ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, secondo
 comma, della  legge  della  Regione  Lazio  26  giugno  1987,  n.  33
 (Disciplina  per  l'assegnazione  e  la  determinazione dei canoni di
 locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),  promosso
 con  ordinanza  emessa il 24 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo
 regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto
 da Tasciotti Marisa contro la Commissione  per  l'assegnazione  degli
 alloggi   di  edilizia  residenziale  pubblica  per  i  Comuni  della
 Provincia di Latina  ed  altro,  iscritta  al  n.  112  del  registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1995 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel  corso  di  un  giudizio  promosso  dalla  Sig.ra  Marisa
 Tasciotti  contro  la Commissione per l'assegnazione degli alloggi di
 edilizia residenziale pubblica, al fine  di  ottenere  l'annullamento
 del  provvedimento  di  esclusione  dalla graduatoria degli aspiranti
 all'assegnazione degli alloggi, il Tribunale amministrativo regionale
 del Lazio, sezione staccata di  Latina,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, secondo comma, della legge
 Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione  e
 la  determinazione  dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
 residenziale pubblica), nella parte in cui prevede che la domanda  di
 iscrizione  nella  graduatoria  degli  aspiranti  all'assegnazione di
 alloggi di edilizia residenziale  pubblica  deve  essere  spedita  al
 Comune  esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, senza busta e
 senza cartolina di ricevimento.
    Premette in fatto il giudice  a  quo  che  la  ricorrente  non  ha
 osservato  tale disposizione avendo inviato la sua domanda a mezzo di
 raccomandata con ricevuta di ritorno e che, per tale motivo, e' stata
 esclusa dalla graduatoria con il provvedimento impugnato.
   Rileva il giudice a quo che una norma di estremo  dettaglio,  quale
 e'  quella  impugnata,  per  essere  ritenuta  conforme  ai  principi
 enunciati  nell'art.  97  della  Costituzione,  deve  risultare   non
 arbitraria  e  non  irragionevole, requisiti questi, che non sembrano
 ricorrere nel caso di specie, non essendo  ravvisabile  alcun  valido
 motivo che giustifichi tale previsione.
    2.  -  Non  si  sono costituite le parti del giudizio a quo ne' ha
 spiegato intervento la Regione Lazio.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione
 staccata   di  Latina,  dubita,  in  riferimento  all'art.  97  della
 Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 6,  secondo
 comma,  della  legge  Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina
 per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione  degli
 alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica),  nella  parte  in cui
 prevede l'esclusione  dalla  graduatoria  nel  caso  di  invio  della
 domanda a mezzo di raccomandata postale con cartolina di ricevimento.
    2. - La questione e' fondata.
    La  norma impugnata prevede - oltre quella oggetto della questione
 -  anche  un'altra  serie  di  rigorose   modalita'   relative   alla
 presentazione  della  domanda  di partecipazione al bando di concorso
 per  l'assegnazione  degli  alloggi,  modalita'  che  il  legislatore
 regionale  richiede  a pena di inammissibilita' e che possono trovare
 qualche giustificazione.
    Ma non  si  riesce  a  trovare  alcuna  giustificazione  logica  o
 giuridica  alla  disposizione  che  prevede  l'inammissibilita' della
 domanda per avere l'aspirante unito alla raccomandata  di  spedizione
 anche  la  cartolina  di  ricevimento.  Ed  invero  se,  per evidenti
 esigenze di certezza, la norma esige che la domanda sia  inviata  per
 raccomandata,  il  fatto  che  gli istanti abbiano voluto assicurarsi
 anche la prova dell'avvenuto recapito  della  stessa  non  menoma  la
 situazione,  ma  vi  aggiunge  un elemento che, pur non rilevante per
 l'amministrazione, non puo' determinare effetti negativi.
    Conclusivamente va quindi ritenuto  che  la  disposizione  da  cui
 discende il grave effetto della inammissibilita' della domanda per il
 mero  fatto  di  aver  unito alla raccomandata di spedizione anche la
 cartolina  di  ricevimento   appare   del   tutto   irragionevole   e
 contrastante  con  i  principi  di  buon andamento e di imparzialita'
 dell'amministrazione pubblica.