo  della  preventiva  licenza  di  p.s.,
 imposta  dall'art.  127  c.p.,  continua  dunque ad essere sanzionata
 penalmente ai sensi dell'art. 705 c.p. con l'arresto fino a tre  mesi
 o  con  l'ammenda  da  lire  100.000 a 2 milioni, visto che l'art. 17
 primo comma T.U.L.P.S., fa salve  le  sanzioni  previste  dal  codice
 penale per le violazioni al medesimo testo unico.
    Diversamente, per le violazioni alle prescrizioni di legge, quelle
 richiamate  all'art.  128  T.U.L.P.S.  (riferite all'attivita' di cui
 all'art. 127), l'art. 705 c.p. puo' ritenersi implicitamente abrogato
 (in parte qua), posto che il terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. cit.,
 introducendo l'art. 17-bis T.U.L.P.S. ha depenalizzato una  serie  di
 violazioni  tra  cui quella all'art. 128 (sempreche' non sia riferita
 alle  attivita'  di  cui  all'art.  126),  prevedendo   la   sanzione
 amministrativa  del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire due
 milioni.
    In  conclusione  attivita' relative a due settori molto simili che
 prima dell'intervento del d.lgs. cit. si trovavano ad essere  oggetto
 di  obblighi  e  di sanzioni penali per cosi' dire paralleli e dunque
 oggetto di  una  disciplina  omogenea  (obbligo  di  dichiarazione  o
 licenza  di p.s., obbligo della tenuta dei registri, etc.), stante la
 sostanziale identita' di interessi  perseguiti  attraverso  forme  di
 controllo  dirette  a prevenire e reprimere eventuali reati contro il
 patrimonio anche in danno degli acquirenti, oggi, invece, per effetto
 delle modifiche apportate dal d.lgs. cit., non tanto in relazione  ai
 precetti quanto in relazione alle sanzioni previste per la violazione
 a  tali  precetti  -  rimasti  invariati  -,  vengono  a  subire  una
 disparita' di trattamento (cfr. art. 3 Cost.),  che  francamente,  ad
 avviso  della  scrivente  non pare trovare giustificazione, ma che al
 contrario si traduce, per i casi tuttora  sanzionati  penalmente,  in
 una  ingiustificata  e  piu'  penetrante  limitazione alla iniziativa
 economica, il cui controllo a fini sociali e di sicurezza (cfr.  art.
 41   Cost.)  ben  puo'  essere  raggiunto,  come  negli  altri  casi,
 attraverso  gli  stessi  strumenti  che   prevedono   nel   caso   di
 inosservanze alle regole una adeguata sanzione amministrativa.
    Vi e' in conclusione disparita' di trattamento:
       A)  tra  la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione
 all'obbligo di preventiva licenza di p.s. per il  commercio  di  cose
 preziose  (sanzionata  penalmente  ai  sensi  dell'art.  705  c.p. in
 relazione all'art. 127 T.U.L.P.S.) e quelle previste:
        a) per la violazione all'obbligo di  preventiva  dichiarazione
 all'autorita'  per  il  commercio di cose antiche o usate (sanzionata
 ora in via amministrativa ex art. 17-bis  terzo  comma  in  relazione
 all'art. 126 T.U.L.P.S.);
        b)  per  la  violazione  alle prescrizioni di legge richiamate
 dall'art. 128 T.U.L.P.S. in materia di  commercio  di  cose  preziose
 (sanzionata in via amministrativa e art. 17-bis terzo comma);
       B)  tra  la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione
 alle prescrizioni di legge richiamate  dall'art.  128  T.U.L.P.S.  in
 materia di commercio di cose antiche o usate (sanzionata penalmente e
 art. 17 primo comma T.U.L.P.S.) e quelle previste:
        a)  per  la  violazione  alle  stesse  prescrizioni richiamate
 dall'art. 128 T.U.L.P.S. in materia di  commercio  di  cose  preziose
 (sanzionata in via amministrativa e art. 17-bis terzo comma);
        b)  per  la violazione all'obbligo di preventiva dichiarazione
 all'autorita' richiesto in materia di commercio  di  cose  antiche  o
 usate (sanzionata in via amministrativa ex art. 17-bis terzo comma in
 relazione all'art. 126 T.U.L.P.S.).
    Venendo  al caso che qui interessa, va rilevato che la fattispecie
 applicabile e' proprio quella p. e p. dall'art. 705 c.p. in relazione
 all'art. 127 T.U.L.P.S.
    Per i motivi sopra specificati si ritiene pertanto la  sussistenza
 delle  condizioni  di  rilevanza  e di non manifesta infondatezza per
 sollevare d'ufficio la eccezione di illegittimita' costituzionale per
 contrasto con l'art. 3 e 41 dello Costituzione: dell'art. 17-bis  del
 d.lgs.  n. 480/1994 nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione
 la fattispecie relativa alla  violazione  dell'art.  127  T.U.L.P.S.;
 dell'art.  705 c.p. che punisce la mancanza di preventiva licenza per
 il commercio di cose preziose in riferimento all'art. 127  T.U.L.P.S.
 e  dell'art.  13  d.lgs.  cit.  nella  parte  in  cui  non  abroga la
 disposizione dell'art. 705 c.p.