LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di costituzionalita' dell'art. 44, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli artt. 3, 23, 42 e 53 Costituzione, prospettata dalla "Sardoil S.p.a." in liquidazione, nel ricorso proposto il 2 febbraio 1994, avverso silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza di Sassari. Recita l'art. 44, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973: "Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto, ha diritto per la maggiore imposta effettivamente pagata, all'interesse del 4,5% per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza della ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco di rimborso". Allora, il periodo per il quale il contribuente non ha diritto alla percezione degli interessi varia in funzione di due circostanze del tutto aleatorie: il periodo di emissione dei tuoli; la data dell'ordinativo di rimborso. In base all'art. 18 del d.P.R. n. 602/1973 le imposte iscritte nei ruoli sono ripartite in due rate con scadenza: a) per i ruoli di febbraio: il 10 aprile e il 10 giugno; b) per i ruoli di luglio: il 10 settembre e il 10 novembre; c) per i ruoli di settembre: il 10 novembre e il 10 febbraio; d) per i ruoli di dicembre: il 10 febbraio e il 10 aprile. In base all'art. 44, il dies a quo per il decorso del tempo cui riferire gli interessi e' la data di pagamento della seconda rata; gli interessi decorrono poi dal semestre intero successivo al primo. Assumendo come data di pagamento il 15 del mese di scadenza della rata, si hanno per ciascuna emissione di ruoli i seguenti periodi senza interessi: sub a): 7 mesi e 15 giorni; sub b): 8 mesi e 15 giorni; sub c): 12 mesi; sub d): 9 mesi e 15 giorni. Ai suindicati periodi esclusi dal computo degli interessi va poi aggiunto quello intecorrente dall'inizio del semestre nel quale viene emesso l'ordinativo di rimborso alla data di emissione dell'ordinativo stesso (in quanto non costituisce "semestre intero": questo periodo puo' anch'esso variare del tutto casualmente da 1 giorno ad 1 semestre meno 1 giorno (in sostanza 6 mesi). Si verifica quindi che, per effetto della norma in esame, il contribuente, per il solo fatto di essere stato colpito da un accertamento rivelatosi illegittimo, subisce un pregiudizio patrimoniale per un importo pari, come minimo, agli "interessi fiscali" non percepiti sulle somme indebitamente pagate, per un periodo variabile da 7 mesi e 16 giorni a 18 mesi. Non appare, pertanto, manifestamente infondata, mentre appare sicuramente rilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973, con riferimento agli articoli 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, prospettata dalla "Sardoil s.p.a.". A) Con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Primo. - Il contribuente colpito da accertamento ai fini delle imposte dirette successivamente dichiarato illegittimo, e' sullo stesso piano giuridico del contribuente andato esente da accertamento: entrambi hanno dichiarato correttamente i propri redditi. Pertanto non vi e' motivo che il primo (quello accertato) subisca un trattamento penalizzante rispetto a chi non e' stato oggetto di accertamento fiscale. Secondo. - Il meccanismo di determinazione degli interessi e' tale da determinare differenze di trattamento tra contribuenti accertati: pur in presenza dello stesso presupposto, dipende infatti da circostanze del tutto fortuite, quali il periodo di emissione del ruolo e la data dell'ordinativo, che puo' essere piu' o meno procastinata in base alla sola discrezionalita' o alla funzionalita' dell'amministrazione. Terzo. - In materia di IVA, l'art. 60, quarto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, stabilisce nel caso, analogo a quello in esame, di rimborso a seguito di decisione del giudice tributario di quanto pagato in via provvisoria, che: "sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data di pagamento effettuato dal contribuente"; senza quindi escludere dal computo primi semestri e semestri non interi. Non si comprende quindi per quale motivo un contribuente "accertato" ai fini delle imposte dirette debba subire un trattamento piu' sfavorevole che quello "accertato" ai fini dell'IVA. B) Con riferimento all'art. 23 della Costituzione. L'applicazione della norma in esame comporta per il contribuente una prestazione che non attiene ad alcun presupposto tributario, tale non potendo certamente essere il fatto di essere stati colpiti da accertamento fiscale rivelatosi infondato. Inoltre la misura di tale "contribuzione" risulta solo a posteriori per effetto delle determinazioni assunte dall'amministrazione circa l'emissione del ruolo e la data dell'Ordinativo di rimborso. Trattasi quindi di una norma che, finalizzata a sancire il riconoscimento di un diritto (agli interessi), in realta', negandolo per un periodo di non poca durata, finisce per imporre un onere innominato a carico del contribuente. C) Con riferimento all'art. 42 della Costituzione. L'applicazione della disposizione di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 sembra attuare l'esproprio temporaneo di un bene privato (il capitale) senza adeguato indennizzo. La stessa Corte costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 63 del 1982, con la quale respinse la questione di illegittimita' costituzionale circa la mancanza di tutela giurisdizionale contro l'iscrizione provvisoria; "la pretesa fatta valere in giudizio deve trovare, se infondata, la sua concreta soddisfazione mediante la reintegrazione successiva". Ora certamente non si ha "reintegrazione" se il contribuente e' stato privato della disponibilita', sia pur temporanea, del proprio capitale senza ricevere in compensazione neppure l'interesse nella misura "fiscale". D) Con riferimento all'art. 53 della Costituzione. La mancata corresponsione degli interessi per l'intero periodo nel quale le somme versate sono rimaste nella disponibilita' dell'erario, comporta per il contribuente l'equivalente del pagamento di un'imposta. Questa imposta non e' commisurata alla capacita' contributiva del soggetto che ne e' stato colpito: il giudice adito ha infatti dichiarato con effetto es tunc l'insussistenza del rapporto tributario dedotto nell'accertamento.