ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Siciliana  approvata  il  17  febbraio  1995 dall'Assemblea regionale
 (Contributo annuale alla Fondazione  Museo  Mandralisca  di  Cefalu',
 alla  Associazione  Istituto  internazionale  del Papiro di Siracusa,
 alla Associazione per  la  conservazione  delle  tradizioni  popolari
 Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo
 di   Calanovella   a   Capo  d'Orlando),  promosso  con  ricorso  del
 Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,  notificato  il  25
 febbraio  1995, depositato in cancelleria il 3 marzo 1995 ed iscritto
 al n. 12 del registro ricorsi 1995;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
    Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente,
 e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  ritualmente  notificato   e   depositato   il
 Commissario  dello  Stato  per  la  Regione Siciliana, denunciando la
 violazione degli articoli 3 e  97  della  Costituzione,  ha  promosso
 questione  di legittimita' costituzionale della delibera legislativa,
 adottata  dall'Assemblea  regionale   il   17   febbraio   1995,   di
 approvazione  del  disegno  di  legge n. 694, relativo al "Contributo
 annuale  alla  Fondazione  Museo   Mandralisca   di   Cefalu',   alla
 Associazione  Istituto  internazionale  del  Papiro di Siracusa, alla
 Associazione per la conservazione  delle  tradizioni  popolari  Museo
 delle  Marionette  di  Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di
 Calanovella a Capo d'Orlando".
    L'art.  1  della  legge  regionale   denunciata   stabilisce   che
 l'Assessorato  dei  beni  culturali  ed  ambientali  e della pubblica
 istruzione e' autorizzato a corrispondere annualmente un contributo a
 quattro enti (lire 300 milioni alla Fondazione Museo  Mandralisca  di
 Cefalu',  lire  100  milioni all'Associazione Istituto internazionale
 del  Papiro  di  Siracusa,  lire  300 milioni all'Associazione per la
 conservazione delle tradizioni popolari  Museo  delle  Marionette  di
 Palermo,  lire  300  milioni  alla  Fondazione  Famiglia  Piccolo  di
 Calanovella a Capo d'Orlando) per  il  perseguimento  dei  rispettivi
 fini istituzionali.
    Il Commissario dello Stato ritiene che sia violato il principio di
 eguaglianza  (art.  3  della  Costituzione), trattandosi di una legge
 singolare di attribuzione  di  un  privilegio  senza  giustificazione
 obiettiva  e razionale, essendo disposta l'erogazione di contributi a
 determinate istituzioni, la cui situazione non sarebbe stata valutata
 e comparata con quella di altri ed analoghi  enti,  meritevoli  dello
 stesso trattamento.
    La  legge  regionale sarebbe inoltre in contrasto con il principio
 di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della  Costituzione).
 Essa  si  limita  ad attribuire il contributo senza prescrivere alcun
 controllo e verifica dei risultati conseguiti e del corretto  impiego
 delle  provvidenze  da  parte  degli  enti  destinatari. Inoltre, pur
 essendo emersa l'esigenza di una organica disciplina degli interventi
 regionali a  sostegno  delle  istituzioni  culturali,  sarebbe  stato
 disposto  un  contributo ordinario a quattro enti, i soli sentiti nel
 corso dei lavori preparatori della legge, e  non  si  sarebbe  tenuto
 conto  della  ottimale utilizzazione delle risorse e della parita' di
 condizioni tra le singole istituzioni culturali.
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione  Siciliana  chiedendo
 che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sia  dichiarata
 inammissibile o comunque infondata.
    La  legge  regionale  avrebbe   concentrato   le   poche   risorse
 disponibili   su   istituzioni   culturali   di  indubbio  prestigio,
 apprezzate a livello internazionale e di rilevanza  anche  turistica,
 al  fine di assicurare la loro sopravvivenza, evitando la dispersione
 delle risorse con finanziamenti "a pioggia".  La  Regione  sottolinea
 che  lo  stesso  Commissario  dello  Stato  non sostiene l'intrinseca
 arbitrarieta' della norma denunciata, ma afferma  che  sarebbe  stata
 introdotta   una   discriminazione   ingiustificata,  senza  tuttavia
 indicare alcun  termine  di  raffronto  che  consenta  di  apprezzare
 l'esistenza o meno della disparita' di trattamento.
    Ad  avviso  della Regione non sarebbe stato neanche violato l'art.
 97 della Costituzione: il principio di buon andamento della  pubblica
 amministrazione   si   risolve,   secondo   gli   orientamenti  della
 giurisprudenza costituzionale, in una valutazione  di  ragionevolezza
 della  norma,  gia'  riscontrata  con  riferimento  all'art.  3 della
 Costituzione.
    In ogni caso l'Assemblea regionale non potrebbe essere  assimilata
 ad  un  organo  amministrativo,  per  estendere  ad essa i criteri di
 valutazione impiegati  per  sindacare  la  legittimita'  dell'operato
 della pubblica amministrazione.
    Quanto  alla  denunciata  omissione  della previsione di controlli
 sull'utilizzazione dei contributi, la Regione richiama il  potere  di
 vigilanza   dell'Assessore   dei   beni  culturali,  che  gia'  viene
 esercitato secondo  quanto  previsto  da  un'apposita  circolare  che
 specifica  le  modalita'  di erogazione dei contributi e l'obbligo di
 rendiconto,  il  cui  eventuale  inadempimento  impedisce  di  fruire
 ulteriormente del contributo stesso.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza il Commissario dello Stato ha
 depositato documenti relativi ai lavori  preparatori  della  delibera
 legislativa regionale denunciata ed alla situazione finanziaria degli
 enti  destinatari  dei  contributi,  specificando in una memoria, per
 contrastare  le  deduzioni  della  Regione,  le  argomentazioni  gia'
 prospettate.
    4. - Anche la Regione ha depositato documenti relativi alla natura
 ed alle attivita' degli enti destinatari dei contributi.
                        Considerato in diritto
    1.   -   La  questione  di  legittimita'  costituzionale  concerne
 l'autorizzazioneall'erogazione di  un  contributo  annuale  da  parte
 dell'Assessorato  regionale  dei  beni culturali in favore di quattro
 enti (la Fondazione  Museo  Mandralisca  di  Cefalu',  l'Associazione
 Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, l'Associazione per la
 conservazione  delle  tradizioni  popolari  Museo delle Marionette di
 Palermo,  la  Fondazione  Famiglia  Piccolo  di  Calanovella  a  Capo
 d'Orlando) per il perseguimento dei loro fini istituzionali, disposta
 con  la  delibera  legislativa che l'Assemblea regionale siciliana ha
 adottato nella seduta del 17 febbraio 1995, approvando il disegno  di
 legge n. 694.
    Il  Commissario  dello  Stato per la Regione Siciliana, proponendo
 ricorso in via principale, ritiene che  la  disposizione  legislativa
 denunciata  sia  in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione
 sotto due distinti profili,  che  riguardano  sia  l'attribuzione  di
 contributi  annuali  ai  quattro  enti,  in  se'  considerati, sia le
 modalita' relative alla loro utilizzazione ed al controllo.
    Sotto il primo profilo la Regione avrebbe disposto  l'attribuzione
 dei  contributi  omettendo  la  comparazione  e  la valutazione della
 posizione di altri analoghi enti egualmente meritevoli, che sarebbero
 stati pretermessi senza un'adeguata  giustificazione  dell'intervento
 adottato   con  legge  singolare.  Sotto  il  secondo  profilo  viene
 denunciato  il  contrasto  con  il  principio   di   buon   andamento
 dell'amministrazione,  non  essendo  disciplinata  in  modo specifico
 l'utilizzazione  del   contributo,   genericamente   destinato   alle
 finalita'  istituzionali  degli  enti. Non sarebbero difatti previsti
 l'obbligo  di   rendiconto   ne'   il   controllo   e   la   verifica
 dell'utilizzazione dei fondi e dei risultati conseguiti.
    2. - La disposizione legislativa denunciata, provvedendo in ordine
 all'erogazione  di  un  contributo  annuale in favore di quattro enti
 culturali, assume un contenuto particolare  e  concreto,  normalmente
 proprio degli atti di amministrazione.
    Nell'ordinamento attuale, in assenza di una riserva, opponibile al
 legislatore, di tali atti agli organi amministrativi, non e' preclusa
 alla  legge ordinaria la possibilita' di attrarre nella propria sfera
 di disciplina materie e oggetti  normalmente  affidati  all'attivita'
 amministrativa (sentenza n. 62 del 1993). E' quindi possibile che, in
 casi   particolari,   il   legislatore   provveda  direttamente  alla
 valutazione  ed  alla  determinazione   di   scelte   concrete   che,
 altrimenti, in attuazione dei criteri dettati dal legislatore stesso,
 resterebbero   affidate  alla  discrezionalita'  dell'amministrazione
 nell'apprezzamento del pubblico interesse.
    Anche quando esprime un contenuto particolare e concreto, la legge
 mantiene  le  caratteristiche  di  tale  atto  normativo   e   rimane
 sottoposta  al  regime per essa previsto. La violazione del principio
 di buon  andamento  dell'amministrazione,  dedotta  nel  ricorso  del
 Commissario  dello Stato, in tal caso non puo' essere invocata se non
 per l'arbitrarieta' e la manifesta irragionevolezza della  disciplina
 denunciata,  desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione degli
 elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la  legge  e'
 chiamata  ad  incidere  o  dall'evidente incoerenza del provvedimento
 legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito.
    Il richiamo all'art. 97 della Costituzione si combina  quindi  con
 il   riferimento   all'art.   3  della  Costituzione  ed  implica  lo
 svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla  legge  denunciata
 (sentenze n. 248 e n. 63 del 1995, n. 266 del 1993, n. 10 del 1980).
    3.  -  Sulla  base di questi principi la questione di legittimita'
 costituzionale e' da ritenere infondata, sia per il profilo attinente
 all'attribuzione dei contributi ai quattro enti culturali considerati
 dalla legge regionale, sia per l'aspetto  relativo  all'utilizzazione
 dei fondi ed ai corrispondenti controlli.
    La   disposizione   legislativa   denunciata  non  attribuisce  un
 arbitrario privilegio ne' appare manifestamente  irragionevole.  Essa
 e'  stata  approvata  dall'Assemblea regionale dopo che la competente
 Commissione consiliare ha svolto una specifica attivita' istruttoria,
 ritenuta dal  legislatore,  non  irragionevolmente,  sufficiente  per
 raccogliere  gli  elementi  di  valutazione considerati necessari per
 conoscere ed apprezzare la  situazione  per  la  quale  si  intendeva
 provvedere.  Si  e' tenuto conto della natura e delle finalita' degli
 enti  destinatari,  dell'importanza  della  loro   attivita',   della
 situazione  finanziaria  nella quale versavano, della rilevanza degli
 interessi pubblici coinvolti: elementi la  cui  ponderazione  rientra
 nella discrezionalita' e nella responsabilita' del legislatore.
    L'attribuzione del contributo riguarda enti ritenuti meritevoli di
 sostegno.  La  loro  importanza e l'interesse dell'attivita' che essi
 svolgono non sono stati messi in dubbio dal Commissario dello  Stato.
 La  denuncia  di  disparita' di trattamento rispetto ad altri enti da
 considerare  meritevoli,  peraltro  non  indicati,  si   risolve   in
 argomentate  valutazioni  negative  attinenti  al  merito  e non alla
 legittimita' costituzionale del provvedimento legislativo.
    La legge, autorizzando l'Assessore regionale  a  corrispondere  un
 contributo   annuale   ai   quattro  enti  considerati,  non  sottrae
 l'erogazione dello stesso alle regole comuni di verifica e  controllo
 sull'utilizzazione  di  fondi  pubblici,  anche  ai  fini del rinnovo
 dell'erogazione negli anni successivi. Non e' difatti necessaria  una
 specifica  previsione  per  affermare  la  possibilita',  ed  anzi la
 doverosita',  di  verifiche  e  controlli  sulla  correttezza   nella
 gestione   e   nell'utilizzazione  di  fondi  pubblici;  verifiche  e
 controlli compresi tra le ordinarie attivita' dell'amministrazione  e
 che  costituiscono  il  presupposto  per  l'ulteriore  erogazione  di
 contributi  ad   enti   chiamati   ad   utilizzarli   per   finalita'
 istituzionali.