ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  8,  secondo
 comma,  1,  lettera  a),  e  21, secondo comma, della legge 10 maggio
 1976, n. 319 (Norme per la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  23 dicembre 1993 dal Pretore di
 Imperia nel procedimento penale a carico di  Cha  Ottavio  ed  altri,
 iscritta  al  n.  390  del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  27,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 giugno 1995 il Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, instaurato  nei
 confronti  di 28 sindaci della Provincia di Imperia, imputati di aver
 mantenuto  gli  scarichi  fognari  dei  rispettivi  comuni  senza  la
 prescritta  autorizzazione,  il  Pretore  di  Imperia,  con ordinanza
 emessa il 23 dicembre 1993 (R.O.  n.  390  del  1994),  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  8, secondo
 comma, 1, lettera a), e 21, secondo  comma,  della  legge  10  maggio
 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
      che,  secondo  il giudice a quo, le disposizioni denunciate, nel
 non considerare la specifica posizione dei comuni, i  quali  assumono
 la  doppia  posizione  di  titolari  degli  scarichi  e,  insieme, di
 titolari di un pubblico servizio e nel prevedere l'applicazione delle
 sanzioni  di  cui  all'art.  21,  secondo  comma,   in   misura   non
 diversificata  al  soggetto  privato  come al pubblico, porrebbero in
 essere una normativa manifestamente  irragionevole  ed  illogica,  in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
      che,  inoltre,  l'art.  21, secondo comma, della legge Merli non
 terrebbe conto di altre sostanziali diversita' di  situazioni  tra  i
 vari  sindaci, atteso che, mentre alcuni sindaci non hanno realizzato
 il  programma  e   continuano   a   scaricare,   altri   si   trovano
 all'improvviso  titolari  di  uno scarico munito di un depuratore, ma
 con valori fuori tabella, ed altri ancora risultano titolari  di  uno
 scarico  senza  depuratore  per  omissioni ed inerzie addebitabili ad
 altri.
    Considerato che il decreto-legge 17 marzo 1995, n.  79  (Modifiche
 alla  disciplina  degli  scarichi  delle  pubbliche fognature e degli
 insediamenti civili  che  non  recapitano  in  pubbliche  fognature),
 convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ha
 introdotto innovazioni nella disciplina di cui alla predetta legge 10
 marzo  1976,  n.  319,  con  specifico  riguardo,  tra  l'altro, alle
 sanzioni previste dall'art. 21;
      che,   in   relazione   alle   menzionate,   recenti   modifiche
 legislative,  gli  atti  vanno  restituiti al giudice a quo, al quale
 spetta valutare l'eventuale  incidenza  dello  jus  superveniens  sul
 giudizio  innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della
 perdurante rilevanza delle sollevate questioni.