ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Sanna Giovanni ed altro contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, sottufficiali in quiescenza, avevano richiesto dichiararsi il loro diritto al computo dell'indennita' operativa nell'indennita' di buonuscita, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con unica ordinanza emessa il 30 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare), nella parte in cui non consentono di comprendere l'indennita' di servizio operativo nell'indennita' di buonuscita. Premette il giudice a quo di dover disattendere una decisione del Consiglio di Stato, richiamata dai ricorrenti, che tale computo ammette a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 78 del 1983, la quale ha reso pensionabile l'indennita' operativa. Argomenta infatti il remittente che la legge da ultimo citata non avrebbe sostanzialmente modificato la natura dell'indennita' in argomento rispetto a come risultava gia' delineata dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 (concernente il riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate). A tale conclusione il t.a.r. perviene confrontando diverse disposizioni dei due provvedimenti legislativi, e rileva che anche anteriormente alla legge n. 78 del 1983, l'emolumento in questione era computabile - seppure entro certi limiti - ai fini pensionistici ex art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Inoltre resterebbe sempre insuperabile il dato normativo, su cui si fonda il diniego di computo opposto dall'amministrazione, costituito dall'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973, norma che per la determinazione della buonuscita rinvia all'art. 38 dello stesso decreto, il quale, nella tassativa elencazione delle voci computabili, non comprende l'indennita' operativa. Cio' posto, il Tribunale sottolinea la natura retributiva dell'indennita',corrisposta, anche se con criteri e misure differenziate, a tutti i militari perfino non in costanza di servizio, nonche' la circostanza della sua erogazione su tredici mensilita' e la pensionabilita' da ultimo riconosciuta. A riguardo il remittente richiama la sentenza di questa Corte n. 243 del 1993, concernente la declaratoria d'illegittimita' delle norme che non consentivano il computo dell'indennita' integrativa speciale nei trattamenti di fine rapporto del personale statale e sottolinea l'analogia della situazione in esame sotto il profilo della difficolta' di ipotizzare una pronuncia additiva. Infatti, poiche' la buonuscita del militare e' commisurata all'ultima retribuzione da questi percepita e poiche' l'indennita' operativa varia in aumento o diminuzione nel passaggio da un reparto ad un altro, puo' accadere che un soggetto venga trasferito nell'ultimo periodo di servizio attivo, presso un'unita' che comporti un'indennita' operativa diversa da quella fino ad allora percepita, con il conseguente variare dell'indennita' "in relazione a circostanze casuali e che comunque attengano ad un tempo limitato rispetto all'intero rapporto di servizio militare". Nel complesso, quindi, l'esclusione dell'indennita' parrebbe in contrasto con il principio della proporzionalita' tra retribuzione, qualita' e quantita' del lavoro svolto, nonche' con il principio di parita' di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici ed in particolare rispetto ai dirigenti che, ex art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, si vedono computare l'indennita' di funzione percepita durante il servizio nella liquidazione della buonuscita. Considerato in diritto 1. - Il t.a.r. per la Sardegna dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui non consentono di comprendere l'indennita' operativa nella base di computo dell'indennita' di buonuscita. Tale esclusione risulterebbe lesiva dei principi di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione e della parita' di trattamento in confronto ad altre categorie di pubblici dipendenti, in particolare dei dirigenti, che vedono includersi l'indennita' di funzione nella base di calcolo dell'indennita' in parola. Il denunciato contrasto risalterebbe ulteriormente a seguito della sentenza n. 243 del 1993, dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale delle norme che non consentono la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale nella buonuscita. 2. - La questione non e' fondata. Le indennita' di impiego operativo disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, radicalmente modificativa del previgente regime, si atteggiano, secondo la stessa definizione legislativa, come un peculiare trattamento economico da porsi in relazione col particolare status dei militari, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilita' connesse alle diverse situazioni di impiego. Queste ultime sono valutate, in una molteplicita' di previsioni normative, con riguardo alle specializzazioni ed alle attivita' dei militari, e comportano l'erogazione di svariati incrementi percentuali dell'indennita' operativa di base nonche' l'eventuale attribuzione di alcune indennita' supplementari. La citata legge prevede all'art. 2 un'indennita' operativa di base, indistintamente spettante a tutti i militari, contemplando poi una serie di maggiorazioni percentuali in connessione con l'espletamento di specifiche e piu' gravose mansioni. La percezione continuativa dell'indennita' connessa a particolari situazioni d'impiego per un certo periodo si riflette in termini di incremento permanente sull'indennita' di base (cfr. nota b) alla tabella I allegata alla legge citata). Il legislatore, inoltre, ha reso integralmente pensionabile l'emolumento in parola (art. 18), cosi' completando il processo avviato con l'art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 3. - Il giudice a quo da' atto della interpretazione del Consiglio di Stato, secondo cui l'elencazione degli emolumenti utili al computo dell'indennita' di buonuscita, contenuta nel denunciato art. 38, va integrata con l'indennita' operativa, stante la natura retributiva acquisita da questa. Tuttavia non ritiene di poter aderire a tale tesi, considerando insuperabile l'asserita tassativita' del dato normativo testuale. Donde il dubbio di illegittimita' costituzionale, sollevato proprio in ragione della natura retributiva, anche da esso remittente affermata, dell'indennita' medesima. 4. - L'incertezza interpretativa e giurisprudenziale in materia non consente di discostarsi dalla prospettazione del giudice a quo. Ma, anche accettando la premessa ermeneutica dalla quale questi muove, e' comunque da escludere che sussista la lamentata lesione degli evocati parametri costituzionali. Ed invero, come non e' sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non pensionabilita', cosi', reciprocamente, il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento in quanto pensionabile debba essere anche necessariamente incluso nella buonuscita. Del tutto particolare e' il caso dell'indennita' integrativa speciale, giudicata da questa Corte uno strumento essenziale per conservare il rapporto di proporzionalita', garantito dall'art. 36, tra retribuzione e quantita' e qualita' di lavoro, per cui il problema della sua inclusione nei trattamenti di fine lavoro si e' posto "in termini diversi rispetto a qualunque altra differenza normativa inerente alle modalita' di determinazione dei trattamenti stessi (sentenza n. 243/1993). 5. - Se dunque il tema dell'indennita' integrativa non puo' essere utilmente richiamato a sostegno della prospettazione, neppure e' proponibile un confronto con altra voce retributiva accessoria, qual e' l'indennita' di funzione, considerata invece computabile nella buonuscita dall'art. 38 citato: atteso che la valutazione del trattamento economico va sempre operata nel suo complesso e non gia' isolandone una singola componente. D'altronde l'indennita' di funzione, coerentemente con quanto in via generale previsto per la dirigenza nel pubblico impiego, e' da ricollegare alla titolarita' delle posizioni apicali della gerarchia, accessibili attraverso una particolare selezione e connotate da specifiche responsabilita' di comando. Laddove l'indennita' operativa viene corrisposta a tutti, con importi diversificati in ragione delle svariate condizioni d'impiego, e ad essa il legislatore ha comunque inteso attribuire altri effetti, quale ad esempio la maggiorazione di un quinto degli anni di servizio utili a pensione. Sicche' la prima delle dette indennita' non puo' essere assunta quale tertium comparationis per inferire l'illegittimita' della mancata inclusione della seconda - del tutto disomogenea - nel computo della buonuscita.