ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 100, terzo
 comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico
 delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza
 emessa  il  17  giugno  1994  dalla  Corte  dei  conti,   sezione   I
 giurisdizionale,  sul  ricorso  proposto  da Todaro Alberto contro il
 Ministero del tesoro, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1995  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 4, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  31  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che  la  Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, con
 ordinanza  emessa  il  17  giugno  1994,  ma  pervenuta  alla   Corte
 costituzionale  il 25 gennaio 1995, nel corso di un giudizio promosso
 da tale Todaro Alberto avverso  il  provvedimento  con  il  quale  il
 Ministero  del tesoro aveva dichiarato intempestiva, perche' tardiva,
 la  domanda  proposta  dall'interessato   intesa   ad   ottenere   la
 devoluzione  in suo favore della pensione di guerra gia' fruita dalla
 madre,  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art. 100, terzo comma, ultima parte del d.P.R. 23 dicembre 1978,
 n.  915  (Testo  unico delle norme in materia di pensioni di guerra),
 nella parte in cui non prevede che anche per gli  inabili  "presunti"
 il  termine  di  presentazione  della domanda di pensione decorra dal
 primo giorno dall'anno successivo a quello del possesso di  tutte  le
 condizioni  di  legge,  cosi'  come  stabilito  per  gli  inabili  da
 infermita';
     che  a  parere  del  giudice  a  quo  cio'   determinerebbe   una
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento fra gli inabili effettivi
 (da infermita') e gli inabili presunti, per i  quali  il  termine  di
 presentazione  della domanda decorre immediatamente dal conseguimento
 del 65 anno di eta';
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
    Considerato che l'impugnato art. 100, terzo comma,  ultima  parte,
 del  d.P.R.  23  dicembre  1978,  n.  915  stabilisce  che il termine
 quinquennale  per  la  presentazione  della  domanda  di  trattamento
 pensionistico  decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello
 in cui si e'  verificato  l'evento  che  ha  dato  luogo  alla  causa
 d'inabilita', ovvero, dal giorno stesso del compimento del 65 anno di
 eta', nel caso della cosiddetta inabilita' presunta;
      che  tale  diversa  disciplina trova ragionevole giustificazione
 nelle   differenti   cause   che   danno   origine   al   trattamento
 pensionistico,  in quanto, nel caso dell'inabilita' effettiva, non e'
 agevole determinare con esattezza il  momento  del  suo  realizzarsi,
 cosi'  come  e'  necessario  garantire all'interessato un ragionevole
 lasso di tempo per la raccolta della  documentazione  medica  atta  a
 comprovare l'inizio dello stato di inabilita' a proficuo lavoro;
      che  tali  esigenze  non  ricorrono per la cosiddetta inabilita'
 presunta, dal momento che essa viene data per accertata al compimento
 del 65 anno di eta';
      che, pertanto,  non  essendo  omogenee  le  situazioni  poste  a
 raffronto,  la  sollevata  questione di costituzionalita' deve essere
 dichiarata manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e  9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
 alla Corte costituzionale.