IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
    Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso  iscritto  al  n.
 354  del  registro ricorsi 1993 presentato da: Ambruoso Laura, Arzani
 Irene, Breda Gianna, Criscuolo Francesco, D'Orio Nicola, Dalle  Laste
 Graziella,   Ferigo   Rolando,   Gasperi   Elena,  Gingenti  Rosalia,
 Giovannini Ferdinando, Glogl Anna,  Grasser  Freya,  Guarinoni  Maria
 Grazia,  Guglielmini  Maria,  Leonardi  Marga,  Lilli  Liliana, Mazza
 Silvana, Pellegrini Olga, Perani Marcella, Quaranta
 Giovanni,  Rizzi  Rita,  Roman  Pietro,  Rossato  Stefania,  Santillo
 Caterina,  Sbop  Graziella,  Scorrano  Wanda,  Tessarollo  Graziella,
 Valente  Giovanni,  Zanchetta  Urbano,  Zendrini   Graziella,   tutti
 rappresentati  e difesi dagli avv.ti Enzo Cavarzere e Tito Boscarolli
 con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano, via
 Orazio n. 49, giusta delega in calce al ricorso, ricorrenti, contro:
      l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza  per  i  dipendenti
 statali  -  E.N.P.A.S.  in  persona  del  legale  rappresentante pro-
 tempore,non costituito;
      l'Istituto nazionale di  previdenza  dipendenti  amministrazioni
 pubbliche - IMPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
 non costituito;
      il   Ministero   della   pubblica  istruzione  e  Sovrintendenza
 scolastica  di  Bolzano,  in  persona   del   Ministro   pro-tempore,
 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trento,
 largo  Porta  Nuova  n.  9,  presso  la  quale,  pure per legge, sono
 domiciliati, resistenti;
      il Ministero del tesoro e Direzione provinciale  del  tesoro  di
 Bolzano  in  persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi
 ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trento, largo Porta  Nuova  n.
 9, presso la quale, pure per legge, sono domiciliati, resistenti; per
 l'annullamento  dei  silenzi-rifiuti opposti alle istanze da ciascuno
 presentate  all'E.N.P.A.S.  ed  alla  Sovrintendenza  scolastica   di
 Bolzano onde ottenere la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita
 con   il   calcolo   della   indennita'   integrativa  speciale;  per
 l'accertamento del diritto alla riliquidazione e corresponsione della
 predetta indennita' di buonuscita con  il  calcolo  della  indennita'
 integrativa  speciale, con la rivalutazione monetaria e gli interessi
 legali dalle rispettive scadenze al saldo;
    Visto il ricorso notificato in data 5 agosto 1993 e depositato  il
 30 novembre 1993 con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio, datato 14 dicembre 1993,
 del  Ministero  della pubblica istruzione - Sovrintendenza scolastica
 di Bolzano e del Ministero del tesoro  -  Direzione  provinciale  del
 tesoro di Bolzano, in persona dei rispettivi ministri pro-tempore;
    Viste le memorie prodotte;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del 22 febbraio 1995 - relatore il
 Consigliere Camilla Behmann Da Giau - l'avv.  Enzo  Cavarzere  per  i
 ricorrenti; nessuno e' comparso per le Amministrazioni intimate;
    Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    I  ricorrenti  -  premesso  in  fatto  di  essere tutti pensionati
 statali, con diverse decorrenze a partire dal 1 settembre 1988, quali
 ex insegnanti residenti in Bolzano  o  provincia,  amministrati  alla
 Sovrintendenza   scolastica  di  Bolzano  e  dalla  locale  Direzione
 provinciale  del  tesoro  -  espongono  di  aver  avuto   corrisposta
 dall'Enpas  l'indennita'  di  buonuscita  senza  che  in essa venisse
 computata l'indennita' integrativa speciale. Rilevato, altresi',  che
 nessun esito positivo al riguardo hanno avuto le istanze dirette, per
 ciascuno,   sia   alla  Sovrintendenza  scolastica  di  Bolzano,  sia
 all'ENPAS.
    Si sono costituite in giudizio  l'Amministrazione  della  pubblica
 istruzione   -   Sovrintendenza   scolastica   di   Bolzano   nonche'
 l'Amministrazione del tesoro - Direzione provinciale  del  tesoro  di
 Bolzano.
    Per  entrambe  la  difesa  erariale  ha  eccepito  il  difetto  di
 legittimazione passiva delle Amministrazioni intimate  -  nonche'  la
 loro   conseguente   estromissione   dal   giudizio  -  attinendo  la
 controversia ad uno specifico rapporto giuridico previdenziale che ha
 la sua base del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,  secondo  il  quale
 (art.  3) la prestazione dell'indennita' di buonuscita - alla quale i
 dipendenti  statali  hanno  diritto  all'atto  della  cessazione  dal
 servizio  (art.  1)  - e' posta a carico dell'ENPAS (ed ora a seguito
 della sua soppressione, al  neo  costituito  INPDAP),  ente  pubblico
 economico, formalmente distinto dallo Stato.
    In  via  subordinata  e'  chiesto  che  il giudizio sia dichiarato
 estinto, a norma dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,  nei
 confronti di tutti i ricorrenti.
    L'E.N.P.A.S. - Ente nazionale della previdenza ed assistenza per i
 dipendenti  statali  -  e  l'I.N.P.D.A.P.  -  Istituto  nazionale  di
 previdenza  dipendenti  amministrazioni  pubbliche  -  non  si   sono
 costituiti in giudizio.
    I  ricorrenti,  con  successiva memoria conclusionale e rispettiva
 memoria ad integrazione, depositate  nell'imminenza  dell'udienza  di
 discussione,  hanno eccepito la incostituzionalita' degli artt. 1, 2,
 comma quarto, 3 e 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87,  entrata  in
 vigore  nelle  more  del  giudizio, per violazione degli artt. 3, 24,
 comma primo, 36, comma secondo, 38, comma secondo, 97,  comma  primo,
 della Costituzione.
    Nella  pubblica  udienza  del 22 febbraio 1995 il ricorso e' stato
 trattenuto in decisione.
                             D I R I T T O
    Nel corso del presente giudizio e' entrata in vigore la  legge  29
 gennaio   1994,   n.   87,   recante   "Norme   relative  al  computo
 dell'indennita'  integrativa  speciale  nella  determinazione   della
 buonuscita   dei   pubblici  dipendenti",  emanata  in  attesa  della
 omegeneizzazione  dei  trattamenti  retributivi e pensionistici per i
 lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e  per  i
 lavoratori privati.
    Agli  effetti della eccepita incostituzionalita' della norma - con
 riguardo agli articoli come richiamati nelle  deduzioni  in  fatto  -
 merita  esame  prioritario  l'art.  4, primo coma, ove dispone che "I
 giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
 aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine  servizio
 comunque  denominato  con  l'inclusione  dell'indennita'  integrativa
 speciale sono dichiarati estinti d'ufficio ..".
    La disposizione assume particolare prioritaria  rilevanza  perche'
 dalla  risoluzione  della  relativa  questione dipende se il giudizio
 possa pervenire a conclusioni di merito od essere dichiarato estinto.
 La   stessa,   inoltre,   non   puo'   sottrarsi   al   sospetto   di
 incostituzionalita'  per  violazione  degli  artt.  3  e  24, primo e
 secondo comma, della Costituzione, sotto diversi aspetti:
      in quanto incide  direttamente  sul  diritto  di  difesa,  quale
 espressione  della  tutela  giurisdizionale. Se e' ben vero, infatti,
 che,  anche  in  funzione  di  superiori  interessi,  il  legislatore
 ordinario  puo'  eventualmente  condizionare  detta  tutela al previo
 esercizio di rimedi amministrativi, deve ritenersi  che  la  relativa
 discrezionalita'  non  puo'  giungere  a  conculcare  l'esercizio del
 diritto di difesa che  deve  ritenersi  violato  ove  il  legislatore
 intervenga  in  momento  successivo alla proposizione dell'azione con
 disposizioni che la pongano nel nulla;
      in  quanto   la   sua   applicazione   puo'   risolversi   nella
 vanificazione di giudizi che possono essere stati gia' emanati, anche
 in senso favorevole;
      comunque  nella  compromissione  del diritto di difesa derivante
 dalla estinzione dei giudizi pendenti, per l'incertezza  inerente  ai
 tempi  necessari  per  la  realizzazione  della  pretesa ed anche, in
 definitiva, per l'incertezza circa  il  riconoscimento  del  diritto,
 posto  che  l'estinzione  potrebbe  consentire all'Amministrazione di
 rimettere in discussione,  caso  per  caso,  l'esistenza  stessa  del
 diritto,  anche  ove  fosse  gia'  stata  riconosciuta in un grado di
 giudizio, con sentenza non ancora passata in giudicato, ma  passibile
 di divenire definitiva.
    L'art.  4,  piu'  sopra  riportato, dispone altresi' che i giudizi
 pendenti sono dichiarati estinti d'ufficio "con  compensazione  delle
 spese di causa".
    Il  sospetto  di  violazione  delle garanzie costituzionali di cui
 agli artt. 24, primo e  secondo  comma,  e  25,  primo  comma,  della
 Costituzione, si estende anche a detta disposizione in quanto sottrae
 tale  parte  accessoria  della controversia al giudice naturale della
 pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
    Infine il sospetto di illegittimita' del piu' volte citato art. 4,
 oggetto di disamina, va riferito alla violazione degli  artt.  103  e
 113  della  Costituzione, in un ambito che vede come giudice naturale
 delle relative controversie il giudice amministrativo.
    Va    poi    considerato    che,    ove     venisse     dichiarata
 l'incostituzionalita'  dell'art.  4,  ora  esaminato, anche l'art. 1,
 primo comma, lett. b) della stessa legge non  potrebbe  sottrarsi  al
 sospetto  di  incostituzionalita'nella parte in cui stabilisce che il
 computo  della  indennita'  integrativa  speciale  agli  effetti  del
 calcolo dell'indennita' di buonuscita sia effettuato nella misura del
 60%, in quanto in contrasto ed in violazione degli artt. 3 e 36 della
 Costituzione.
    L'illegittimita' della norma va pure  riferita  alla  disposizione
 contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge in esame che limita
 l'applicazione  della legge - e per essa il riconoscimento stesso del
 diritto - alla presentazione di domanda entro un termine  perentorio,
 senza  considerare  i  soggetti  che  gia'  avevano  proposto la loro
 pretesa in sede giurisdizionale.
    Ritenuto quanto gia' esposto in relazione  alla  violazione  della
 norma costituzionale che garantisce il diritto alla tutela dei propri
 diritti   ed   interessi  legittimi,  con  riferimento  al  contenuto
 dell'art. 4, gia' esaminato, va aggiunto che  il  diritto  di  difesa
 potrebbe  risultare  effettivamente  definitivamente  compromesso nel
 caso in cui, proprio nella consapevolezza di  avere  gia'  esercitato
 giurisdizionalmente  la  propria  pretesa, il soggetto non si facesse
 parte  attiva  nella  presentazione  della  domanda  nel  termine  di
 decadenza di cui si e' detto.
    Oltre  a  cio'  la piu' sopra richiamata discrezionalita' non puo'
 ritenersi legittima ove si esplichi, come nel caso dell'art. 1  della
 legge   in   esame,   con   un   ridotto   e   diversificato  computo
 dell'indennita', anche nei confronti  dei  soggetti  che  ne  abbiano
 rivendicato  il  diritto  in giudizio, risolvendosi in un trattamento
 deteriore e sperequato rispetto sia ad altri dipendenti pubblici  che
 alle   altre  componenti  della  retribuzione  da  computarsi  invece
 integralmente ai fini del trattamento di fine servizio.
    Infine occorre considerare la norma con riferimento  alla  pretesa
 dedotta   nel  presente  giudizio  con  riguardo  alla  rivalutazione
 monetaria ed agli interessi legali sulle maggiori somme  riconosciute
 dovute.
    Tale  parte della pretesa e' preclusa dal quarto comma dell'art. 2
 della legge de  qua,  in  quanto  dispone  che  le  somme  dovute  in
 conseguenza  del  computo della indennita' integrativa speciale nella
 indennita'  di  buonuscita  "non  danno  luogo  a  corresponsione  di
 interessi, ne' a rivalutazione monetaria".
    La   norma   non   si   sottrae   al  sospetto  di  illegittimita'
 costituzionale in relazione all'art. 36 della Costituzione in quanto,
 considerato  ormai  il  carattere  di  retribuzione  differita  della
 indennita'   integrativa  speciale,  la  diminuzione  conseguente  al
 decorso del tempo con riferimento al suo effettivo  percepimento,  ne
 riduce  la  proporzionalita'  alla  qualita'  e  quantita' del lavoro
 prestato e la sufficienza  alla  esistenza  libera  e  dignitosa  del
 lavoratore.