ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e  72  del
 codice  di  procedura  penale,  promosso  con  ordinanza emessa il 17
 gennaio 1995 dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Nicosia  nel  procedimento  penale  a  carico di Guiso
 Salvatore,  iscritta  al  n.  142  del  registro  ordinanze  1995   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 12, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  17  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  dell'udienza  preliminare  a  carico  di  Guiso
 Salvatore, imputato del  delitto  di  incendio,  il  Giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  il  Tribunale di Nicosia, a seguito di
 perizia che aveva concluso nel senso che il Guiso, la  cui  capacita'
 di  intendere  e  di  volere  al  momento  del  fatto  era  risultata
 grandemente scemata ma non esclusa, risultava ora affetto da  demenza
 arteriosclerotica  post-apoplettica  che  impediva  la  sua cosciente
 partecipazione al processo, disponeva la sospensione del procedimento
 a norma dell'art. 71 del codice di procedura penale.
    Successivamente, venivano ordinati periodici accertamenti peritali
 sulla capacita' dell'imputato, dall'ultimo dei quali emergeva che  la
 malattia  mentale  ancora  in  atto era "insuscettibile di evoluzione
 benigna" e non richiedeva piu' "l'espletamento  di  accertamenti  con
 cadenza  semestrale ai fini della sua comprensione clinica ed ai fini
 della valutazione della sua incidenza ad una cosciente partecipazione
 da parte dell'imputato al processo".
    Con ordinanza del 17 gennaio  1995  il  Giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  Tribunale di Nicosia ha allora sollevato, in
 riferimento  agli  artt.  3,  24,  secondo   comma,   e   112   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' dell'art. 71 del codice di
 procedura penale, "nella  parte  in  cui  prescrive  che  il  giudice
 obbligatoriamente disponga la sospensione del procedimento", nonche',
 in   riferimento   all'art.   97  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' dell'art. 72 dello stesso codice, "nella  parte  in  cui
 prevede   che  il  giudice  obbligatoriamente  disponga  accertamenti
 peritali  sullo  stato  di  mente  dell'imputato  a  ogni  successiva
 scadenza di sei mesi".
    Relativamente  alla  prima questione, osserva il giudice a quo che
 la sospensione del procedimento, cos| come disciplinata dall'art.  71
 del  codice  di  procedura  penale  si  risolve  per l'imputato in un
 impedimento,  a  tempo  indeterminato,  all'attuazione  del   diritto
 costituzionalmente garantito di ottenere una pronuncia in merito alla
 sua responsabilita' penale e ad essere giudicato in tempi ragionevoli
 (si  cita  la  Convenzione  europea  per  la salvaguardia dei diritti
 dell'uomo, ratificata dallo Stato italiano con legge 4  agosto  1955,
 n.  848); per di piu' in una situazione che, data l'insuscettibilita'
 di miglioramento  della  malattia,  finisce  per  risolversi  in  una
 sospensione sine die.
    Donde  la  violazione  dell'art.  3 della Costituzione, "in quanto
 paradossalmente una normativa dettata  per  una  maggiore  tutela  di
 determinati   soggetti   finisce  per  determinare  un'ingiustificata
 disparita' di trattamento tra colui che e' in  grado  di  partecipare
 coscientemente  al  processo  e colui che non lo e'". Nei riguardi di
 quest'ultimo la situazione di stasi processuale non ha modo di essere
 rimossa, quando, invece, il  procedimento  potrebbe  "proseguire  nei
 confronti  del  curatore  speciale che gia' rappresenta l'incapace ai
 fini dell'impulso probatorio, ne' si vede quale sia  la  ragione  per
 cui   non  dovrebbe  rappresentarlo,  processualmente,  a  tutti  gli
 effetti".
    Risulterebbe  vulnerato  pure  l'art.  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione, bloccandosi "irrazionalmente" - con la  preclusione  di
 ogni  difesa  per  l'interessato  ed  in  mancanza  di prefissione di
 scadenze  temporali  -  il  diritto   tutelato   da   tale   precetto
 costituzionale.
    Sarebbe,  infine,  compromessa  l'osservanza  dell'art.  112 della
 Costituzione, risultando l'obbligo di  esercizio  dell'azione  penale
 "di  fatto neutralizzato da una sospensione del processo che contiene
 in se' la certezza della sua illimitata durata".
    In ordine  alla  seconda  questione,  il  rimettente  ravvisa  nel
 sistema  dell'art.  72 del codice di procedura penale, nella parte in
 cui dispone la reiterazione della perizia sullo stato  di  mente  con
 cadenze  semestrali, nel caso di infermita' mentali insuscettibili di
 miglioramento, violazione dell'art. 97 della Costituzione, gravandosi
 inutilmente l'erario che deve anticipare le spese occorrenti  per  la
 perizia.
    2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
    Sotto  il  profilo  della violazione del diritto di difesa, rileva
 l'Avvocatura come tale diritto debba intendersi in funzione dello ius
 libertatis che risulta, certo, tutelato da una norma che impedisce di
 pronunciare condanna nei confronti di un  soggetto  che  non  sia  in
 grado   di   difendersi;  in  relazione  all'assunta  violazione  del
 principio di eguaglianza, come tale principio non escluda trattamenti
 differenziati   quando   diverse    siano    le    situazioni:    una
 differenziazione   sicuramente   non   irrazionale   considerate   le
 condizioni di salute dell'imputato ed il suo diritto  di  difendersi;
 quanto,  infine,  al contrasto con l'art. 112 della Costituzione, che
 l'obbligo di esercizio  dell'azione  penale  non  e'  impedito  dalla
 sospensione del procedimento per la tutela del diritto di difesa.
   Relativamente  alla questione incentrata sull'art. 72 del codice di
 procedura  penale,  l'Avvocatura  deduce  che  la  norma   di   legge
 disciplina   l'id  quod  plerumque  accidit  e  che  il  disporre  la
 sospensione obbligatoria o facoltativa rientra nella discrezionalita'
 del legislatore insindacabile in sede di legittimita'.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale di Nicosia dubita, in riferimento agli artt.  3,
 24,  secondo  comma,  e  112  della  Costituzione, della legittimita'
 dell'art. 71 del codice di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui
 prescrive   che   il   giudice  debba  disporre  la  sospensione  del
 procedimento quando, a seguito degli accertamenti previsti  dall'art.
 70 dello stesso codice, risulta che lo stato mentale dell'imputato e'
 tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo pure quando
 la   malattia   da   cui   e'  affetto  l'interessato  e'  di  natura
 irreversibile. Sospetta d'illegittimita', inoltre,  questa  volta  in
 riferimento  all'art.  97 della Costituzione, l'art. 72 del codice di
 procedura penale, nella parte in cui prescrive  che  il  giudice  sia
 tenuto a provvedere a scadenze semestrali ad accertamenti sullo stato
 di   mente   dell'imputato   successivamente   alla  sospensione  del
 procedimento anche quando risulti che la malattia da cui  e'  affetto
 l'imputato e' irreversibile.
    2.  -  Le  questioni  sono  state sollevate nel corso dell'udienza
 preliminare a carico di persona che, imputabile al momento del fatto,
 era successivamente risultata in tale stato di mente da  impedire  la
 sua cosciente partecipazione al procedimento. Disposta la sospensione
 del  processo  a  norma  dell'art.  71,  primo  comma,  del codice di
 procedura penale, erano  stati  espletati  i  periodici  accertamenti
 sullo  stato  mentale dell'imputato, dall'ultimo dei quali era emerso
 che la malattia, ancora in atto, non era suscettibile  di  evoluzione
 tanto  che  il  perito  aveva  segnalato  l'inutilita'  di richiedere
 ulteriori verifiche ai fini della valutazione della possibilita'  che
 in   futuro   il  prevenuto  potesse  partecipare  coscientemente  al
 processo.
    Di qui la violazione dei parametri  costituzionali  invocati:  del
 principio   di   eguaglianza,   per  l'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento fra chi e' in grado e chi non e' in grado di  partecipare
 coscientemente al processo, una disparita' ovviabile solo consentendo
 al  curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 71, secondo comma,
 del codice di procedura penale, nei casi in cui  l'impossibilita'  di
 partecipare   coscientemente   al   processo   venga  accertata  come
 irreversibile, di rappresentare processualmente l'imputato  "a  tutti
 gli  effetti";  del  diritto di difesa, precludendosi all'imputato la
 possibilita' di essere giudicato; del  principio  di  obbligatorieta'
 dell'azione  penale, il cui esercizio resterebbe di fatto compromesso
 dalla certezza della "illimitata durata del processo".
    Relativamente poi all'art. 72 del codice di procedura  penale,  il
 vulnus  arrecato  al  principio  del  buon  andamento  della pubblica
 amministrazione  deriverebbe  dall'inevitabile  dispendio  di   mezzi
 conseguente  all'obbligo  di  espletare  periodicamente  accertamenti
 sullo stato di mente  dell'imputato  anche  quando  risulti  in  modo
 inconfutabile  l'impossibilita'  che  egli  possa in futuro essere in
 grado di partecipare coscientemente al processo.
    3. - Le questioni non sono fondate.
    Quanto alla dedotta illegittimita'  costituzionale  dell'art.  71,
 primo  comma,  del codice di procedura penale, una delle disposizioni
 che delineano il trattamento normativo delle anomalie mentali che  si
 manifestano nel corso del procedimento penale, va anzitutto rimarcata
 l'accentuazione  del  profilo  della  tutela  della  difesa personale
 perseguita dal codice di procedura penale del 1988, resa evidente, in
 primo luogo, dal richiedere la norma ora denunciata quale presupposto
 per la sospensione del processo uno stato mentale  che  non  consente
 all'imputato di partecipare coscientemente al processo stesso, e non,
 come  era  invece  nelle  previsioni del codice abrogato, lo stato di
 infermita' di mente tale da escludere la capacita' di intendere e  di
 volere:  ferma  restando  nel  sistema  del  codice  vigente  - quale
 condizione ostativa alla sospensione - la presenza  di  elementi  che
 debbano  portare ad una pronuncia di proscioglimento o di non luogo a
 procedere.   Una   previsione,   quest'ultima,   resa   ancor    piu'
 significativa   in   forza   della  dichiarazione  di  illegittimita'
 dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale,  derivante
 dalla   sentenza   n.   340   del   1992  limitatamente  alle  parole
 "sopravvenuta  al  fatto".  Ed  infatti  l'inciso   scaturito   dalla
 decisione  della  Corte  preclude  la  possibilita'  che  una persona
 inferma di mente al momento  del  fatto  ma  la  cui  infermita'  non
 coincida  con  la  totale  incapacita' di intendere e di volere possa
 essere sottoposta ad un procedimento penale che puo' concludersi  con
 una sentenza di condanna nonostante la sua incapacita' di partecipare
 coscientemente al processo.
    E  proprio  in conseguenza dell'ampliamento dei presupposti per la
 sospensione del processo, nel nuovo sistema si prevede che quando  vi
 e'  ragione  di dubitare dello stato mentale dell'imputato il giudice
 debba disporre, anche d'ufficio, perizia (art. 70); ed e' prescritto,
 altresi'  (art.  71,  primo  comma),  che  solo   a   seguito   degli
 accertamenti   disposti   possa   essere  adottato  il  provvedimento
 sospensivo; ulteriori accertamenti devono,  poi,  essere  compiuti  a
 scadenze    periodiche   al   fine   di   accertare   la   permanenza
 dell'infermita' mentale (art. 72, primo comma). Va  ordinata  percio'
 la  revoca  della sospensione non appena risulti che lo stato mentale
 dell'imputato ne consente la  cosciente  partecipazione  al  processo
 oltre  che  nei  casi  in cui nei confronti dell'imputato deve essere
 pronunciata sentenza di proscioglimento o di non  luogo  a  procedere
 (art.  72, secondo comma). Sempre risultando possibile, a tale ultimo
 riguardo, per il giudice assumere le prove che  possano  condurre  al
 proscioglimento  (art.  70, secondo comma, 71, quarto comma), nonche'
 ogni altra prova richiesta dalle parti quando vi e' pericolo  per  il
 ritardo (art. 70, secondo comma), ivi compreso l'incidente probatorio
 (art.  70,  terzo  comma);  e  risultando  altresi' possibile, per il
 pubblico ministero, compiere gli atti di indagine che non  richiedono
 la  cosciente partecipazione dell'indagato (art. 70, terzo comma). E'
 inoltre prevista la nomina, con l'ordinanza  di  sospensione,  di  un
 curatore  speciale  (art.  71,  secondo  comma),  al  quale  e' anche
 attribuito il diritto di richiedere l'assunzione dei mezzi  di  prova
 che  possano  condurre  al proscioglimento dell'imputato e ogni altro
 mezzo di prova quando vi e' pericolo nel ritardo, nonche' la facolta'
 di assistere agli atti  disposti  sulla  persona  dell'imputato  e  a
 quelli  cui  l'imputato  stesso  ha  facolta'  di assistere (art. 71,
 quarto comma).
    Ne e' conseguito, dunque, un assetto informato alla  tutela  della
 liberta'  di  autodeterminazione  dell'imputato  sia  nel corso delle
 indagini preliminari sia nel  corso  del  vero  e  proprio  processo,
 favorendosi,  al  contempo, il compimento delle attivita' acquisitive
 in suo favore: in una  linea  destinata,  soprattutto  dopo  la  gia'
 ricordata  sentenza  n. 340 del 1992, a salvaguardare la posizione di
 chi non e' in grado di partecipare coscientemente  al  processo,  col
 precludere  in  ogni  caso che, perdurando l'infermita', possa essere
 pronunciata una decisione di condanna, dalla  quale  scaturirebbe  la
 sicura  violazione  dell'art.  24,  secondo comma, della Costituzione
 (v., oltre alla sentenza n. 340 del  1992,  la  sentenza  n.  23  del
 1979).
    4. - L'individuazione di un sistema cosi' strutturato rende chiara
 la  non  fondatezza delle censure rivolte nei confronti dell'art. 71,
 primo comma, del codice di procedura penale.
    Quella incentrata sulla violazione del  principio  di  eguaglianza
 non  e' fondata perche' non si puo' equiparare la posizione di chi e'
 in grado di partecipare coscientemente al processo a  quella  di  chi
 invece  non  lo  e'.  D'altro  canto,  l'eventualita' prospettata dal
 giudice a quo di consentire la prosecuzione del processo nei casi  di
 infermita'   irreversibile   autorizzando   il  curatore  speciale  a
 rappresentare   l'imputato   (oltre   a    profilarsi    di    dubbia
 ammissibilita',  non apparendo certo una soluzione costituzionalmente
 obbligata), si rivela comunque non in grado di garantire l'autodifesa
 soprattutto  nell'ambito  di  quegli  atti  che richiedono la diretta
 partecipazione dell'imputato (si pensi all'interrogatorio e all'esame
 ed alle conseguenti facolta' esercitabili al riguardo).
    E neanche e'  ravvisabile  una  lesione  del  diritto  di  difesa,
 derivando,  anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilita' che
 venga pronunciata una decisione di  condanna  nei  confronti  di  una
 persona  che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non
 e' in grado di difendersi. Fra il diritto di  essere  giudicato  (che
 non  esclude che all'esito del giudizio venga pronunciata condanna) e
 il diritto di  autodifendersi  deve,  infatti,  ritenersi  prevalente
 quest'ultimo (cfr., ancora, sentenza n. 23 del 1979).
    Non  appare  vulnerato  neppure  il  principio  di obbligatorieta'
 dell'azione penale perche', a parte la possibilita' per  il  pubblico
 ministero  di  compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70,
 terzo comma, del codice di procedura penale, l'esercizio  dell'azione
 penale  e'  solo  sospeso  a  tutela  del  diritto costituzionalmente
 tutelato all'autodifesa.
    5.  -  Non  fondata  e',  infine,  la  questione  di  legittimita'
 dell'art.  72,  primo  comma,  del  codice  di  procedura  penale, in
 riferimento all'art. 97, secondo comma, della Costituzione.
    A parte il rilievo che i periodici  accertamenti  sullo  stato  di
 mente  sono  funzionali  alla  ripresa del processo - auspicata dallo
 stesso giudice a quo anche se ritenuta, nella specie considerata,  un
 evento irrealizzabile - la giurisprudenza di questa Corte e' costante
 nel  senso  che il principio del buon andamento e della imparzialita'
 dell'amministrazione, alla cui realizzazione detto parametro  vincola
 la  disciplina  dell'organizzazione  dei pubblici uffici, pur potendo
 riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia  (v.
 sentenze  n.  18  del  1989 e n. 86 del 1982), attiene esclusivamente
 alle leggi concernenti l'ordinamento degli  uffici  giudiziari  e  il
 loro  funzionamento  sotto  l'aspetto  amministrativo,  mentre e' del
 tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione  giurisdizionale
 nel  suo  complesso  e  in  relazione  ai  diversi  provvedimenti che
 costituiscono espressione di tale esercizio (v. sentenza n.  376  del
 1993, ordinanza n. 275 del 1994).