ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della  legge
 della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  27  agosto 1992, n. 25 (Norme
 transitorie in materia di autorizzazioni alle  attivita'  estrattive;
 modifiche,  integrazioni  ed  interpretazione  autentica  della legge
 regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in  materia
 di   attivita'   estrattive;   norme  concernenti  le  materie  prime
 secondarie e derivanti da processi di  lavorazione  di  materiali  di
 cava  e  per  l'assunzione  di  personale  con  contratto di lavoro a
 termine per le esigenze della Direzione regionale  dell'ambiente),  e
 degli  artt.  1,  2,  3  e 4 della legge della Regione Friuli-Venezia
 Giulia 18 dicembre 1992, n. 38 (Disciplina del regime  delle  materie
 prime   secondarie   (MPS).  Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
 regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attivita' estrattive e
 di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine  per  le
 esigenze  della  Direzione  regionale  dell'ambiente),  promosso  con
 ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dalla Pretura di  Udine,  sezione
 distaccata  di  Cividale del Friuli, nel procedimento penale a carico
 di Laurino Mario ed altri, iscritta al n. 209 del registro  ordinanze
 1993  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,
 prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio del  17  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  il Pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale
 del Friuli, nel procedimento penale  a  carico  di  Laurino  Mario  e
 altri, imputati del reato di cui all'art. 25, terzo comma, del d.P.R.
 10  settembre  1982,  n.  915, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 13 della legge regionale del  Friuli-Venezia
 Giulia  27  agosto  1992, n. 25 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge
 regionale del Friuli-Venezia Giulia  18  dicembre  1992,  n.  38,  in
 riferimento agli artt. 25 e 116 della Costituzione;
      che  il  giudice a quo osserva che le norme regionali impugnate,
 in  assenza  della  necessaria  normativa  statale  di  indirizzo   e
 coordinamento,   e   percio'   in   violazione  dell'art.  116  della
 Costituzione, qualificano  determinati  residui  come  materie  prime
 secondarie  e  percio' li escludono dall'ambito di applicazione della
 normativa statale sullo smaltimento dei rifiuti;
      che,  ad  avviso  del  giudice  remittente,  le  norme regionali
 impugnate  sarebbero  altresi'  in  contrasto  con  l'art.  25  della
 Costituzione,    perche'    intervengono    nella   materia   penale,
 esclusivamente riservata allo Stato;
      che, in punto di rilevanza, il  giudice  osserva  che  le  norme
 regionali  denunciate  dovrebbero  trovare  applicazione nel giudizio
 dinanzi a lui pendente,  nel  quale  gli  imputati  sono  chiamati  a
 rispondere  della  realizzazione  di  discariche abusive di materiale
 inerte, costituito da residui della lavorazione di pietra piasentina,
 che rientra nelle materie prime secondarie derivanti da  processi  di
 escavazione  di  materiali  di cava, disciplinate appunto dalle norme
 impugnate;
    Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di
 rimessione, e' intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993,  n.  443
 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli
 di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo
 di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12,
 10  marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438,
 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n.
 3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n.  162,  il  cui  art.  12,
 comma  4,  afferma  la  non punibilita' di chi ha commesso, fino al 7
 gennaio 1995, un fatto previsto come reato  dal  d.P.R.  n.  915  del
 1982,  nell'esercizio  di  attivita'  di  raccolta  e  di  trasporto,
 stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformita' alle previsioni del
 decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990  ovvero  di  leggi
 regionali;
      che  pertanto  gli  atti  vanno  restituiti al giudice a quo, al
 quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens sul giudizio
 dinanzi a lui pendente.