ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma  1,
 della  legge 28 dicembre 1993, n. 561 (Trasformazione di reati minori
 in illeciti  amministrativi)  promosso  con  ordinanza  emessa  il  9
 settembre  1994  dal Pretore di Cuneo, sezione distaccata di Fossano,
 nel procedimento penale a carico di Stancari Livio iscritta al n. 791
 del registro ordinanze 1994 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  31  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 9 settembre 1994, il Pretore di
 Cuneo   sezione   distaccata   di   Fossano,   adito   come   giudice
 dell'esecuzione  per  la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza di
 condanna per reato contravvenzionale (poi) depenalizzato dell'art.  1
 della  legge  28  dicembre 1993, n. 561, ha sollevato, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4 della predetta legge, nella parte in cui
 esclude l'applicabilita' di  tale  depenalizzazione  alle  violazioni
 commesse   anteriormente  alla  sua  entrata  in  vigore,  quando  il
 procedimento penale gia' risulti definito,  come  nella  specie,  con
 sentenza passate in giudicato;
      che,  ad  avviso  del  Pretore a quo, la disposizione denunciata
 introdurrebbe infatti una "illogica  disparita'  di  trattamento  tra
 soggetti  che  abbiano  tenuto  identico  comportamento  nello stesso
 periodo di tempo";
      che, e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 Ministri che ha concluso per l'infondatezza della impugnativa;
    Considerato  che  con  riguardo, in genere, alla sopravvenienza di
 norma piu' favorevole al reo, questa  Corte  ha  reiteratamente  gia'
 puntualizzato    che    la    correlativa    retroattivita'   -   non
 costituzionalizzata ( sub art. 25, secondo comma della  Costituzione)
 a differenza della irretroattivita' delle disposizioni incriminatrici
 -  puo',  conseguentemente,  subire  deroghe, per via di legislazione
 ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente  ragione  giustificativa
 (cfr. sentenze nn. 74 del 1980, 6 del 1978 e 164 del 1974);
      che,  in  particolare,  nella  specie  non e' denegabile che una
 pertinente   ragione   giustificativa   consista   nell'esigenza   di
 salvaguardare  la certezza dei rapporti ormai esauriti cui e' appunto
 finalizzata l'intangibilita' del giudicato, come sancita dalla  norma
 (a torto quindi) censurata;
      che  neppure  e' prospettabile, d'altra parte, alcuna violazione
 dell'art.  3  Cost.,  per  l'evidente  diversita'  (che  esclude   la
 comparabilita')  delle  posizioni dei soggetti, rispettivamente, gia'
 condannati  con  sentenza  definitiva  ovvero  ancora  sottoposti   a
 giudizio;
      che  la  questione  sollevata  e'  pertanto,  per  ogni aspetto,
 manifestamente infondata.