IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza di  rinvio  degli  atti  alla
 Corte costituzionale.
    Letti  gli  atti  del  procedimento  n.  2460/1995  r.g.g.i.p. nei
 confronti di De Eccher Marco nato il  17  novembre  1957  a  Bolzano,
 residente  a  Udine, via della Prefettura n. 25/B, persona sottoposta
 ad indagini in ordine all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985  n.
 431;
    Vista  la  richiesta  del  pubblico  ministero pervenuta in data 4
 aprile 1995 che, all'esito delle indagini preliminari, insta  per  il
 giudizio    incidentale    di    legittimita'    costituzionale    e,
 subordinatamente, per l'archiviazione per infondatezza della  notizia
 di reato ai sensi dell'art. 554 c.p.p.;
                                OSSERVA
    Il  procedimento  penale  trova la sua origine nella comunicazione
 della notizia di reato in data 11 maggio 1993 da parte  degli  agenti
 del   Comando   vigilanza   ittico   venatoria   dell'amministrazione
 provinciale di Udine i quali accertarono  nel  corso  dell'aprile  di
 quell'anno  l'avvenuta  ceduazione  su  terreni  di  proprieta' della
 Societa' "De Eccher  Agricola  S.r.l.",  appunto  amministrata  dalla
 persona  sottoposta  ad  indagini,  di  due  boschette di particolare
 pregio naturalistico poste sulle particelle 20 e 70 del foglio 22  in
 comune  di Rivignano, delle dimensioni di mq 2700 e, rispettivamente,
 1400 circa.
   Le stesse  si  situavano  sulle  rive  del  fiume  "Stella",  acqua
 regolarmente   iscritta  nell'elenco  delle  acque  pubbliche,  e  si
 inserivano in una piu' vasta zona alberata costeggiante le sue  rive:
 sussistevano, pertanto, tanto il vincolo imposto dall'art. 1 lett. c)
 della  legge  n. 431/1985 quanto quello di cui alla sua lett. g); per
 di piu' ricadendo la zona in ambito di  tutela  ambientale  integrale
 "F4A"  ricompresa  nell'ambito  del parco regionale del fiume Stella,
 era pure configurabile il vincolo previsto dalla lett. f) legge cit.
    I lavori, come comprovato anche dal fascicolo fotografico in atti,
 avevano provocato un visibile e rilevante mutamento dello  stato  dei
 luoghi  con  il taglio ceduo di decine di alberi di alto fusto, tanto
 che l'intervento dei verbalizzanti  fu  piu'  volte  sollecitato  dai
 pescatori   frequentanti   la  zona,  allarmati  dall'ampiezza  delle
 estirpazioni in corso: non vi e' dubbio, pertanto, che in conseguenza
 dell'impatto ambientale e del deturpamento  estetico  del  paesaggio,
 gli   stessi   necessiteranno   dell'apposita   autorizzazione   c.d.
 "paesistica" ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497,
 come prescritto dall'art. 82, quinto  comma,  del  d.P.R.  24  luglio
 1977,  n.  616,  introdotto  dall'art. 1, primo comma, della legge n.
 431/1985 di conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.
    Nel  corso  delle  indagini   si   appuro',   invece,   che   tale
 autorizzazione  non era stata ne' richiesta ne' conseguita, ma che la
 societa' "De Eccher Agricola S.r.l." aveva previamente comunicato  al
 comune  di  Rivignano  in  data  21  dicembre  1992  l'intenzione  di
 effettuare in  loco  lavori  di  ceduazione  interessanti  piante  di
 platano, salici ed ontani.
    L'intervento attuato trova la sua specifica disciplina nella legge
 urbanistica  generale  della  regione Friuli-Venezia Giulia la quale,
 avvalendosi della potesta' normativa primaria  nel  settore  concessa
 dall'art.  4  n. 12 dello Statuto di Autonomia, ha previsto nell'art.
 131, comma  10  della  legge  regionale  19  novembre  1991,  n.  52,
 introdotto  dall'art.  23,  comma  secondo  della  legge regionale 14
 luglio 1992 n. 19,  l'esenzione  "(  d)  all'autorizzazione  prevista
 dall'art.  7  della  legge 29 giugno 1939, n. 1497" oltreche' per una
 serie di interventi edilizi, pure per "le  operazioni  ammesse  dalle
 vigenti   norme   ed  attinenti  all'attivita'  agricola,  al  taglio
 colturale del bosco, al taglio  di  diradamento,  all'avviamento  del
 bosco  ceduo  al  governo  ad  alto  fusto, ai tagli di utilizzazione
 boschiva, alla forestazione,  alla  riforestazione,  agli  interventi
 antincendio  e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale
 e di sistemazione idraulico-forestale, le piste forestali,  le  opere
 di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari" (lett. b).
    Poiche'  e'  indubbio  che  l'intervento  eseguito  dalla  persona
 sottoposta ad indagini rientri nel "taglio colturale del bosco" e sia
 stato eseguito in conformita' alle vigenti norme, essendo  rispettati
 gli  artt.  36 e 44 del regolamento regionale contenente prescrizioni
 di massima e di polizia forestale previste dall'art. 10 del  r.d.  30
 dicembre  1923,  n. 3267, (prevedendo l'art. 36 nei cedui semplici la
 superfluita' delle riserve di  matricine  per  i  tagli  di  robinie,
 castagno,  ontano,  salice  e  pioppo e l'art. 44 cit. la facolta' di
 capitozzatura dei boschi soggetti a periodica prolungata  sommersione
 per  le  specie del genere Salix e Platanus), ne discende l'esenzione
 dalla necessita' di conseguire,  in  virtu'  della  richiamata  norma
 regionale, l'autorizzazione c.d. "paesistica", atteso che l'art. 131,
 comma  10,  della  legge  regionale  n.  52/1991  la  rende superflua
 "nell'ambito delle zone elencate al quinto  comma  dell'art.  82  del
 d.P.R.  24  luglio  1977,  n. 616", senza precisamente distinguere al
 loro interno.
    Legittima risulta, pertanto, la condotta del De Eccher, in  quanto
 contenuta ed autorizzata dalle vigenti norme regionali.
    Si  impone,  peraltro,  la  questione  di  costituzionalita' delle
 medesime, apparendo esse non conformi ai dettati  costituzionali  per
 violazione  di  principi  generali  posti dalla legge c.d. "Galasso",
 dalla  stessa  qualificati  come  "norme  fondamentali   di   riforma
 economico-sociale"   (art.   2)   e   non   derogabili  quindi  dalla
 legislazione  regionale,  neppur  primaria,  e   meramente   ispirate
 dall'intento  del legislatore regionale di attrarre nell'ambito della
 normativamente prevalente materia urbanistica pure  settori  relativi
 alla    disciplina    dell'ambiente,    intento    gia'   all'origine
 dell'impugnativa dell'intera  legge  n.  431/1985  con  conflitto  di
 competenza  per l'asserita lesione dell'autonomia primaria in materia
 urbanistica (censura respinta dalla Corte costituzionale  nella  nota
 sentenza n. 151/1986).
    La  legge  nazionale,  infatti,  consente nei territori coperti da
 foreste e da boschi, vincolati ai sensi dell'art. 1, lett.  g)  della
 legge  n.  431/1985  "  ..  il  taglio colturale, la forestazione, la
 riforestazione .. previsti ed autorizzati in base alle norme  vigenti
 in materia" (ottavo comma): cio' significa che le ordinarie attivita'
 di  utilizzazione  del  bosco, svolte nel rispetto delle prescrizioni
 per esse imposte, sono tuttora ammesse proprio  perche'  l'osservanza
 delle  norme  forestali,  poste  a  tutela  e  valorizzazione di tali
 luoghi, garantiscono l'innocuita' dell'intervento e rappresentano una
 garanzia della sua correttezza; per tal ragione per espresso disposto
 normativo i progetti di  taglio  e  forestazione  devono  previamente
 essere  esaminati  ed  autorizzati  dagli  organi competenti (Cass. 6
 aprile 1993 n. 3147, ric. p.m. in proc. De Lieto).
    E', pertanto, vietato qualsiasi intervento boschivo  diretto  alla
 distruzione  anziche' alla conservazione del bosco quale, ad esempio,
 il taglio a raso di piante, idoneo  per  le  sue  caratteristiche  ad
 indurre  un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e rilevanti
 modifiche al sistema ambientale  nelle  sue  componenti  estetiche  e
 naturalistiche  (Cass. 30 novembre 1988, ric. Poletto; Cass. 14 marzo
 1992 n. 2704,  ric.  Martinelli);  e'  al  contrario  consentita,  in
 assenza  di autorizzazione, "l'attivita'-agro-silvo-pastorale che non
 comporti  alterazione  permanente  dello   stato   dei   luoghi   per
 costruzioni  edilizie  od  altre  opere  civili" (art. 82, dodicesimo
 comma del d.P.R. n. 616/1977 introdotto dall'art. 1  della  legge  n.
 431),   norma   volta  ad  agevolare  lo  svolgimento  dell'ordinaria
 attivita'  agricola  in  zona  tutelata  per   gli   inevitabili   ma
 inoffensivi minimi mutamenti esteriori che essa comporta (tant'e' che
 resta  esclusa dall'esenzione qualsiasi modifica dovuta a costruzioni
 edilizie pur se connesse all'attivita' agro-silvo-pastorale) e che si
 reputa, per quanto qui  di  interesse,  consenta  gli  interventi  di
 silvicoltura   (non   distinguibili,   per  la  verita',  dal  taglio
 colturale) in assenza di  autorizzazione  paesaggistica  alle  stesse
 condizioni  imposte dall'art. 82 ottavo comma, del d.P.R. n. 616 cit.
 prima esaminato, cioe' previa autorizzazione forestale rilasciata  in
 base alla normativa di settore.
    Secondo l'interpretazione preferibile, peraltro, tali attenuazioni
 di  tutela,  giustificate  da comprensibili ragioni, devono limitarsi
 per cio' che concerne  i  boschi  e  le  foreste  alla  sola  ipotesi
 prevista  dalla  lett.  g)  dell'art. 82, quinto comma, del d.P.R. n.
 616, cioe' al corrispondente vincolo, con esclusione della situazione
 in cui boschi e foreste siano  ricompresi  contestualmente  in  altra
 zona  di  tutela:  cio' sia per ragioni letterali "nei boschi e nelle
 foreste di cui alla lett. g) del quinto comma .. ": comma ottavo) sia
 per ragioni sistematiche poiche' in tal caso il bosco (ad es. situato
 sulla riva di un fiume) o la foresta (in ipotesi localizzata oltre  i
 1600  metri alpini) sorgono su una porzione di territorio gia' in se'
 ed autonomamente tutelata, per cui  il  preesistente  vincolo  permea
 anche  la  vegetazione  esistente in loco e tale da rappresentare una
 struttura costitutiva di quell'ambiente sotto il profilo  estetico  e
 biologico, sicche' la riduzione della superficie boscata o, comunque,
 il  mutamento  esteriore restano soggetti alla necesita' della previa
 autorizzazione, in ipotesi di una  eventuale  favorevole  valutazione
 dell'impatto  ambientale dell'intervento, poiche' un taglio colturale
 indiscriminato  muterebbe  irreversibilmente  il  volto  di   un'area
 autonomamente   vincolata   per   le  sue  pregevoli  caratteristiche
 paesaggistiche e naturali.
    Ed  invero  in  tali  casi  benche'  un  intervento   di   normale
 utilizzazione  della  risorsa  boschiva  che non ne alteri, pertanto,
 l'essenza puo' presumersi non in contrasto con la  tutela  costituita
 dallo  specifico  valore  paesaggistico rappresentato dai boschi, ben
 potrebbe il medesimo intervento recare pregiudizio agli altri  valori
 ambientali  singolarmente  e  contestualmente  protetti:  si pensi al
 fatto che il vincolo di cui alla lett. c) dell'art. 82, quinto  comma
 del  d.P.R.  n.  616/1977 non fa riferimento al solo corso d'acqua ma
 pure ad un vasta fascia circostante dell'ampiezza di 150  metri,  col
 preciso  intento  di salvaguardare anche le sponde che caratterizzano
 il corso fluviale, normalmente connotate  da  una  precisa  identita'
 botanica  e  faunistica che identifica un pregevole habitat naturale,
 sicche' le esigenze di  utilizzazione  colturale  del  bosco  possono
 cedere  a fronte della necessita' di mantenere inalterato lo ambiente
 fluviale nel suo complesso.
    Si ritiene, pertanto, che  l'esonero  dal  vincolo  per  le  opere
 indicate  dall'art.  82,  ottavo  comma, del d.P.R. n. 616 cit. valga
 solamente per i boschi e le foreste classificati dall'art. 1 lett. g)
 della legge n. 431 non  topograficamente  ricompresi  in  altra  area
 indicata  in tal ultima norma, rivivendo al contrario il vincolo, con
 la  conseguente  necessita' di ottenere la preventiva autorizzazione,
 ogniqualvolta  si  vogliano   apportare   al   territorio   mutamenti
 visivamente    apprezzabili   (ivi   compresi   tagli   colturali   e
 forestazioni), quando convivano altri  vincoli  imposti  dall'art.  1
 cit.;    consegue    altresi'    l'applicabilita',    per    pacifica
 interpretazione della sanzione penale prevista dagli  artt.  1-sexies
 della  legge n. 431 e 20, lett. c), della legge 28 gennaio 1985 n. 47
 nell'ipotesi in cui tale autorizzazione non sia stata rilasciata.
    La normativa regionale, al contrario, pur perseguendo un  lodevole
 sforzo  di  semplificazione  e  razionalizzazione nell'art. 23, comma
 secondo, lett. b), della legge n. 19/1992 (ove, infatti, si  elencano
 unitariamente   tra   gli   interventi   esenti   da   autorizzazione
 paesaggistica le operazioni attinenti  all'attivita'  agricola:  art.
 82,  dodicesimo  comma,  del  d.P.R.  n.  616/1977  e quelli relativi
 all'attivita' boschiva in genere: ottavo comma) oltre  ad  aver  reso
 superflua  la  necessita' di un'apposita autorizzazione forestale per
 gli interventi di ceduazione, essendo sufficiente  la  loro  astratta
 "ammissibilita'"  sulla  base  delle vigenti norme di settore, non ha
 soprattutto distinto, in difformita' dalle previsioni del legislatore
 nazionale, nell'ambito  dei  luoghi  elencati  dall'art.  82,  quinto
 comma,  del  d.P.R.  n.  616  all'interno  dei  quali  gli interventi
 boschivi  siano  realizzati:  percio'  gli  stessi  devono  ritenersi
 consentiti  anche  laddove  piu'  vincoli  di tutela coesistano, come
 nella  fattispecie  avvenuto,  con  il  conseguente   esonero   dalla
 necessita'  di ottenere la specifica autorizzazione ambientale ove vi
 sia il rispetto (neppur esso previamente verificato) della  normativa
 forestale  e con la mancata applicazione, in tal caso, della sanzione
 penale di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431.
    A parere di chi scrive trattasi di  disciplina  da  sottoporre  al
 vaglio  del  giudizio  di  costituzionalita'  attesa la non manifesta
 infondatezza della questione:  l'art.  131,  comma  10,  della  legge
 regionale  19  novembre  1991  n. 52 introdotto dall'art. 23 comma 2,
 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19,  alla  lett.  b),  pare,
 infatti,   violare  l'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione
 incidendo esso sul principio della riserva di legge in materia penale
 e sull'esclusiva potesta' sanzionatoria dello Stato, avendovi qui  la
 Regione  indirettamente interferito poiche', escludendo con una legge
 regionale determinate zone dall'ambito di  applicazione  del  vincolo
 paesistico  previsto  dalla  normativa statale, si e' resa lecita una
 condotta altrimenti considerata illecita  dallo  Stato  e  penalmente
 sanzionata;   pare   altresi'  in  contrasto  con  l'art.  116  della
 Costituzione poiche' lo statuto di autonomia riconosce  alla  regione
 Friuli-Venezia   Giulia,   all'art.   6  n.  3,  competenza  soltanto
 integrativa e di  attuazione  in  materia  paesaggistica  sicche'  il
 legislatore  regionale  non poteva sovrapporre una propria disciplina
 difforme e contrastante con i dettami del legislatore  statuale,  per
 di  piu'  da quest'ultimo espressamente qualificati e definiti in via
 programatica "norme fondamentali di riforma economico-sociale" cui in
 effetti tale valore deve attribuirsi (cfr. Corte cost. 27 giugno 1986
 n. 151);  nonche'  con  l'art.  3  della  Costituzione  discriminando
 favorevolmente  coloro  che attuano interventi di ceduazione del tipo
 in esame nell'ambito del territorio regionale, ove restano  sottratti
 all'irrogazione di qualsiasi sanzione penale, rispetto a tutti quelli
 che  operano  gli stessi interventi sul restante territorio nazionale
 (per  un'analoga  questione  di costituzionalita' sull'art. 11, lett.
 a), legge regione Piemonte 3 aprile 1989  n.  20,  cfr.  Corte  cost.
 23/31  marzo  1994,  n.  110,  della dichiarativa dell'illegittimita'
 della norma per contrasto con l'art. 117 della Costituzione).
    La questione pare, infine, rilevante  in  fatto  dipendendo  dalla
 norma  qui  in  esame  le  ragioni  dell'archiviazione  che  andra' a
 deliberarsi,  cioe'  l'infondatezza  della  notizia  di   reato   per
 l'assenza di qualsiasi fattispecie penalmente rilevante in ipotesi di
 rigetto dell'incidente di costituzionalita', o l'archiviazione per la
 carenza  dell'elemento psicologico del reato nella persona sottoposta
 ad indagini,  ove  si  accertasse  la  non  conformita'  della  norma
 regionale al dettato costituzionale.