ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U.  delle  norme
 sulle  prestazioni  previdenziali  a  favore  dei dipendenti civili e
 militari  dello  Stato)  e  della  legge  23  marzo   1983,   n.   78
 (Aggiornamento  della  legge  5  maggio 1976, n.   187, relativa alle
 indennita' operative del personale militare), promosso con  ordinanza
 emessa il 30 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per
 la  Sardegna  sui ricorsi riuniti proposti da Sanna Giovanni ed altro
 contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1994 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  19,  prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1995 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto.
                           Ritenuto in fatto
    Nel corso di due giudizi in cui  i  ricorrenti,  sottufficiali  in
 quiescenza,  avevano richiesto dichiararsi il loro diritto al computo
 dell'indennita' operativa nell'indennita' di buonuscita, il Tribunale
 amministrativo regionale per la Sardegna, con unica ordinanza  emessa
 il  30  novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36
 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  3  e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del
 T.U.  delle  norme  sulle  prestazioni  previdenziali  a  favore  dei
 dipendenti  civili  e  militari  dello  Stato) e della legge 23 marzo
 1983, n. 78 (Aggiornamento della  legge  5  maggio  1976,  n.    187,
 relativa  alle  indennita'  operative  del personale militare), nella
 parte in cui non consentono di comprendere l'indennita'  di  servizio
 operativo nell'indennita' di buonuscita.
    Premette  il giudice a quo di dover disattendere una decisione del
 Consiglio di Stato,  richiamata  dai  ricorrenti,  che  tale  computo
 ammette  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore della legge n. 78 del
 1983, la quale ha reso pensionabile l'indennita' operativa. Argomenta
 infatti il remittente che la  legge  da  ultimo  citata  non  avrebbe
 sostanzialmente  modificato  la  natura  dell'indennita' in argomento
 rispetto a come risultava gia' delineata dalla legge 5  maggio  1976,
 n.   187   (concernente  il  riordinamento  di  indennita'  ed  altri
 provvedimenti per le Forze armate).  A  tale  conclusione  il  t.a.r.
 perviene  confrontando  diverse  disposizioni  dei  due provvedimenti
 legislativi, e rileva che anche anteriormente alla legge  n.  78  del
 1983, l'emolumento in questione era computabile - seppure entro certi
 limiti - ai fini pensionistici
  ex art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
    Inoltre  resterebbe  sempre insuperabile il dato normativo, su cui
 si  fonda  il  diniego  di  computo   opposto   dall'amministrazione,
 costituito  dall'art.  3, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973,
 norma che per la determinazione della buonuscita rinvia  all'art.  38
 dello  stesso  decreto,  il  quale, nella tassativa elencazione delle
 voci computabili, non comprende l'indennita' operativa.
    Cio'  posto,  il  Tribunale  sottolinea  la   natura   retributiva
 dell'indennita',corrisposta,   anche   se   con   criteri   e  misure
 differenziate,  a  tutti  i  militari  perfino  non  in  costanza  di
 servizio,  nonche'  la  circostanza  della  sua erogazione su tredici
 mensilita' e la pensionabilita' da ultimo riconosciuta.
    A riguardo il remittente richiama la sentenza di questa  Corte  n.
 243  del  1993,  concernente  la  declaratoria d'illegittimita' delle
 norme che non consentivano  il  computo  dell'indennita'  integrativa
 speciale  nei  trattamenti  di  fine rapporto del personale statale e
 sottolinea l'analogia della situazione  in  esame  sotto  il  profilo
 della difficolta' di ipotizzare una pronuncia additiva.
    Infatti,   poiche'  la  buonuscita  del  militare  e'  commisurata
 all'ultima retribuzione da questi percepita  e  poiche'  l'indennita'
 operativa  varia in aumento o diminuzione nel passaggio da un reparto
 ad  un  altro,  puo'  accadere  che  un  soggetto  venga   trasferito
 nell'ultimo periodo di servizio attivo, presso un'unita' che comporti
 un'indennita'  operativa  diversa da quella fino ad allora percepita,
 con  il  conseguente  variare   dell'indennita'   "in   relazione   a
 circostanze  casuali  e  che  comunque attengano ad un tempo limitato
 rispetto all'intero rapporto di servizio militare".
    Nel complesso, quindi, l'esclusione  dell'indennita'  parrebbe  in
 contrasto  con  il principio della proporzionalita' tra retribuzione,
 qualita' e quantita' del lavoro svolto, nonche' con il  principio  di
 parita'  di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici ed in
 particolare  rispetto ai dirigenti che, ex art. 38 del d.P.R. n. 1032
 del 1973, si vedono  computare  l'indennita'  di  funzione  percepita
 durante il servizio nella liquidazione della buonuscita.
                        Considerato in diritto
    1.   -  Il  t.a.r.  per  la  Sardegna  dubita  della  legittimita'
 costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.
 1032  e  della  legge  23  marzo  1983, n. 78, nella parte in cui non
 consentono  di  comprendere  l'indennita'  operativa  nella  base  di
 computo dell'indennita' di buonuscita.
    Tale    esclusione    risulterebbe    lesiva   dei   principi   di
 proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione e della parita' di
 trattamento in confronto ad altre categorie di  pubblici  dipendenti,
 in  particolare  dei dirigenti, che vedono includersi l'indennita' di
 funzione  nella  base  di  calcolo  dell'indennita'  in  parola.   Il
 denunciato  contrasto  risalterebbe  ulteriormente  a  seguito  della
 sentenza  n.   243   del   1993,   dichiarativa   dell'illegittimita'
 costituzionale  delle  norme  che  non  consentono  la computabilita'
 dell'indennita' integrativa speciale nella buonuscita.
    2. - La questione non e' fondata.
    Le indennita' di impiego operativo  disciplinate  dalla  legge  23
 marzo  1983,  n. 78, radicalmente modificativa del previgente regime,
 si atteggiano, secondo la stessa  definizione  legislativa,  come  un
 peculiare trattamento economico da porsi in relazione col particolare
 status  dei  militari,  quale compenso per il rischio, per i disagi e
 per le responsabilita' connesse alle diverse situazioni  di  impiego.
 Queste  ultime  sono  valutate,  in  una  molteplicita' di previsioni
 normative, con riguardo alle specializzazioni ed alle  attivita'  dei
 militari,   e   comportano   l'erogazione   di   svariati  incrementi
 percentuali dell'indennita' operativa  di  base  nonche'  l'eventuale
 attribuzione di alcune indennita' supplementari.
    La  citata  legge  prevede  all'art.  2 un'indennita' operativa di
 base, indistintamente spettante a tutti i militari, contemplando  poi
 una   serie   di   maggiorazioni   percentuali   in  connessione  con
 l'espletamento di specifiche e piu' gravose mansioni.  La  percezione
 continuativa   dell'indennita'   connessa  a  particolari  situazioni
 d'impiego per un certo periodo si riflette in termini  di  incremento
 permanente  sull'indennita'  di  base  (cfr.  nota  b) alla tabella I
 allegata alla legge citata).
    Il  legislatore,  inoltre,  ha  reso  integralmente   pensionabile
 l'emolumento  in  parola  (art.  18),  cosi'  completando il processo
 avviato con l'art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
    3. - Il giudice a quo da' atto della interpretazione del Consiglio
 di Stato, secondo cui l'elencazione degli emolumenti utili al computo
 dell'indennita' di buonuscita, contenuta nel denunciato art.  38,  va
 integrata  con  l'indennita'  operativa, stante la natura retributiva
 acquisita da questa. Tuttavia non ritiene di  poter  aderire  a  tale
 tesi,  considerando  insuperabile  l'asserita  tassativita'  del dato
 normativo testuale. Donde il dubbio di illegittimita' costituzionale,
 sollevato proprio in ragione della natura retributiva, anche da  esso
 remittente affermata, dell'indennita' medesima.
    4.  -  L'incertezza  interpretativa e giurisprudenziale in materia
 non consente di discostarsi dalla prospettazione del giudice  a  quo.
 Ma,  anche  accettando  la  premessa  ermeneutica  dalla quale questi
 muove, e' comunque da escludere che  sussista  la  lamentata  lesione
 degli  evocati  parametri  costituzionali.  Ed  invero,  come  non e'
 sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico
 aggiuntivo  per  ritenere  costituzionalmente  illegittima   la   non
 pensionabilita',  cosi',  reciprocamente, il principio di adeguatezza
 della  retribuzione  non  implica  che  un   emolumento   in   quanto
 pensionabile   debba   essere  anche  necessariamente  incluso  nella
 buonuscita.
    Del tutto  particolare  e'  il  caso  dell'indennita'  integrativa
 speciale,  giudicata  da  questa  Corte  uno strumento essenziale per
 conservare il rapporto di proporzionalita', garantito  dall'art.  36,
 tra  retribuzione  e  quantita'  e  qualita'  di  lavoro,  per cui il
 problema della sua inclusione nei trattamenti di fine  lavoro  si  e'
 posto  "in  termini  diversi  rispetto  a  qualunque altra differenza
 normativa inerente alle modalita' di determinazione  dei  trattamenti
 stessi (sentenza n. 243/1993).
    5. - Se dunque il tema dell'indennita' integrativa non puo' essere
 utilmente  richiamato  a  sostegno  della  prospettazione, neppure e'
 proponibile un confronto con altra voce retributiva accessoria,  qual
 e'  l'indennita'  di  funzione,  considerata invece computabile nella
 buonuscita  dall'art.  38  citato:  atteso  che  la  valutazione  del
 trattamento  economico va sempre operata nel suo complesso e non gia'
 isolandone una singola componente.
    D'altronde l'indennita' di funzione, coerentemente con  quanto  in
 via  generale  previsto  per la dirigenza nel pubblico impiego, e' da
 ricollegare alla titolarita' delle posizioni apicali della gerarchia,
 accessibili attraverso  una  particolare  selezione  e  connotate  da
 specifiche responsabilita' di comando. Laddove l'indennita' operativa
 viene corrisposta a tutti, con importi diversificati in ragione delle
 svariate  condizioni  d'impiego, e ad essa il legislatore ha comunque
 inteso attribuire altri effetti, quale ad esempio la maggiorazione di
 un quinto degli anni di servizio utili a pensione. Sicche'  la  prima
 delle   dette  indennita'  non  puo'  essere  assunta  quale  tertium
 comparationis per inferire l'illegittimita' della mancata  inclusione
 della seconda - del tutto disomogenea - nel computo della buonuscita.