ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di  Trento
 notificato  il  5 agosto 1994, depositato in Cancelleria il 22 agosto
 1994, per conflitto di attribuzione in relazione all'art. 5, comma 5,
 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 concernente il "Regolamento recante
 definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e
 per il riordino della relativa disciplina" ed iscritto al n.  30  del
 registro conflitti 1994;
    Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
 Renato Granata;
    Udito l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento;
                           Ritenuto in fatto
    La  Provincia autonoma di Trento solleva conflitto di attribuzione
 nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in  relazione
 all'art.  5,  comma  5, del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante il
 regolamento  per  la  definizione   delle   funzioni   dei   Comitati
 interministeriali   soppressi   e  per  il  riordino  della  relativa
 disciplina.
    Osserva la Provincia che  l'art.  1,  comma  24,  della  legge  24
 dicembre  1993,  n.  537,  ha  demandato  al  Governo  il  compito di
 procedere  con  regolamenti  a  definire  le  funzioni  dei  Comitati
 interministeriali soppressi dal comma 21 dell'art. 1 - fra i quali il
 Comitato  interministeriale prezzi - e a "riordinare organicamente la
 disciplina della normativa nelle relative materie,  anche  attraverso
 le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie",
 conformemente  ad  una  serie  di criteri, tra i quali assume rilievo
 quello di cui alla lettera d) dello stesso  comma,  cosi'  formulato:
 "attribuzione alle regioni della potesta' legislativa o regolamentare
 nelle  materie esercitate dai soppressi comitati, che rientrino nella
 sfera di competenza delle regioni stesse".
    In particolare l'art. 5, comma 5, del citato regolamento - oggetto
 del conflitto - ha stabilito che i comitati provinciali  dei  prezzi,
 di  cui  all'art.  3  del  d.lgs.lgt.  19  ottobre 1944, n. 347, sono
 soppressi, con attribuzione  delle  "residue  funzioni"  agli  uffici
 provinciali  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, e che
 la Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2  del  d.lgs.lgt.  19
 ottobre  1944,  n. 347, e' pure soppressa. Ricorda pero' la Provincia
 che in precedenza l'art. 52, comma 1, lettera c) del  d.P.R.  n.  616
 del 1977 aveva delegato alle regioni, a far tempo dal 1 gennaio 1979,
 l'esercizio delle funzioni amministrative relative "all'attivita' dei
 comitati  provinciali per i prezzi". Inoltre l'art.  111 dello stesso
 d.P.R. n. 616 del 1977 aveva  trasferito  alle  regioni  vari  uffici
 periferici  dello  Stato,  fra  cui  i  comitati  provinciali  prezzi
 (tabella  A,  n.  12),  stabilendo  che  l'esercizio  delle  funzioni
 amministrative  che  continuavano  ad essere attribuite dalle leggi e
 dai regolamenti  all'epoca  vigenti  agli  uffici  trasferiti,  quali
 organi  dello  Stato,  in  materie  diverse da quelle contemplate dal
 citato decreto,  era  delegato  alle  regioni,  se  non  diversamente
 disposto.  Riguardo  -  poi  -  alle Province autonome di Trento e di
 Bolzano il d.P.R.  31  luglio  1978,  n.  1017  -  recante  norme  di
 attuazione  dello  Statuto  d'autonomia  che  hanno  disciplinato  il
 trasferimento  delle  funzioni  amministrative  alla  Provincia,  fra
 l'altro  in  materia di commercio (art. 1) - ha da una parte previsto
 la delega alle Province dell'"esercizio delle funzioni amministrative
 relative all'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi"  a  far
 tempo  dal  1  novembre  1979  (non  essendo  intervenute le norme di
 riforma del sistema  dei  prezzi  controllati  ivi  previste,  e  che
 avrebbe  potuto disporre diversamente); d'altra parte ha disposto che
 nella Regione Trentino-Alto Adige gli uffici  provinciali  industria,
 commercio   e   artigianato  fossero  soppressi  e  che  le  funzioni
 amministrative,  non   rientranti   nelle   competenze   provinciali,
 esercitate  da detti uffici quali uffici statali decentrati presso la
 Camera di commercio, fossero esercitate,  "per  delega  dello  Stato,
 dalle  Camere medesime", ad eccezione di quelle riguardanti la difesa
 nazionale, attribuite al Commissario del Governo. La Provincia ha poi
 provveduto  ad  istituire  il   comitato   provinciale   prezzi   per
 l'esercizio  delle  funzioni  delegate dello Stato, e a disciplinarne
 composizione e funzionamento con legge provinciale 2 giugno 1980,  n.
 15;  e ad esso ha attribuito ulteriori funzioni con legge provinciale
 3 gennaio 1983, n. 3.
    Tutto cio' premesso, la difesa della Provincia dubita -  in  linea
 generale  -  che  il  Governo possa sopprimere uffici gia' trasferiti
 alle regioni e che siano in realta' identificabili "residue funzioni"
 dei Comitati provinciali prezzi che non risultino essere  gia'  state
 delegate  alle  regioni.  Per quanto, poi, in particolare riguarda la
 Regione Trentino-Alto Adige torna a sottolineare che  in  questa  gli
 Uffici  provinciali  industria,  commercio  e artigianato - ai quali,
 secondo la norma impugnata dovrebbero essere devolute  tali  funzioni
 "residue"  -  sono  stati soppressi dall'art. 4 delle disposizioni di
 attuazione dello Statuto di cui al  d.P.R.  n.  1017  del  1978,  con
 delega delle loro funzioni alle Camere di commercio, sicche' potrebbe
 dubitarsi  che la disposizione impugnata riguardi anche la Provincia.
 Peraltro, se ritenuta invece a questa  applicabile,  la  disposizione
 stessa   sarebbe   illegittima   perche'   lesiva   della   autonomia
 provinciale.  Infatti   la   disposta   soppressione   dei   Comitati
 provinciali  prezzi  e  la  devoluzione delle "residue funzioni" agli
 Uffici   provinciali   industria,   commercio   e   artigianato   (in
 Trentino-Alto  Adige  pero'  soppressi  e sostituiti dalle Province e
 dalle Camere di  commercio)  -  dovrebbe  intendersi  come  implicita
 revoca della delega conferita alla Provincia con l'art. 11 del d.P.R.
 n.  1017  del 1978. Ma tale delega non avrebbe potuto essere revocata
 liberamente, senza violare l'autonomia  provinciale,  trattandosi  di
 delega  volta  a  consentire  l'organico  esercizio  delle competenze
 statutarie e, comunque, non avrebbe potuto essere revocata  con  atto
 non  legislativo,  quale e' il regolamento impugnato, mentre la norma
 legislativa sulla cui base il regolamento stesso e' stato emanato non
 prevede tale soppressione.
    Vi  sarebbe  inoltre  la  lesione  dell'autonomia  legislativa   e
 amministrativa della Provincia in materia di ordinamento degli uffici
 provinciali (art. 8, n. 1 dello Statuto speciale).
                        Considerato in diritto
    1. - Il ricorso e' inammissibile.
    Va  premesso  che,  in  sede  di  interventi correttivi di finanza
 pubblica, la legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha previsto (all'art.  1)
 un'ampia  delega  al  Governo  per la riorganizzazione della pubblica
 amministrazione ed in quel contesto, per un verso,  ha  soppresso  il
 Comitato  interministeriale  prezzi  unitamente  ad  altre  strutture
 analoghe e, per altro verso, ha assegnato ad uno o  piu'  regolamenti
 la  determinazione  della sorte delle competenze e delle attribuzioni
 dei Comitati  soppressi.  Tali  regolamenti,  ancorche'  delegati  ad
 innovare  anche  con  forza  di  legge,  devono essere in particolare
 rispettosi  dei  criteri  e  principi  ispiratori   espressamente   e
 specificamente  fissati  dal  comma  24 del medesimo articolo. Da una
 parte l'attribuzione delle  competenze  e'  modulata  su  un  duplice
 livello:   uno   generale   relativo  alle  funzioni  in  materia  di
 programmazione  e  di  politica  economica  nazionale  e  comunitaria
 (assegnato   al  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
 economica) ed uno specifico relativo  alle  funzioni  ed  ai  compiti
 settoriali  (assegnati  ai  singoli  ministeri  secondo la materia di
 competenza). D'altra parte dalle competenze  dei  Comitati  soppressi
 devono  essere  enucleate quelle materie che rientrino nella sfera di
 competenza delle regioni per essere attribuite  alla  loro  potesta',
 sia legislativa che regolamentare.
    Quindi  in  sostanza  nel  disegno  riformatore del legislatore le
 competenze dei Comitati interministeriali soppressi, tra cui il  CIP,
 sono  destinate  ad  essere  frammentate  e riassegnate (ad opera dei
 regolamenti delegati) secondo una direttrice sia verticale (tra  CIPE
 e  ministeri)  che  orizzontale (tra Stato e regioni); sicche' - puo'
 subito rilevarsi - le attribuzioni delle regioni  non  soltanto  sono
 rispettate, ma anzi accresciute; inoltre, sia il comma 7 che il comma
 19  (ancorche'  in  altra  materia),  fanno  salve,  tra  l'altro, le
 competenze delle province autonome, cosi' testimoniando  la  volonta'
 del  legislatore  piu'  in generale, di muoversi nel rispetto di tali
 competenze.
    2. - Orbene il regolamento delegato impugnato  (d.P.R.  20  aprile
 1994,  n.  373),  nel  disciplinare la devoluzione delle funzioni dei
 Comitati soppressi, in particolare ha (all'art. 5) operato, quanto al
 CIP, la prevista ripartizione tra  le  funzioni  attribuite  al  CIPE
 (soprattutto  poteri  di indirizzo e di direttiva) e quelle assegnate
 ai singoli ministeri (nella specie al  ministro  dell'industria,  del
 commercio  e  dell'artigianato,  al  ministro delle risorse agricole,
 alimentari  e  forestali,   al   ministro   delle   poste   e   delle
 telecomunicazioni).   Inoltre,   nel   sopprimere  anche  i  Comitati
 provinciali dei prezzi, quale logica conseguenza  della  soppressione
 del  CIP,  la  citata  disposizione  si  e'  anche fatta carico della
 devoluzione   delle   funzioni   di   tali   organismi    decentrati,
 attribuendole agli uffici provinciali (del ministero) dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato.
    3.  -  La  doglianza  che muove la Provincia autonoma di Trento si
 fonda sul presupposto che la soppressione  dei  Comitati  provinciali
 prezzi  di  cui  al citato art. 5 riguardi non soltanto quelli di cui
 alle funzioni delegate ex art. 52, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 616
 del 1977 (uffici trasferiti  alle  regioni  ordinarie  in  forza  del
 successivo  art. 111, ma le cui competenze hanno continuato ad essere
 regolate dalla normativa statale: d.lgs.lgt. nn. 347  del  1944,  363
 del  1946 e 896 del 1947), ma anche quelli le cui funzioni sono state
 delegate alle province di Trento e Bolzano dall'art. 11 del d.P.R. 31
 luglio 1978, n. 1017,  recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto
 d'autonomia,  e  che  attualmente risultano disciplinati, quanto alla
 provincia di Trento, dalle leggi provinciali n. 15 del 1980  e  n.  3
 del  1983.  Ma  cosi'  non  e', come emerge dalla stessa disposizione
 censurata che - attribuendo, come si e' appena rilevato, le  funzioni
 residue  agli  uffici provinciali (del ministero) dell'industria, del
 commercio e dell'artigianato - presuppone che tali  uffici  esistano.
 Invece  nelle  province  autonome  tali  uffici  sono stati soppressi
 dall'art. 4 del d.P.R. n. 1017 del 1978 cit.; ne' e' ipotizzabile che
 essi rivivano perche' cio' non  e'  contemplato  nei  criteri  e  nei
 principi dettati dal comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537 del 1993
 cit.,  ne'  e'  affatto  previsto  dal successivo regolamento. Stante
 quindi la contraddittorieta' della  devoluzione  delle  funzioni  del
 Comitato  provinciale  prezzi di Trento ad uffici da tempo soppressi,
 deve ritenersi che l'ambito di applicazione  dell'art.  5,  comma  5,
 cit. non possa riguardare il Comitato provinciale prezzi, attualmente
 regolato  dalle  citate  leggi  provinciali n. 15 del 1980 e n. 3 del
 1983 ed attributario, per delega, delle funzioni  previste  dall'art.
 11  del  d.P.R.  31  luglio 1978, n. 1017; conclusione - questa - del
 resto suffragata anche dal diverso rango della fonte  dell'originaria
 delega  delle  funzioni  (prevista  in  questo  caso  da una norma di
 attuazione dello Statuto di  autonomia  e,  nel  caso  delle  regioni
 ordinarie,  da un decreto delegato) e dalla gia' evidenziata volonta'
 della stessa legge di  delega  n.  537  del  1993  di  rispettare  le
 competenze delle province autonome.
    Conclusivamente  il  Comitato  provinciale prezzi di Trento rimane
 fuori dall'intervento riorganizzativo descritto e quindi ad esso  non
 si   applica   il  regolamento  censurato  in  parte  qua.  Pertanto,
 rettificato il presupposto interpretativo da cui muove il ricorso, si
 ha  che  la  norma  regolamentare  censurata  non  e'  invasiva delle
 competenze della Provincia di Trento; consegue l'inammissibilita' del
 conflitto.