ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 328 del codice
 di procedura civile promosso con ordinanza emessa il  7  giugno  1994
 dalla  Corte  di  cassazione  sul ricorso proposto dall'Ente Ferrovie
 dello Stato contro Maretto Lucia ed altri  iscritta  al  n.  697  del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito nella camera di consiglio  del  3  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  7  giugno  1994,  la Corte di
 cassazione  ha  sollevato,   in   riferimento   all'art.   24   della
 Costituzione,  questione  incidentale  di  legittimita' dell'art. 328
 cod. proc. civ.,  "nella  parte  in  cui,  in  relazione  al  decesso
 verificatosi durante i primi sei mesi del decorso del termine annuale
 di  cui  all'art.  327  cod.  proc.  civ.,  non prevede la automatica
 interruzione del processo nel caso che  il  procuratore  della  parte
 deceduta  successivamente alla pubblicazione della sentenza, all'atto
 della  ricezione  della  notificazione  dell'impugnazione  dell'altra
 parte,   ometta  di  dichiarare  l'evento;  ovvero,  con  riferimento
 all'art. 325 c.p.c., non prevede che, nel caso anzidetto, il  termine
 annuale  di  decadenza  decorra  soltanto  dal  momento  in  cui  sia
 conosciuto l'avvenuto decesso";
      che, in questo giudizio non v'e' stata  costituzione  di  parti,
 ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Considerato  che,  come  da questa Corte reiteratamente affermato,
 l'adozione di pronunzie additive, come quella nella specie auspicata,
 e' consentita nei soli limiti in cui  la  reductio  ad  legitimitatem
 della  norma  impugnata  sia  "costituzionalmente  obbligata"  e  non
 implichi  una  scelta,  tra  piu'  soluzioni  possibili,  come   tale
 riservata  alla  discrezionalita'  del  legislatore (cfr., da ultimo,
 sentenze nn. 129, 286, 438 del 1993; nn. 5, 114, 265, 373  del  1994;
 ordinanza n. 73 del 1995);
      che  non  e',  quindi,  ammissibile  la  denuncia  di  omissioni
 normative non univocamente emendabili; ed, a  fortiori,  e'  precluso
 l'esame  di  questioni  che  gia' lo stesso giudice a quo prospetti -
 come nella specie -  in  modo  ancipite,  prefigurandone  un  duplice
 possibile esito correttivo (cfr. sentenza n. 129 del 1993);
      che,  per le ragioni indicate, deve conseguentemente dichiararsi
 la manifesta inammissibilita' della questione in oggetto.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.