IL PRETORE Ritiene rilevante al fine della presente decisione la soluzione del problema di costituzionalita' dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990 per i motivi che di seguito vengono dedotti. L'art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 ha introdotto nel sistema processuale una condizione di procedibilita' o proseguibilita' dell'azione penale ispirata da ragioni preminentemente pratiche e deflattive del carico giudiziario connesso con il fenomeno dell'emissione dell'assegno senza provvista. Osserva questo giudice che la realizzazione di siffatta condizione di procedibilita' e' rimessa all'esclusiva volonta' di colui che l'illecito ha realizzato, essendo egli assolutamente libero di porre in essere o meno il meccanismo previsto dall'art. 8 citato, influendo cosi' direttamente sulla nascita o meno di un procedimento penale a proprio carico. Dubita questo giudicante della legittimita' costituzionale di tale norma la quale oltre a porsi in contrasto con il generalissimo principio di ragionevolezza (non essendo certo logicamente condivisibile l'ipotesi che l'autore di un reato possa decidere lui stesso della propria perseguibilita') viola l'art. 112 della Costituzione comprimendo in capo al p.m. l'obbligo di esercizio dell'azione penale. La norma processuale dell'art. 50 del c.p.p., emanazione diretta del principio costituzionale suddetto, prevede poi che l'esercizio ufficioso dell' azione penale possa essere limitato solo dalla necessita' della presentazione della querela, dell'istanza o dell'autorizzazione a procedere. Vi sono inoltre ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparita' di trattamento riservata, oggi, nel sistema, a chi, compiuto un reato, provveda alla restituzione e/o al risarcimento del danno. Solo la legge 15 dicembre 1990 n. 386, all'art. 8 citato, prevede quale causa di esclusione della perseguibilita' del reato il risarcimento del danno, ancorche' parziale e solo legalmente determinato, mentre invece tale operoso comportamento in altre ipotesi delittuose (anche piu' lievi di quella in esame) viene assunto quale mero elemento circostanziale di attenuazione della pena.