LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  sulla  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 44, primo comma, del d.P.R. n.  602/1973,
 in  relazione  agli  artt.  3,  23, 42 e 53 Costituzione, prospettata
 dalla "Sardoil S.p.a." in liquidazione, nel  ricorso  proposto  il  2
 febbraio 1994, avverso silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza di
 Sassari.
    Recita l'art. 44, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973:
    "Il  contribuente  che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare
 d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto, ha diritto per la
 maggiore imposta effettivamente pagata, all'interesse  del  4,5%  per
 ognuno  dei  semestri  interi, escluso il primo, compresi tra la data
 del versamento o della scadenza della ultima rata del ruolo in cui e'
 stata iscritta la  maggiore  imposta  e  la  data  dell'ordinativo  o
 dell'elenco di rimborso".
    Allora,  il  periodo  per  il quale il contribuente non ha diritto
 alla percezione degli interessi varia in funzione di due  circostanze
 del  tutto  aleatorie:  il  periodo  di  emissione dei tuoli; la data
 dell'ordinativo di rimborso.
    In base all'art. 18 del d.P.R. n. 602/1973 le imposte iscritte nei
 ruoli sono ripartite in due rate con scadenza:
       a) per i ruoli di febbraio: il 10 aprile e il 10 giugno;
       b) per i ruoli di luglio: il 10 settembre e il 10 novembre;
       c) per i ruoli di settembre: il 10 novembre e il 10 febbraio;
       d) per i ruoli di dicembre: il 10 febbraio e il 10 aprile.
    In base all'art. 44, il dies a quo per il decorso  del  tempo  cui
 riferire  gli  interessi  e' la data di pagamento della seconda rata;
 gli interessi decorrono poi dal semestre intero successivo al primo.
    Assumendo come data di pagamento il 15 del mese di scadenza  della
 rata,  si  hanno  per  ciascuna emissione di ruoli i seguenti periodi
 senza interessi:
      sub a): 7 mesi e 15 giorni;
      sub b): 8 mesi e 15 giorni;
      sub c): 12 mesi;
      sub d): 9 mesi e 15 giorni.
    Ai suindicati periodi esclusi dal computo degli interessi  va  poi
 aggiunto quello intecorrente dall'inizio del semestre nel quale viene
 emesso    l'ordinativo   di   rimborso   alla   data   di   emissione
 dell'ordinativo stesso (in quanto non costituisce "semestre  intero":
 questo  periodo  puo'  anch'esso  variare  del tutto casualmente da 1
 giorno ad 1 semestre meno 1 giorno (in sostanza 6 mesi). Si  verifica
 quindi che, per effetto della norma in esame, il contribuente, per il
 solo  fatto  di  essere  stato  colpito da un accertamento rivelatosi
 illegittimo, subisce un pregiudizio patrimoniale per un importo pari,
 come minimo, agli  "interessi  fiscali"  non  percepiti  sulle  somme
 indebitamente  pagate, per un periodo variabile da 7 mesi e 16 giorni
 a 18 mesi. Non appare,  pertanto,  manifestamente  infondata,  mentre
 appare   sicuramente   rilevante,   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973,  con  riferimento
 agli  articoli  3,  23, 42 e 53 della Costituzione, prospettata dalla
 "Sardoil s.p.a.".
    A) Con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
    Primo. - Il contribuente colpito da  accertamento  ai  fini  delle
 imposte  dirette  successivamente  dichiarato  illegittimo,  e' sullo
 stesso  piano   giuridico   del   contribuente   andato   esente   da
 accertamento:   entrambi  hanno  dichiarato  correttamente  i  propri
 redditi. Pertanto non vi e' motivo che il  primo  (quello  accertato)
 subisca  un  trattamento  penalizzante  rispetto  a  chi non e' stato
 oggetto di accertamento fiscale.
    Secondo. - Il meccanismo di determinazione degli interessi e' tale
 da determinare differenze di trattamento tra contribuenti  accertati:
 pur   in  presenza  dello  stesso  presupposto,  dipende  infatti  da
 circostanze del tutto fortuite, quali il  periodo  di  emissione  del
 ruolo  e  la  data  dell'ordinativo,  che  puo'  essere  piu'  o meno
 procastinata in base alla sola discrezionalita' o alla  funzionalita'
 dell'amministrazione.
    Terzo.  - In materia di IVA, l'art. 60, quarto comma del d.P.R. 26
 ottobre 1972, stabilisce nel caso, analogo  a  quello  in  esame,  di
 rimborso  a  seguito  di  decisione  del giudice tributario di quanto
 pagato in via provvisoria, che: "sulle somme rimborsate si  applicano
 gli  interessi  calcolati  al  saggio  indicato nell'art. 38-bis, con
 decorrenza dalla data  di  pagamento  effettuato  dal  contribuente";
 senza  quindi  escludere  dal  computo  primi semestri e semestri non
 interi.
    Non  si  comprende  quindi  per  quale  motivo   un   contribuente
 "accertato" ai fini delle imposte dirette debba subire un trattamento
 piu' sfavorevole che quello "accertato" ai fini dell'IVA.
   B) Con riferimento all'art. 23 della Costituzione.
    L'applicazione  della  norma in esame comporta per il contribuente
 una prestazione che non attiene ad alcun presupposto tributario, tale
 non potendo certamente essere il fatto di  essere  stati  colpiti  da
 accertamento fiscale rivelatosi infondato.
    Inoltre   la   misura  di  tale  "contribuzione"  risulta  solo  a
 posteriori    per    effetto     delle     determinazioni     assunte
 dall'amministrazione   circa   l'emissione   del   ruolo  e  la  data
 dell'Ordinativo di rimborso.
    Trattasi quindi  di  una  norma  che,  finalizzata  a  sancire  il
 riconoscimento  di un diritto (agli interessi), in realta', negandolo
 per un periodo di non poca  durata,  finisce  per  imporre  un  onere
 innominato a carico del contribuente.
   C) Con riferimento all'art. 42 della Costituzione.
    L'applicazione della disposizione di cui all'art. 44 del d.P.R. n.
 602/1973 sembra attuare l'esproprio temporaneo di un bene privato (il
 capitale) senza adeguato indennizzo.
    La  stessa Corte costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 63
 del 1982, con  la  quale  respinse  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale  circa  la  mancanza  di tutela giurisdizionale contro
 l'iscrizione provvisoria; "la pretesa fatta valere in  giudizio  deve
 trovare,  se  infondata,  la  sua  concreta soddisfazione mediante la
 reintegrazione successiva".
    Ora certamente non si ha "reintegrazione" se  il  contribuente  e'
 stato  privato  della disponibilita', sia pur temporanea, del proprio
 capitale senza ricevere in compensazione  neppure  l'interesse  nella
 misura "fiscale".
    D) Con riferimento all'art. 53 della Costituzione.
    La mancata corresponsione degli interessi per l'intero periodo nel
 quale le somme versate sono rimaste nella disponibilita' dell'erario,
 comporta   per   il   contribuente  l'equivalente  del  pagamento  di
 un'imposta.  Questa  imposta  non  e'  commisurata   alla   capacita'
 contributiva  del  soggetto che ne e' stato colpito: il giudice adito
 ha  infatti  dichiarato  con  effetto  es  tunc  l'insussistenza  del
 rapporto tributario dedotto nell'accertamento.