IL TRIBUNALE
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel  processo  a  carico   di
 Tagliamento  Giovanni  +  22,  riunito  in  camera  di  consiglio per
 decidere sulle questioni preliminari sollevate dalla difesa;
    Premesso che nell'odierno  giudizio,  instauratosi  a  seguito  di
 decreto  emesso  dal  g.u.p. presso il tribunale di Genova, in virtu'
 dell'art. 328,  comma  1-bis  c.p.p.,  alla  luce  delle  fattispecie
 contestate,  le  difese  degli imputati hanno sollevato eccezione, ex
 art. 491 c.p.p., lamentando la nullita' del decreto che  ha  disposto
 il   giudizio   per   essere   lo  stesso  stato  emesso  da  giudice
 incompetente, per territorio o funzionalmente; che tale eccezione  si
 fonda  sull'assunto che la deroga alla competenza ordinaria stabilita
 dal combinato disposto degli artt. 51, comma 3-bis, e 328,  comma  1-
 bis,  c.p.p., valga solo per la fase delle indagini preliminari e non
 per l'attivita' conseguente all'esercizio dell'azione penale;
   Considerato che in linea di principio il tribunale  condivide  tale
 tesi  (v.  ordinanza del 29 novembre 1994), ritenendo che la norma ex
 art.  328,  comma  1-bis,  c.p.p.,  contenga  una   deroga   che   va
 interpretata  in  modo  restrittivo, proprio per il carattere diverso
 che l'ordinamento assegna alle funzioni di g.i.p. e  di  g.u.p.  Tale
 distinzione  non  si  fonda  infatti  su  una artificiosa costruzione
 dottrinaria, bensi' sul  preciso  dettato  del  codice  di  rito  che
 assegna al g.i.p. interventi di solito per precisi atti e comunque su
 istanza  di  parte,  nel  corso  della fase procedimentale, mentre al
 g.u.p. riconosce una vera e propria legittimazione al  processo,  nel
 senso  che  l'ordinamento  gli  consente, oltre al dovere di valutare
 l'esercizio dell'azione penale, anche  la  facolta'  di  definire  il
 giudizio,  con  cognizione  piena,  come ad esempio nei casi del rito
 abbreviato e del c.d. patteggiamento;
    Rilevato che la questione concernente l'asserita, ed  in  concreto
 ritenuta  fondata  incompetenza del g.u.p. distrettuale puo' rilevare
 sotto  il  profilo  della  competenza  territoriale   o   di   quella
 funzionale;  che  il  tribunale  ritiene che l'art. 328, comma 1-bis,
 c.p.p., attribuisca al g.i.p. nel corso delle  indagini  preliminari,
 competenza  di  natura funzionale, stante il collegamento fissato con
 l'art. 51, comma 3-bis, ma che la questione inerente alla  competenza
 del  g.u.p.  distrettuale  rispetto  a  quella  del giudice del locus
 commissi delicti riguardi la competenza territoriale, proprio per  lo
 stesso nesso esistente tra funzioni processuali esercitate dal g.u.p.
 e dall'organo collegiale;
    Considerato  che  il  legislatore  ha scelto di non sanzionare con
 nullita'  le  violazioni  della  legge  processuale  concernenti   le
 questioni  di competenza, avendo volutamente omesso di prevedere tale
 sanzione per l'inosservanza delle norme sulla competenza per  materia
 (arg. ex art. 34 c.p.p. 1930, la cui previsione non e' richiamata dal
 legislatore  del  1988)  e  tali considerazioni portano a fartiori ad
 escludere che l'incompetenza  territoriale  possa  risolversi  in  un
 vizio  del  processo  sanzionato con nullita', tenuto anche conto del
 regime cui la questione stessa e' sottoposta (termini precisi per  la
 proposizione della relativa eccezione posti a pena di decadenza); che
 da tale quadro emerge che nessun problema di nullita' del decreto che
 dispone il giudizio puo' legittimamente porsi;
    Ritenuto   tuttavia   che,   alla   luce   delle   sopra  indicate
 considerazioni,  e'  evidente  che  la  parte  che  abbia  sollevato,
 ritualmente   e   tempestivamente   la   questione   di  incompetenza
 territoriale del g.u.p. e' priva di tutela in quanto:
      1) l'eccezione, non riguardando nullita' alcuna come detto,  non
 e' valutabile sotto tale profilo;
      2) manca una norma che consenta al tribunale, sicuramente organo
 competente  per  territorio  a  conoscere  del  giudizio, di valutare
 l'eccepita incompetenza del g.u.p., o  che  consenta  al  giudice  di
 appello di trattare le conseguenze di tale difetto originario: rinvio
 a  giudizio disposto dal giudice incompetente per territorio, giudice
 che  nel  caso  di specie avrebbe potuto definire con rito abbreviato
 tutte le posizioni processuali tratte innanzi al lui, come si  evince
 dagli atti depositati;
    Ritenuto  che tale situazione in concreto appare priva di sanzione
 anche perche'  essa  non  e'  tutelabile  dalle  norme  regolanti  la
 competenza:  art.  22,  23  (e  24) c.p.p., neppure in via analogica.
 Basta infatti ricordare sul punto che questo tribunale non ha  nessun
 strumento   per  dichiarare  l'incompetenza  del  g.u.p.  e  per  far
 regredire il processo alla fase anteriore, potendo delibare  comunque
 solo sulla propria competenza;
    Ritenuto  che  tale  situazione,  cioe'  l'omessa  possibilita' di
 accertare, a fronte di un  eccezione  tempestivamente  e  ritualmente
 proposta  al  g.u.p.  e  riproposta ex art. 491 c.p.p., il difetto di
 competenza del g.u.p. distrettuale  a  causa  dell'inesistenza  della
 sanzione  per  tale violazione processuale negli artt. 22 e 33 c.p.p.
 comporti violazione degli artt. 3, 24  e  25  Cost.  in  quanto:  non
 appare  di poco conto che la formulazione di una accusa nei confronti
 di un imputato avvenga con la partecipazione di un  organo  giudicato
 incompetente  (cfr.  Corte  cost. 26 febbraio - 11 marzo 1993, n. 76)
 poiche' tale situazione viola sia il diritto di  difesa  della  parte
 sia il principio di precostituzione del giudice nel senso del diritto
 costituzionalmente  garantito  all'imputato  di  essere giudicato dal
 giudice competente.
    Non avrebbe infatti senso alcuno fissare  criteri  attributivi  di
 competenza valevoli per i giudici l'inosservanza dei quali e', pur se
 a  determinate  condizioni valutate dal legislatore, sanzionata dalle
 norme, e poi consentire che  nel  momento  in  cui  viene  esercitata
 l'azione  penale  con  conseguente controllo del giudice sul corretto
 esercizio di essa (in cui puo' essere anche definito il giudizio  con
 l'applicazione   della  pena  ex  art.  444  c.p.p.  o  con  giudizio
 abbreviato) tali criteri vengano posti nel nulla, pur a fronte  della
 legittima  richiesta  da  parte  dell'imputato  che  la sua posizione
 processuale sia valutata dal giudice competente,  come  nel  caso  di
 specie.  Si  rileva, peraltro, che l'imputato di reati non rientranti
 nella previsione dell'art. 51,  comma  3-bis,  c.p.p.,  sottoposto  a
 giudizio, con i riti alternativi avrebbe invece tutte le possibilita'
 che   l'ordinamento   gli   pone  a  disposizione  per  far  rilevare
 l'incompetenza del giudice, con palese violazione dell'art. 3 Cost.
   Ritiene altresi' indubbio il tribunale che la stessa norma  di  cui
 all'art.   328,  comma  1-bis,  c.p.p.,  se  interpretata  nel  senso
 dell'identita'  del   g.i.p.   e   g.u.p.,   sia   costituzionalmente
 illegittima  ex art. 25, comma 1, Cost., in quanto e' evidente che la
 stessa, non definendo specificamente quale giudice debba svolgere  le
 funzioni  di  g.u.p.,  utilizza  per l'individuazione in concreto del
 giudice competente un criterio non  preventivamente  e  con  certezza
 predeterminato, ma frutto del totale abbandono del criterio del locus
 commissi delicti in favore del criterio derogativo, da ritenersi come
 tale eccezionale.
    Ritenuto   che   la  questione  e'  rilevante,  poiche'  a  fronte
 dell'eccepita situazione di incompetenza del g.u.p., il tribunale non
 dispone di uno strumento normativo che  gli  consenta  di  trarre  le
 dovute  conseguenze dalla ritenuta violazione dei criteri attributivi
 di competenza, e  non  appare  manifestamente  infondata  poiche'  la
 violazione  degli  artt. 3, 24 e 25 Cost. si evince dalla mancata, ma
 non   certo   perche'   previamente   e  consapevolmente  voluta  dal
 legislatore, previsione di una sanzione specifica per  l'inosservanza
 dei  predetti  criteri  nella  fase dell'udienza preliminare da parte
 degli artt. 22 e 23 c.p.p., nonche' dalla previsione generica di  cui
 all'art. 328 comma 1-bis c.p.p.