IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale. Letti gli atti del procedimento n. 2460/1995 r.g.g.i.p. nei confronti di De Eccher Marco nato il 17 novembre 1957 a Bolzano, residente a Udine, via della Prefettura n. 25/B, persona sottoposta ad indagini in ordine all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431; Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 4 aprile 1995 che, all'esito delle indagini preliminari, insta per il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e, subordinatamente, per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 554 c.p.p.; OSSERVA Il procedimento penale trova la sua origine nella comunicazione della notizia di reato in data 11 maggio 1993 da parte degli agenti del Comando vigilanza ittico venatoria dell'amministrazione provinciale di Udine i quali accertarono nel corso dell'aprile di quell'anno l'avvenuta ceduazione su terreni di proprieta' della Societa' "De Eccher Agricola S.r.l.", appunto amministrata dalla persona sottoposta ad indagini, di due boschette di particolare pregio naturalistico poste sulle particelle 20 e 70 del foglio 22 in comune di Rivignano, delle dimensioni di mq 2700 e, rispettivamente, 1400 circa. Le stesse si situavano sulle rive del fiume "Stella", acqua regolarmente iscritta nell'elenco delle acque pubbliche, e si inserivano in una piu' vasta zona alberata costeggiante le sue rive: sussistevano, pertanto, tanto il vincolo imposto dall'art. 1 lett. c) della legge n. 431/1985 quanto quello di cui alla sua lett. g); per di piu' ricadendo la zona in ambito di tutela ambientale integrale "F4A" ricompresa nell'ambito del parco regionale del fiume Stella, era pure configurabile il vincolo previsto dalla lett. f) legge cit. I lavori, come comprovato anche dal fascicolo fotografico in atti, avevano provocato un visibile e rilevante mutamento dello stato dei luoghi con il taglio ceduo di decine di alberi di alto fusto, tanto che l'intervento dei verbalizzanti fu piu' volte sollecitato dai pescatori frequentanti la zona, allarmati dall'ampiezza delle estirpazioni in corso: non vi e' dubbio, pertanto, che in conseguenza dell'impatto ambientale e del deturpamento estetico del paesaggio, gli stessi necessiteranno dell'apposita autorizzazione c.d. "paesistica" ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, come prescritto dall'art. 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, introdotto dall'art. 1, primo comma, della legge n. 431/1985 di conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312. Nel corso delle indagini si appuro', invece, che tale autorizzazione non era stata ne' richiesta ne' conseguita, ma che la societa' "De Eccher Agricola S.r.l." aveva previamente comunicato al comune di Rivignano in data 21 dicembre 1992 l'intenzione di effettuare in loco lavori di ceduazione interessanti piante di platano, salici ed ontani. L'intervento attuato trova la sua specifica disciplina nella legge urbanistica generale della regione Friuli-Venezia Giulia la quale, avvalendosi della potesta' normativa primaria nel settore concessa dall'art. 4 n. 12 dello Statuto di Autonomia, ha previsto nell'art. 131, comma 10 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, introdotto dall'art. 23, comma secondo della legge regionale 14 luglio 1992 n. 19, l'esenzione "( d) all'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497" oltreche' per una serie di interventi edilizi, pure per "le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attivita' agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le piste forestali, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari" (lett. b). Poiche' e' indubbio che l'intervento eseguito dalla persona sottoposta ad indagini rientri nel "taglio colturale del bosco" e sia stato eseguito in conformita' alle vigenti norme, essendo rispettati gli artt. 36 e 44 del regolamento regionale contenente prescrizioni di massima e di polizia forestale previste dall'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, (prevedendo l'art. 36 nei cedui semplici la superfluita' delle riserve di matricine per i tagli di robinie, castagno, ontano, salice e pioppo e l'art. 44 cit. la facolta' di capitozzatura dei boschi soggetti a periodica prolungata sommersione per le specie del genere Salix e Platanus), ne discende l'esenzione dalla necessita' di conseguire, in virtu' della richiamata norma regionale, l'autorizzazione c.d. "paesistica", atteso che l'art. 131, comma 10, della legge regionale n. 52/1991 la rende superflua "nell'ambito delle zone elencate al quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", senza precisamente distinguere al loro interno. Legittima risulta, pertanto, la condotta del De Eccher, in quanto contenuta ed autorizzata dalle vigenti norme regionali. Si impone, peraltro, la questione di costituzionalita' delle medesime, apparendo esse non conformi ai dettati costituzionali per violazione di principi generali posti dalla legge c.d. "Galasso", dalla stessa qualificati come "norme fondamentali di riforma economico-sociale" (art. 2) e non derogabili quindi dalla legislazione regionale, neppur primaria, e meramente ispirate dall'intento del legislatore regionale di attrarre nell'ambito della normativamente prevalente materia urbanistica pure settori relativi alla disciplina dell'ambiente, intento gia' all'origine dell'impugnativa dell'intera legge n. 431/1985 con conflitto di competenza per l'asserita lesione dell'autonomia primaria in materia urbanistica (censura respinta dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 151/1986). La legge nazionale, infatti, consente nei territori coperti da foreste e da boschi, vincolati ai sensi dell'art. 1, lett. g) della legge n. 431/1985 " .. il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione .. previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia" (ottavo comma): cio' significa che le ordinarie attivita' di utilizzazione del bosco, svolte nel rispetto delle prescrizioni per esse imposte, sono tuttora ammesse proprio perche' l'osservanza delle norme forestali, poste a tutela e valorizzazione di tali luoghi, garantiscono l'innocuita' dell'intervento e rappresentano una garanzia della sua correttezza; per tal ragione per espresso disposto normativo i progetti di taglio e forestazione devono previamente essere esaminati ed autorizzati dagli organi competenti (Cass. 6 aprile 1993 n. 3147, ric. p.m. in proc. De Lieto). E', pertanto, vietato qualsiasi intervento boschivo diretto alla distruzione anziche' alla conservazione del bosco quale, ad esempio, il taglio a raso di piante, idoneo per le sue caratteristiche ad indurre un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e rilevanti modifiche al sistema ambientale nelle sue componenti estetiche e naturalistiche (Cass. 30 novembre 1988, ric. Poletto; Cass. 14 marzo 1992 n. 2704, ric. Martinelli); e' al contrario consentita, in assenza di autorizzazione, "l'attivita'-agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili" (art. 82, dodicesimo comma del d.P.R. n. 616/1977 introdotto dall'art. 1 della legge n. 431), norma volta ad agevolare lo svolgimento dell'ordinaria attivita' agricola in zona tutelata per gli inevitabili ma inoffensivi minimi mutamenti esteriori che essa comporta (tant'e' che resta esclusa dall'esenzione qualsiasi modifica dovuta a costruzioni edilizie pur se connesse all'attivita' agro-silvo-pastorale) e che si reputa, per quanto qui di interesse, consenta gli interventi di silvicoltura (non distinguibili, per la verita', dal taglio colturale) in assenza di autorizzazione paesaggistica alle stesse condizioni imposte dall'art. 82 ottavo comma, del d.P.R. n. 616 cit. prima esaminato, cioe' previa autorizzazione forestale rilasciata in base alla normativa di settore. Secondo l'interpretazione preferibile, peraltro, tali attenuazioni di tutela, giustificate da comprensibili ragioni, devono limitarsi per cio' che concerne i boschi e le foreste alla sola ipotesi prevista dalla lett. g) dell'art. 82, quinto comma, del d.P.R. n. 616, cioe' al corrispondente vincolo, con esclusione della situazione in cui boschi e foreste siano ricompresi contestualmente in altra zona di tutela: cio' sia per ragioni letterali "nei boschi e nelle foreste di cui alla lett. g) del quinto comma .. ": comma ottavo) sia per ragioni sistematiche poiche' in tal caso il bosco (ad es. situato sulla riva di un fiume) o la foresta (in ipotesi localizzata oltre i 1600 metri alpini) sorgono su una porzione di territorio gia' in se' ed autonomamente tutelata, per cui il preesistente vincolo permea anche la vegetazione esistente in loco e tale da rappresentare una struttura costitutiva di quell'ambiente sotto il profilo estetico e biologico, sicche' la riduzione della superficie boscata o, comunque, il mutamento esteriore restano soggetti alla necesita' della previa autorizzazione, in ipotesi di una eventuale favorevole valutazione dell'impatto ambientale dell'intervento, poiche' un taglio colturale indiscriminato muterebbe irreversibilmente il volto di un'area autonomamente vincolata per le sue pregevoli caratteristiche paesaggistiche e naturali. Ed invero in tali casi benche' un intervento di normale utilizzazione della risorsa boschiva che non ne alteri, pertanto, l'essenza puo' presumersi non in contrasto con la tutela costituita dallo specifico valore paesaggistico rappresentato dai boschi, ben potrebbe il medesimo intervento recare pregiudizio agli altri valori ambientali singolarmente e contestualmente protetti: si pensi al fatto che il vincolo di cui alla lett. c) dell'art. 82, quinto comma del d.P.R. n. 616/1977 non fa riferimento al solo corso d'acqua ma pure ad un vasta fascia circostante dell'ampiezza di 150 metri, col preciso intento di salvaguardare anche le sponde che caratterizzano il corso fluviale, normalmente connotate da una precisa identita' botanica e faunistica che identifica un pregevole habitat naturale, sicche' le esigenze di utilizzazione colturale del bosco possono cedere a fronte della necessita' di mantenere inalterato lo ambiente fluviale nel suo complesso. Si ritiene, pertanto, che l'esonero dal vincolo per le opere indicate dall'art. 82, ottavo comma, del d.P.R. n. 616 cit. valga solamente per i boschi e le foreste classificati dall'art. 1 lett. g) della legge n. 431 non topograficamente ricompresi in altra area indicata in tal ultima norma, rivivendo al contrario il vincolo, con la conseguente necessita' di ottenere la preventiva autorizzazione, ogniqualvolta si vogliano apportare al territorio mutamenti visivamente apprezzabili (ivi compresi tagli colturali e forestazioni), quando convivano altri vincoli imposti dall'art. 1 cit.; consegue altresi' l'applicabilita', per pacifica interpretazione della sanzione penale prevista dagli artt. 1-sexies della legge n. 431 e 20, lett. c), della legge 28 gennaio 1985 n. 47 nell'ipotesi in cui tale autorizzazione non sia stata rilasciata. La normativa regionale, al contrario, pur perseguendo un lodevole sforzo di semplificazione e razionalizzazione nell'art. 23, comma secondo, lett. b), della legge n. 19/1992 (ove, infatti, si elencano unitariamente tra gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica le operazioni attinenti all'attivita' agricola: art. 82, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 616/1977 e quelli relativi all'attivita' boschiva in genere: ottavo comma) oltre ad aver reso superflua la necessita' di un'apposita autorizzazione forestale per gli interventi di ceduazione, essendo sufficiente la loro astratta "ammissibilita'" sulla base delle vigenti norme di settore, non ha soprattutto distinto, in difformita' dalle previsioni del legislatore nazionale, nell'ambito dei luoghi elencati dall'art. 82, quinto comma, del d.P.R. n. 616 all'interno dei quali gli interventi boschivi siano realizzati: percio' gli stessi devono ritenersi consentiti anche laddove piu' vincoli di tutela coesistano, come nella fattispecie avvenuto, con il conseguente esonero dalla necessita' di ottenere la specifica autorizzazione ambientale ove vi sia il rispetto (neppur esso previamente verificato) della normativa forestale e con la mancata applicazione, in tal caso, della sanzione penale di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431. A parere di chi scrive trattasi di disciplina da sottoporre al vaglio del giudizio di costituzionalita' attesa la non manifesta infondatezza della questione: l'art. 131, comma 10, della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 introdotto dall'art. 23 comma 2, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, alla lett. b), pare, infatti, violare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione incidendo esso sul principio della riserva di legge in materia penale e sull'esclusiva potesta' sanzionatoria dello Stato, avendovi qui la Regione indirettamente interferito poiche', escludendo con una legge regionale determinate zone dall'ambito di applicazione del vincolo paesistico previsto dalla normativa statale, si e' resa lecita una condotta altrimenti considerata illecita dallo Stato e penalmente sanzionata; pare altresi' in contrasto con l'art. 116 della Costituzione poiche' lo statuto di autonomia riconosce alla regione Friuli-Venezia Giulia, all'art. 6 n. 3, competenza soltanto integrativa e di attuazione in materia paesaggistica sicche' il legislatore regionale non poteva sovrapporre una propria disciplina difforme e contrastante con i dettami del legislatore statuale, per di piu' da quest'ultimo espressamente qualificati e definiti in via programatica "norme fondamentali di riforma economico-sociale" cui in effetti tale valore deve attribuirsi (cfr. Corte cost. 27 giugno 1986 n. 151); nonche' con l'art. 3 della Costituzione discriminando favorevolmente coloro che attuano interventi di ceduazione del tipo in esame nell'ambito del territorio regionale, ove restano sottratti all'irrogazione di qualsiasi sanzione penale, rispetto a tutti quelli che operano gli stessi interventi sul restante territorio nazionale (per un'analoga questione di costituzionalita' sull'art. 11, lett. a), legge regione Piemonte 3 aprile 1989 n. 20, cfr. Corte cost. 23/31 marzo 1994, n. 110, della dichiarativa dell'illegittimita' della norma per contrasto con l'art. 117 della Costituzione). La questione pare, infine, rilevante in fatto dipendendo dalla norma qui in esame le ragioni dell'archiviazione che andra' a deliberarsi, cioe' l'infondatezza della notizia di reato per l'assenza di qualsiasi fattispecie penalmente rilevante in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalita', o l'archiviazione per la carenza dell'elemento psicologico del reato nella persona sottoposta ad indagini, ove si accertasse la non conformita' della norma regionale al dettato costituzionale.