ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico
 delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e  la  cessione
 degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei dipendenti dalle pubbliche
 Amministrazioni) e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge n.
 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale  statale
 in  attivita'  ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 22
 febbraio 1994 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente
 tra Pisacane Giovanni e la s.p.a. Banca Vallone, iscritta al  n.  756
 del  registro  ordinanze  1994  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  aprile  1995  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che,  con ordinanza del 22 febbraio 1994 il Tribunale di
 Lecce ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R.
 5  gennaio  1950,  n.  180,  nella  parte  in  cui  non  prevede   la
 pignorabilita' e la sequestrabilita' delle pensioni corrisposte dallo
 Stato,  fino  alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato
 nei confronti degli ex dipendenti dello Stato, nonche'  dell'art.  2,
 terzo  comma,  lett.  c),  della  legge 27 maggio 1959, n. 324, nella
 parte in  cui  non  prevede  la  pignorabilita',  sequestrabilita'  e
 cedibilita'  dell'indennita'  integrativa speciale istituita al primo
 comma, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni  credito  vantato
 verso i medesimi ex dipendenti dello Stato;
      che,  nelle norme denunciate, il Tribunale remittente - premesso
 che il trattamento economico che lo Stato eroga agli ex dipendenti in
 quiescenza  non  e'  piu'  fissato  in  funzione  dei  soli   bisogni
 essenziali   dei  lavoratori,  bensi'  correlato  al  grado  ed  alla
 retribuzione percepita  nel  momento  del  collocamento  a  riposo  -
 ravvisa  una ingiustificata disparita' di trattamento, in ordine alla
 pignorabilita' delle pensioni e delle relative indennita' integrative
 speciali,  in  raffronto   al   diverso   regime   vigente   per   la
 pignorabilita' delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in
 costanza di rapporto.
    Considerato  che,  con  ordinanza n. 447 del 1994, questa Corte ha
 gia' esaminato questione identica, sollevata dal medesimo  giudice  a
 quo, dichiarandola manifestamente infondata;
      che in detta decisione (richiamando anche la precedente sentenza
 n.  55  del  1991) si e' precisato come non sia, in se', censurabile,
 sotto il profilo  del  principio  di  eguaglianza,  la  facolta'  del
 legislatore  di  disciplinare  in  maniera differenziata l'intervento
 degli strumenti di  esecuzione  civile  sulle  retribuzioni  e  sulle
 pensioni,  in  quanto  la  differenza  di  regime  trova  pur  sempre
 fondamento nella intrinseca diversita' di due  situazioni  giuridiche
 che rispondono a principi e finalita' diversi, quali quelli espressi,
 rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione;
      che  tali  conclusioni  vanno  pienamente riconfermate, anche in
 relazione alla pignorabilita'  dell'indennita'  integrativa  speciale
 prevista  dall'art.  2  della  legge  27 maggio 1959, n. 324, che, in
 quanto componente necessaria del  trattamento  pensionistico,  assume
 anch'essa, evidentemente, funzione previdenziale;
      che,    pertanto,   la   sollevata   questione   va   dichiarata
 manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.