IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 354 del registro ricorsi 1993 presentato da: Ambruoso Laura, Arzani Irene, Breda Gianna, Criscuolo Francesco, D'Orio Nicola, Dalle Laste Graziella, Ferigo Rolando, Gasperi Elena, Gingenti Rosalia, Giovannini Ferdinando, Glogl Anna, Grasser Freya, Guarinoni Maria Grazia, Guglielmini Maria, Leonardi Marga, Lilli Liliana, Mazza Silvana, Pellegrini Olga, Perani Marcella, Quaranta Giovanni, Rizzi Rita, Roman Pietro, Rossato Stefania, Santillo Caterina, Sbop Graziella, Scorrano Wanda, Tessarollo Graziella, Valente Giovanni, Zanchetta Urbano, Zendrini Graziella, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Enzo Cavarzere e Tito Boscarolli con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano, via Orazio n. 49, giusta delega in calce al ricorso, ricorrenti, contro: l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - E.N.P.A.S. in persona del legale rappresentante pro- tempore,non costituito; l'Istituto nazionale di previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche - IMPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito; il Ministero della pubblica istruzione e Sovrintendenza scolastica di Bolzano, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trento, largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, sono domiciliati, resistenti; il Ministero del tesoro e Direzione provinciale del tesoro di Bolzano in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trento, largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, sono domiciliati, resistenti; per l'annullamento dei silenzi-rifiuti opposti alle istanze da ciascuno presentate all'E.N.P.A.S. ed alla Sovrintendenza scolastica di Bolzano onde ottenere la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita con il calcolo della indennita' integrativa speciale; per l'accertamento del diritto alla riliquidazione e corresponsione della predetta indennita' di buonuscita con il calcolo della indennita' integrativa speciale, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo; Visto il ricorso notificato in data 5 agosto 1993 e depositato il 30 novembre 1993 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio, datato 14 dicembre 1993, del Ministero della pubblica istruzione - Sovrintendenza scolastica di Bolzano e del Ministero del tesoro - Direzione provinciale del tesoro di Bolzano, in persona dei rispettivi ministri pro-tempore; Viste le memorie prodotte; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 22 febbraio 1995 - relatore il Consigliere Camilla Behmann Da Giau - l'avv. Enzo Cavarzere per i ricorrenti; nessuno e' comparso per le Amministrazioni intimate; Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue; F A T T O I ricorrenti - premesso in fatto di essere tutti pensionati statali, con diverse decorrenze a partire dal 1 settembre 1988, quali ex insegnanti residenti in Bolzano o provincia, amministrati alla Sovrintendenza scolastica di Bolzano e dalla locale Direzione provinciale del tesoro - espongono di aver avuto corrisposta dall'Enpas l'indennita' di buonuscita senza che in essa venisse computata l'indennita' integrativa speciale. Rilevato, altresi', che nessun esito positivo al riguardo hanno avuto le istanze dirette, per ciascuno, sia alla Sovrintendenza scolastica di Bolzano, sia all'ENPAS. Si sono costituite in giudizio l'Amministrazione della pubblica istruzione - Sovrintendenza scolastica di Bolzano nonche' l'Amministrazione del tesoro - Direzione provinciale del tesoro di Bolzano. Per entrambe la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni intimate - nonche' la loro conseguente estromissione dal giudizio - attinendo la controversia ad uno specifico rapporto giuridico previdenziale che ha la sua base del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, secondo il quale (art. 3) la prestazione dell'indennita' di buonuscita - alla quale i dipendenti statali hanno diritto all'atto della cessazione dal servizio (art. 1) - e' posta a carico dell'ENPAS (ed ora a seguito della sua soppressione, al neo costituito INPDAP), ente pubblico economico, formalmente distinto dallo Stato. In via subordinata e' chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto, a norma dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nei confronti di tutti i ricorrenti. L'E.N.P.A.S. - Ente nazionale della previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - e l'I.N.P.D.A.P. - Istituto nazionale di previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche - non si sono costituiti in giudizio. I ricorrenti, con successiva memoria conclusionale e rispettiva memoria ad integrazione, depositate nell'imminenza dell'udienza di discussione, hanno eccepito la incostituzionalita' degli artt. 1, 2, comma quarto, 3 e 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, entrata in vigore nelle more del giudizio, per violazione degli artt. 3, 24, comma primo, 36, comma secondo, 38, comma secondo, 97, comma primo, della Costituzione. Nella pubblica udienza del 22 febbraio 1995 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. D I R I T T O Nel corso del presente giudizio e' entrata in vigore la legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante "Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti", emanata in attesa della omegeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati. Agli effetti della eccepita incostituzionalita' della norma - con riguardo agli articoli come richiamati nelle deduzioni in fatto - merita esame prioritario l'art. 4, primo coma, ove dispone che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio ..". La disposizione assume particolare prioritaria rilevanza perche' dalla risoluzione della relativa questione dipende se il giudizio possa pervenire a conclusioni di merito od essere dichiarato estinto. La stessa, inoltre, non puo' sottrarsi al sospetto di incostituzionalita' per violazione degli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto diversi aspetti: in quanto incide direttamente sul diritto di difesa, quale espressione della tutela giurisdizionale. Se e' ben vero, infatti, che, anche in funzione di superiori interessi, il legislatore ordinario puo' eventualmente condizionare detta tutela al previo esercizio di rimedi amministrativi, deve ritenersi che la relativa discrezionalita' non puo' giungere a conculcare l'esercizio del diritto di difesa che deve ritenersi violato ove il legislatore intervenga in momento successivo alla proposizione dell'azione con disposizioni che la pongano nel nulla; in quanto la sua applicazione puo' risolversi nella vanificazione di giudizi che possono essere stati gia' emanati, anche in senso favorevole; comunque nella compromissione del diritto di difesa derivante dalla estinzione dei giudizi pendenti, per l'incertezza inerente ai tempi necessari per la realizzazione della pretesa ed anche, in definitiva, per l'incertezza circa il riconoscimento del diritto, posto che l'estinzione potrebbe consentire all'Amministrazione di rimettere in discussione, caso per caso, l'esistenza stessa del diritto, anche ove fosse gia' stata riconosciuta in un grado di giudizio, con sentenza non ancora passata in giudicato, ma passibile di divenire definitiva. L'art. 4, piu' sopra riportato, dispone altresi' che i giudizi pendenti sono dichiarati estinti d'ufficio "con compensazione delle spese di causa". Il sospetto di violazione delle garanzie costituzionali di cui agli artt. 24, primo e secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, si estende anche a detta disposizione in quanto sottrae tale parte accessoria della controversia al giudice naturale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Infine il sospetto di illegittimita' del piu' volte citato art. 4, oggetto di disamina, va riferito alla violazione degli artt. 103 e 113 della Costituzione, in un ambito che vede come giudice naturale delle relative controversie il giudice amministrativo. Va poi considerato che, ove venisse dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 4, ora esaminato, anche l'art. 1, primo comma, lett. b) della stessa legge non potrebbe sottrarsi al sospetto di incostituzionalita'nella parte in cui stabilisce che il computo della indennita' integrativa speciale agli effetti del calcolo dell'indennita' di buonuscita sia effettuato nella misura del 60%, in quanto in contrasto ed in violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione. L'illegittimita' della norma va pure riferita alla disposizione contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge in esame che limita l'applicazione della legge - e per essa il riconoscimento stesso del diritto - alla presentazione di domanda entro un termine perentorio, senza considerare i soggetti che gia' avevano proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale. Ritenuto quanto gia' esposto in relazione alla violazione della norma costituzionale che garantisce il diritto alla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, con riferimento al contenuto dell'art. 4, gia' esaminato, va aggiunto che il diritto di difesa potrebbe risultare effettivamente definitivamente compromesso nel caso in cui, proprio nella consapevolezza di avere gia' esercitato giurisdizionalmente la propria pretesa, il soggetto non si facesse parte attiva nella presentazione della domanda nel termine di decadenza di cui si e' detto. Oltre a cio' la piu' sopra richiamata discrezionalita' non puo' ritenersi legittima ove si esplichi, come nel caso dell'art. 1 della legge in esame, con un ridotto e diversificato computo dell'indennita', anche nei confronti dei soggetti che ne abbiano rivendicato il diritto in giudizio, risolvendosi in un trattamento deteriore e sperequato rispetto sia ad altri dipendenti pubblici che alle altre componenti della retribuzione da computarsi invece integralmente ai fini del trattamento di fine servizio. Infine occorre considerare la norma con riferimento alla pretesa dedotta nel presente giudizio con riguardo alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle maggiori somme riconosciute dovute. Tale parte della pretesa e' preclusa dal quarto comma dell'art. 2 della legge de qua, in quanto dispone che le somme dovute in conseguenza del computo della indennita' integrativa speciale nella indennita' di buonuscita "non danno luogo a corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria". La norma non si sottrae al sospetto di illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 36 della Costituzione in quanto, considerato ormai il carattere di retribuzione differita della indennita' integrativa speciale, la diminuzione conseguente al decorso del tempo con riferimento al suo effettivo percepimento, ne riduce la proporzionalita' alla qualita' e quantita' del lavoro prestato e la sufficienza alla esistenza libera e dignitosa del lavoratore.