ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 53  della  legge
 24  novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale), cosi' come
 modificato dall'art. 5 del decreto-legge  14  giugno  1993,  n.  187,
 convertito  dalla  legge  12  agosto 1993, n. 296, promossi con sette
 ordinanze emesse il 10 e il 17 gennaio 1995 dal Tribunale militare di
 Verona (n. 2 ordinanze), il 24 gennaio 1995 dal Tribunale militare di
 Padova, il 19 gennaio 1995 dal Tribunale militare  di  Torino  (n.  3
 ordinanze),  il  21  febbraio  1995 dal Tribunale militare di Padova,
 iscritte rispettivamente ai nn. 134, 135, 175, 236, 237,  273  e  309
 del  registro  ordinanze  1995  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica nn. 11, 14, 19,  21  e  23,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1995;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  12  luglio  1995  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Tribunale militare di Verona, con due ordinanze
 del 10 gennaio 1995 e del 17 gennaio 1995, il Tribunale  militare  di
 Torino,  con tre ordinanze del 19 gennaio 1995, il Tribunale militare
 di Padova, con due ordinanze del 24 gennaio 1995 e  del  21  febbraio
 1995,  hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 questioni di legittimita' dell'art. 53 della legge 24 novembre  1981,
 n. 689, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno
 1993,  n.  187,  convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella
 parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni  sostitutive
 delle   pene  detentive  brevi  ai  procedimenti  penali  davanti  ai
 Tribunali militari (r.o. 134, 135 del 1995), ai reati militari puniti
 con la reclusione militare (r.o. 175 del  1995),  ai  reati  militari
 puniti con la reclusione ordinaria (R.O. 236, 237, 273 del 1995);
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
 inammissibili e comunque non fondate;
    Considerato che  i  giudizi,  concernenti  questioni  identiche  o
 analoghe, vanno riuniti;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  284  del  1995  ha  gia'
 dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della  legge
 24  novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte
 in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive  delle
 pene  detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in
 motivazione", cosi'  da  ricomprendere  tutte  le  variegate  ipotesi
 prospettate  da  ciascuno  dei  giudici  a  quibus  (v.  punto  2 del
 Considerato in diritto);
      che, di  conseguenza,  le  questioni  devono  essere  dichiarate
 manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;