ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7, 8, 9 e 10
 della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28  (Nuove  norme
 per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile
 1985,  n.  33  "Norme  per  la  tutela  dell'ambiente"), promosso con
 ordinanza emessa  il  3  agosto  1993  dal  Pretore  di  Padova,  nel
 procedimento penale a carico di Cesarato Francesco, iscritta al n. 10
 del  registro  ordinanze  1994  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
    Udito nella camera di consiglio del  17  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale a carico di
 Cesarato Francesco, nel quale viene contestato  il  reato  di  omessa
 tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  dei  rifiuti speciali,
 previsto dagli artt. 3, commi 1  e  3  (recte:  5),  e  9-octies  del
 decreto-legge  9  settembre  1988,  n.  397  (Disposizioni urgenti in
 materia di rifiuti industriali), convertito dalla  legge  9  novembre
 1988,  n.  475,  il  Pretore  di  Padova  ha  sollevato  questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 7, 8,  9  e  10  della  legge
 regionale del Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela
 dell'ambiente.  Modifiche  alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
 "Norme per la tutela dell'ambiente"), per  violazione  dell'art.  117
 della Costituzione;
      che  il  giudice a quo rileva che i rifiuti in questione (scarti
 di polietilene, di tessuto e cartone) sono sicuramente  riconducibili
 alla  nozione  di materie prime secondarie definita dall'art. 2 della
 legge n. 475 del 1988 e dal decreto  del  ministro  dell'ambiente  26
 gennaio  1990,  norme  recepite in ambito regionale dalla legge della
 Regione Veneto n. 28 del 1990;
      che, continua il Pretore,  mentre  la  Corte  costituzionale  ha
 annullato,  con  sentenza  n.  512  del 1990, il decreto del ministro
 dell'ambiente 26 gennaio 1990, la legge regionale del Veneto, che  ha
 recepito tale decreto, sarebbe ancora vigente, in quanto il rinvio da
 essa  operato al decreto ministeriale sarebbe un rinvio recettizio e,
 tuttavia, sarebbe divenuta incostituzionale per violazione  dell'art.
 117  della  Costituzione,  in  quanto  tale  legge non sarebbe (piu')
 conforme alla disciplina statale di indirizzo e  coordinamento  (allo
 stato insussistente);
      che la Regione Veneto, costituitasi in giudizio, concorda con il
 giudice  a quo nel ritenere che nel caso di specie sia applicabile la
 normativa sulle materie prime secondarie, rimanendo estranea, invece,
 quella sui rifiuti speciali;
      che  la Regione osserva che la legge impugnata e' stata adottata
 sulla base dell'art. 2 della legge n. 475 del 1988, che  affida  alla
 legge  regionale  la  disciplina  delle  modalita'  per  il controllo
 dell'utilizzazione delle materie prime  secondarie,  nonche'  per  il
 trasporto,   stoccaggio  e  trattamento  delle  stesse  ed  anche  la
 definizione delle condizioni e delle modalita' per l'esclusione delle
 materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della  normativa
 per lo smaltimento dei rifiuti;
      che,  ad  avviso  della  Regione,  non  costituisce un motivo di
 illegittimita' costituzionale della legge regionale il fatto che essa
 non sia in armonia con gli atti di indirizzo  e  coordinamento  dello
 Stato,  i  quali  peraltro  non sussistono a causa dell'inerzia dello
 Stato, non imputabile alla Regione;
      che la Regione osserva  che  l'emanazione  del  decreto-legge  9
 novembre  1993,  n.  443  (Disposizioni  in materia di riutilizzo dei
 residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un  processo
 produttivo  o  in  un  processo  di  combustione),  pone in dubbio la
 rilevanza della questione nel giudizio a quo, e che, inoltre, il  suo
 articolo 13, abrogando l'art. 2 della legge n. 475 del 1988 e facendo
 salve le leggi regionali compatibili con le disposizioni di principio
 del  decreto-legge  stesso,  confermerebbe che lo spazio riservato al
 legislatore regionale e' delimitato solo  dai  principi  dettati  dal
 legislatore in materia;
    Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di
 rimessione,  e'  intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443
 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli
 di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo
 di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12,
 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n.  438,
 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n.
 3,  9  marzo  1995,  n.  66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 12,
 comma 4, afferma la non punibilita' di chi ha  commesso,  fino  al  7
 gennaio  1995,  un  fatto  previsto  come reato dal d.P.R. n. 915 del
 1982,  nell'esercizio  di  attivita'  di  raccolta  e  di  trasporto,
 stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformita' alle previsioni del
 decreto  del  ministro  dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di leggi
 regionali;
      che pertanto gli atti vanno restituiti  al  giudice  a  quo,  al
 quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio
 dinanzi a lui pendente.