IL PRETORE
    Ha emesso la  seguente  ordinanza  a  scioglimento  della  riserva
 espressa  in  data  19  luglio 1994, tra Barresi Giuseppe + altri con
 l'avv. Giuseppe Marino, contro  l'Ente  Ferrovie  dello  Stato,  oggi
 Societa'   di  trasporti  e  servizi  p.a.,  in  persona  del  legale
 rappresentante     pro-tempore,     autorizzato     con      delibera
 dell'amministratore  straordinario  n.  22/1992  del 17 dicembre 1992
 elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'avv.
 Diego Argento che lo rappresenta e difende giusta procura  a  margine
 della  memoria  di  costituzione  e  risposta  e  contro  l'Opera  di
 previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.),
 in persona del legale  rappresentante  pro-tempore,  rappresentata  e
 difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, nei
 cui uffici e', ope legis, domiciliata;
    Letti  gli atti, richiamate per quanto di seguito non riportate le
 allegazioni e deduzioni di cui agli atti di parte ed  al  verbale  di
 udienza;
                           RILEVATO IN FATTO
    Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 29 ottobre
 1993,  10  novembre  1993  e  27  gennaio  1994, i ricorrenti Barresi
 Giuseppe, Martino Giusepppe, Carbone Carmelo, Milia Rocco,  La  Porta
 Antonino,  Cina'  Antonino, Calabrese Luigi, La Barbera Angelo, Maida
 Michele, Morreale  Vincenzo,  Polizzi  Bonaventura,  Schembri  Luigi,
 Spano'  Giuseppe,  Ventura  Pietro,  Urso  Calogera,  Urso Maddalena,
 Bellone  Alfonso,  Boccadutri  Salvatore,  Bugia  Michele,   Carcione
 Silvano,  Dragna  Francesco,  Lunetta Salvatore, La Placa Luciano, La
 Greca Arcangelo, La Porta Stefano, Giadone Giuseppe, Giambra  Biagio,
 Pintacorona   Luciano,  Guarneri  Umberto,  Longo  Gaetano,  Cacciato
 Calogero,  Meli  Giovanni,  Terrasi  Vincenzo,   Turturici   Armando,
 Castellana   Francesco,   Madonia   Francesco,  Di  Gloria  Calogero,
 Curtopelle Gioacchino, Terrasi Giuseppe, Lo Presti Giuseppe,  Ferlisi
 Francesco,  Di  Maria  Pietra,  Cottitto  Rosario,  Urso  Rosa,  Urso
 Vincenza, Caramazza Carmelo, Giali' Santo, Armenio  Umberto,  Mazzola
 Giuseppe,  Lamendola  Salvatore,  esponevano  di  aver  lavorato alle
 dipendenze  dell'Ente  FF.SS.  fino  al  29  maggio  1987,  data   di
 collocamento in riposo; di aver ricevuto una certa somma dall'OPAFS a
 titolo  di  indennita' premio di fine servizio; di vantare diritto ad
 una somma superiore a quella corrisposta, dal momento che il  computo
 della   stessa  dovrebbe  essere  calcolata  sulla  base  dell'ultima
 retribuzione comprensiva dell'indennita' integrativa,  calcolata  per
 intero e non in misura ridotta, come determinata dall'OPAFS.
    Costituitosi  ritualmente  l'Ente FF.SS. e l'OPAFS, in persone dei
 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, contestavano in  radice
 le avverse pretese, chiedendone l'integrale rigetto.
    All'udienza   di  comparizione,  dopo  essere  stata  disposta  la
 riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva  e  parzialmente
 soggettiva,  il  difensore  dei  ricorrenti  sollevava  eccezione  di
 legittimita' costituzionale della norma di  cui  all'art.  2,  quarto
 comma,  della  legge  n.  87/1994  per contrasto con gli artt. 3 e 36
 della Costituzione e della norma di cui all'art. 4 stessa legge,  per
 contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 104 e 108 della Costituzione.
    Il  pretore,  ritenuta la questione rilevante e non manifestamente
 infondata, emette la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla
 Corte costituzionale.
    Infatti, sotto il profilo della rilevanza della  questione,  basti
 osservare  che l'art. 4 della legge n. 87/1994 prevede esplicitamente
 l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese processuali tra
 le parti, dei giudizi pendenti alla data di entrata in  vigore  della
 legge  citata, aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennita' di
 buonuscita, con inclusione dell'indennita' integrativa speciale.
    Di conseguenza, la norma de qua opera immediatamente nel  presente
 giudizio,  producendo  sia  effetti di natura processuale (automatica
 declaratoria  di  estinzione)  che  sostanziali  (regolamento   delle
 spese).
    La  valutazione  sulla  rilevanza  importa  la  conclusione che il
 procedimento non puo' essere deciso indipendentemente dalla decisione
 sulla questione di legittimita' costituzionale.
    Alla  stessa  stregua,  la  questione  appare  non  manifestamente
 infondata,  nella  misura in cui, a norma dell'art. 23 della legge n.
 87/1953, il solo dubbio di incostituzionalita' impone al  Giudice  di
 provocare l'intervento della Corte.
    Infatti,   la  norma  de  qua  incide  direttamente  sul  concreto
 esercizio della potesta' giurisdizionale, sottraendo alla valutazione
 del giudice ogni aspetto del rapporto sostanziale dedotto in giudizio
 e cio' in aperto contrasto con gli artt.  102,  primo  comma,  e  108
 Cost.,  nella  misura  in  cui  queste  disposizioni  garantiscono la
 potesta'    valutativa    dell'organo    giudicante    nel    momento
 dell'attuazione della legge nel caso concreto.
    Nello   stesso   senso,  deve  ritenersi  rilevante  la  questione
 dell'eventuale illegittimita' dell'art. 2 della legge n. 87/1994, per
 contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
    Quest'ultima disposizione prevede che  le  somme  dovute  a  norma
 della   legge  medesima,  non  danno  luogo  alla  corresponsione  di
 interessi, ne' a rivalutazione monetaria.
    La questione appare non manifestamente infondata ove si rilevi che
 le clausole di realita' sono poste a tutela del principio di  equa  e
 sufficiente  retribuzione  di  cui  all'art. 36 della Costituzione; e
 cio' sia nel caso che si riconosca natura di  retribuzione  differita
 al  TFR, o indennita' di buonuscita, sia nel caso voglia riconoscersi
 all'indennita' integrativa speciale natura previdenziale,  avendo  la
 funzione  di completare un reddito che, con il collocamento a riposo,
 si ridotto, poiche' la rivalutazione di cui all'art. 429 del  c.p.c.,
 in  quanto  attuazione  dell'art.  36  della Costituzione, si estende
 anche ai crediti previdenziali.
    Ne emerge, altresi', l'evidente contrasto con l'art. 3 Cost. nella
 misura in cui l'applicazione della norma de qua  comporta  l'evidente
 disparita' di trattamento tra collocati a riposo negli anni passati e
 quelli collocati nell'anno corrente.
    Si  ritiene,  pertanto, che le sollevate eccezioni siano rilevanti
 ai fini della definizione del procedimento  n.  2064/93  nonche'  non
 manifestamente infondate.