ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 7  ottobre  1994,  depositato  in Cancelleria il 13 ottobre 1994, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del  decreto  del  Ministro
 delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali del 26 luglio 1994
 (Istituzione del repertorio degli stalloni delle  razze  equine  puro
 sangue  inglese  e  trottatore  italiano),  ed  iscritto al n. 37 del
 registro conflitti 1994;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
    Uditi l'avv. Mario Loria per la Regione Toscana e l'Avvocato dello
 Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
 Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione  nei  confronti  dello
 Stato  in  relazione  al decreto del Ministro delle risorse agricole,
 alimentari e forestali 26 luglio  1994  (Istituzione  del  repertorio
 degli  stalloni  delle  razze equine puro sangue inglese e trottatore
 italiano), con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6 e  8  dello
 stesso.
    Dopo  aver  ricordato  le vicende normative in materia, la Regione
 ricorrente segnala anzitutto  l'erroneita'  del  richiamo,  contenuto
 nella  premessa  del decreto oggetto del conflitto, all'art. 2, comma
 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che  prevede  la  successione
 del  nuovo  Ministero  nei  rapporti attivi e passivi facenti capo al
 soppresso Ministero dell'Agricoltura, mentre  nella  fattispecie  non
 sussisterebbe alcun rapporto, ne' attivo ne' passivo in cui vi sia da
 succedere,  essendovi  nel caso da istituire ex novo un repertorio di
 stalloni. Cio' inficerebbe l'intero decreto, sotto il  profilo  delle
 competenze  esclusive che il decreto stesso attribuisce al Ministero,
 tanto piu' che, in base alla legge richiamata, tra il "vecchio" e  il
 "nuovo"  Ministero  vi  sarebbe  stata  una  successione nei rapporti
 giuridici sussistenti, e non invece  un  trasferimento  di  tutte  le
 funzioni  del  Ministero  soppresso:  per  cui  tutte le funzioni non
 espressamente attribuite allo Stato  dalla  legge  n.  491  del  1993
 sarebbero da ritenere di competenza delle regioni.
    Pertanto,  in  base  agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come
 attuati dall'art. 66, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
 la materia disciplinata dal decreto oggetto del conflitto sarebbe  di
 competenza delle regioni, mentre allo Stato residuerebbe soltanto una
 funzione  di  indirizzo e coordinamento, diversa da quella esercitata
 con l'atto impugnato.
    2. - Si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che il ricorso della Regione Toscana sia rigettato.
   La difesa erariale, dopo aver richiamato la normativa  in  oggetto,
 rileva che, prima dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1991,
 n.  30,  la materia era regolata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127,
 in base alla quale (art. 10) presso l' ex Ministero  dell'agricoltura
 ha  operato  una  Commissione nazionale con il compito di autorizzare
 per ciascun triennio l'istituzione di stazioni di fecondazione equina
 e di approvare ogni anno la fecondazione con i cavalli di puro sangue
 inglese e trottatore.
    La  competenza  statale  in  materia  non  e'  mai  stata messa in
 discussione, ed infatti essa non e' stata trasferita alle regioni ne'
 dal d.P.R. n. 616 del 1977 ne' da altre leggi. Pertanto, la legge  n.
 30  del  1991  non  avrebbe  fatto altro che confermare la competenza
 statale  nella  materia  in  esame:  poiche'  non  si  e'  provveduto
 all'emanazione  del  suddetto  regolamento  prima dell'abolizione del
 Ministero dell'agricoltura, la competenza sostanziale e  procedurale,
 non  esclusa  dalla legge n. 491 del 1993 ne' attribuita alle singole
 regioni, sarebbe passata al nuovo Ministero,  essendovi  un  rapporto
 giuridico  e  di vigilanza tra l'amministrazione competente, gli enti
 pubblici preposti a tale settore e gli  allevatori  delle  due  razze
 equine e le loro associazioni nazionali.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione  Toscana  solleva conflitto di attribuzione nei
 confronti dello Stato in relazione  al  decreto  del  Ministro  delle
 risorse  agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994 (Istituzione
 del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue  inglese
 e  trottatore  italiano),  ritenendo  che,  in base alle disposizioni
 vigenti, la competenza relativa alla tenuta dei libri genealogici dei
 cavalli di razza puro sangue inglese e lottatore italiano spetti  non
 allo Stato bensi' alle regioni.
    2.  -  Gli  argomenti  a  sostegno  della  tesi  della  competenza
 regionale nella predetta materia possono cosi' sintetizzarsi:  a)  in
 attuazione  del  disposto  dell'art. 117 della Costituzione - secondo
 cui  la  regione  ha  potesta'  legislativa  anche  in   materia   di
 "agricoltura  e foreste" - il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 stabiliva
 (art. 66,  lettera  d))  la  competenza  regionale  in  relazione  al
 "miglioramento e incremento zootecnico, al servizio diagnostico delle
 malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei
 centri  di  fecondazione artificiale"; b) ai sensi dell'art. 75 dello
 stesso d.P.R.  n.  616  del  1977  "sono  comprese  tra  le  funzioni
 amministrative    trasferite    alle   regioni   quelle   concernenti
 l'ippicoltura per il  mantenimento  degli  stalloni  di  pregio,  per
 l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di
 cavalli stalloni, nonche' gli interventi tecnici per il miglioramento
 delle produzioni equine"; c) a seguito di abrogazione della normativa
 precedente  mediante referendum abrogativo, la legge 4 dicembre 1993,
 n. 491, ha stabilito (art. 1) che "il  Ministero  dell'agricoltura  e
 delle foreste e' soppresso. Sono di competenza delle regioni tutte le
 funzioni  in materia di agricoltura e foreste ad esclusione di quelle
 attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'art. 2, comma
 1"; d) poiche' in  queste  materie  tassativamente  attribuite  dalla
 citata  legge  al nuovo Ministero non e' compresa la tenuta dei libri
 genealogici dei cavalli di razza sopra  indicati,  essa  rientrerebbe
 nella competenza generale spettante alle regioni.
    3.  -  Nonostante  gli  esposti  elementi,  questa  Corte  ritiene
 prevalenti le argomentazioni a  sostegno  della  tesi  opposta:  che,
 cioe',  la  competenza  nella specifica materia dei libri genealogici
 dei  cavalli  da  corsa  spetti  al  nuovo  Ministero  delle  risorse
 agricole, alimentari e forestali.
    Non e' dubitabile anzitutto che detta peculiare materia competesse
 allo  Stato  nel periodo anteriore alla citata legge n. 491 del 1993.
 Cio' si deduce dal d.P.R. n.  616  del  1977,  che  alla  lettera  d)
 dell'art.  71 menziona, fra le competenze dello Stato, "l'ordinamento
 e la tenuta di registri di  varieta'  e  di  libri  genealogici,  dei
 relativi  controlli  funzionali,  quando e' richiesta la unicita' per
 tutto il territorio  nazionale,  la  disciplina  e  il  controllo  di
 qualita'".
    Anche  le  numerose direttive della Comunita' europea (dal 1977 al
 1990) - richiamate gia' da questa Corte nella  sentenza  n.  349  del
 1991  -  hanno  assunto  tra  i  propri  obiettivi quelli inerenti al
 controllo sulla qualita'  dei  soggetti  riproduttori  delle  diverse
 razze  e  specie:  controllo da attuare attraverso l'iscrizione degli
 animali  atti  alla  riproduzione  in  appositi   libri   genealogici
 destinati  a  documentare  le  caratteristiche,  le  ascendenze  e le
 attitudini riproduttive.
    "In attuazione delle direttive comunitarie"  e  "per  gli  effetti
 dell'art.  117  della  Costituzione",  la legge 15 gennaio 1991, n 30
 (Disciplina della riproduzione  animale)  ha  stabilito  tra  l'altro
 (art.  3, comma 3) che "i libri genealogici dei cavalli di razza puro
 sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici
 di   diritto   pubblico",   mentre   "con   decreto   del    Ministro
 dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in
 materia,  sono  stabiliti  i  requisiti  genealogici,  morfologici ed
 attitudinali, nonche' le  modalita'  per  l'inserimento  dei  cavalli
 delle  suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei
 sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale".
    Queste disposizioni non risultano abrogate dalla legge n. 491  del
 1993,  che  da  una parte stabilisce, con formula peraltro di incerta
 interpretazione, che  il  nuovo  Ministero  delle  risorse  agricole,
 alimentari e forestali "succede in tutti i rapporti attivi e passivi,
 non  attribuiti alle singole regioni, ( ..) facenti capo al soppresso
 Ministero" (art. 2, comma 2);  mentre  dall'altra  demanda  (art.  2,
 comma  6)  la competenza a concertare criteri e indirizzi fra diversi
 Ministri  e  i  Presidenti  delle  regioni  e  province  autonome  al
 "Comitato  permanente  delle  politiche  agroalimentari e forestali",
 presieduto  dal  Ministro  delle  risorse  agricole,   alimentari   e
 forestali. Tra le materie di competenza di questo Comitato permanente
 nazionale  si  indicano  espressamente "l'ordinamento e la tenuta dei
 registri di varieta' e dei libri genealogici",  compresi  i  relativi
 controlli funzionali".
    La  stessa  legge  n.  491  del 1993, all'art. 3, demanda ad altro
 Comitato permanente per la  veterinaria  e  la  zootecnia  presso  il
 Ministero   delle   risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  la
 competenza a verificare  l'attuazione  della  normativa  nazionale  e
 comunitaria;  mentre  sono  demandate  alla  competenza  di  appositi
 decreti ministeriali  le  modalita'  di  funzionamento  del  Comitato
 medesimo, nonche' la creazione di una banca-dati comune.
    Va,  infine,  osservato  che in una materia (come quella dei libri
 genealogici di speciali razze  di  cavalli  da  corsa)  che  richiede
 l'unitarieta'  per  tutto  il  territorio  nazionale  di strumenti di
 raccolta di dati e di controlli, anche con  riferimento  ad  obblighi
 comunitari  e  internazionali,  risulta  confermata  l'esigenza di un
 coordinamento   statale    che    costituisce    la    base    logica
 dell'orientamentonormativo.