ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi  promossi  con  due  ricorsi  della   Regione   Sardegna
 notificati  il  26  agosto  e  il  31  ottobre  1994,  depositati  in
 Cancelleria il 29 agosto e il  5  novembre  1994,  per  conflitti  di
 attribuzione sorti a seguito:
       a)  del  provvedimento  adottato  dal  Ministero  della  marina
 mercantile, Capitaneria di porto di Porto Torres l'11 giugno 1992 (n.
 75/1992 del registro concessioni e n.  163  di  repertorio),  con  il
 quale  si concede l'occupazione di un'area del demanio marittimo alla
 Cooperativa pescatori di  Stintino  e  del  successivo  provvedimento
 dell'Intendenza  di finanza di Sassari del 16 novembre 1992 (prot. n.
 11823/92 - Rep. 20/4) di determinazione del canone di concessione;
       b) della nota del Ministero  delle  finanze,  Dipartimento  del
 territorio,  direzione  compartimentale  per  la Sardegna, sezione di
 Nuoro, del 28 agosto 1994 (prot. n. 1240 - Rep. 3 Dem.), con la quale
 si invita la Cooperativa pescatori Tortoli'  S.r.l.  a  corrispondere
 all'ufficio del registro gli importi dovuti a titolo di canone per la
 concessione  di  un fabbricato demaniale, ed iscritti rispettivamente
 ai nn. 31 e 41 del registro conflitti 1994.
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore
 Francesco Guizzi;
    Uditi  l'avvocato  Sergio  Panunzio  per  la  Regione  Sardegna  e
 l'Avvocato dello Stato Gaudenzio Pierantozzi per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.1.  -  La  Regione Sardegna, con ricorso notificato il 26 agosto
 1994, ha promosso  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello
 Stato,  in  riferimento  al provvedimento adottato, l'11 giugno 1992,
 dal Ministero della marina mercantile, Capitaneria di porto di  Porto
 Torres,  con  il  quale si concede un'area del demanio marittimo alla
 Cooperativa pescatori di  Stintino,  con  determinazione  del  canone
 provvisorio   di   occupazione,   e   al   successivo   provvedimento
 dell'Intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992, che fissa
 definitivamente detto  canone,  deducendo  l'illegittimita'  sia  del
 provvedimento  di concessione sia della determinazione del canone per
 violazione  delle  competenze  legislative  e  amministrative   della
 Regione  in  materia  di pesca (artt. 3 e 6 dello Statuto speciale, e
 norme di attuazione, in  particolare  artt.  1  e  2  del  d.P.R.  24
 novembre 1965, n. 1627).
    Il  ricorso  non verte sull'appartenenza del bene (che rientra nel
 demanio  marittimo  statale),  ma  sulla   competenza   ad   adottare
 provvedimenti   concessori   relativi   all'attivita'   di   pesca  e
 all'esecuzione  di  opere  connesse;  si'   che   non   varrebbe   la
 giurisprudenza   di   questa   Corte   sull'inammissibilita'  di  una
 vindicatio rei  fatta  valere  con  lo  strumento  del  conflitto  di
 attribuzione (sentenza n. 309 del 1993).
    Il   primo  dei  provvedimenti  statali  impugnati  e'  l'atto  di
 concessione della Capitaneria  di  porto  per  la  realizzazione,  su
 un'area  demaniale,  di  una tubazione indispensabile per l'esercizio
 dell'attivita' di pesca della Cooperativa pescatori di  Stintino.  La
 concessione  concerne  direttamente  tale attivita', che ricade nella
 competenza esclusiva della Regione; e  in  essa  rientrano  anche  le
 funzioni  amministrative  che  gia'  erano  esercitate dall'autorita'
 marittima statale sulla regolamentazione della  pesca  "relativamente
 al demanio marittimo", ivi comprese le concessioni (art. 1 del d.P.R.
 n. 1627 del 1965).
    Il  diritto statale di proprieta' sul bene - che non e' contestato
 dalla Regione - non comporta, di per se', la potesta' concessoria. E'
 vero che questa Corte ha talvolta affermato  la  coincidenza  fra  la
 titolarita'  del  bene  e  la  competenza  a determinare il canone di
 concessione  (sentenza  n.  133  del  1986),  ma  limitatamente  alle
 concessioni  il  cui oggetto si risolve nel conferimento dell'uso del
 bene, poiche' - trattandosi di beni  appartenenti  al  demanio  dello
 Stato  -  soltanto questo puo' concederne il diritto di uso speciale.
 Nel caso in esame la concessione attiene invece  alla  regolazione  e
 alla  organizzazione  dell'attivita'  del concessionario, e l'uso del
 bene demaniale si connota come profilo secondario e  strumentale:  la
 competenza  ad  adottare  il  provvedimento concessorio - prosegue la
 ricorrente - non spetta quindi all'ente proprietario, bensi' a quello
 titolare   delle   funzioni   che   incidono    sull'attivita'    del
 concessionario,  secondo  quanto  disposto  dall'art. 2 del d.P.R. n.
 1627 del 1965, che attribuisce alla Regione la competenza ad adottare
 il provvedimento  concessorio,  scindendo  la  titolarita'  del  bene
 demaniale   sede   dell'attivita'   (e  su  cui  insistono  le  opere
 necessarie) dall'adozione  dei  provvedimenti  concessori.  Il  ruolo
 dello  Stato  e'  salvaguardato, peraltro, dalla previsione di un suo
 potere consultivo.
    In via subordinata, la Regione  richiama  il  principio  di  leale
 collaborazione per sostenere, almeno, la concorrenza della competenza
 regionale  sull'organizzazione  e  lo  svolgimento  dell'attivita' di
 pesca; e, infatti, anche a  voler  riconoscere  alla  Capitaneria  di
 porto  la  competenza  a  rilasciare la concessione, sarebbe comunque
 necessario il parere favorevole della Regione.
    Analoghe le argomentazioni mosse  con  riguardo  al  provvedimento
 dell'Intendenza  di  finanza  di Sassari del 16 novembre 1992, che e'
 consequenziale rispetto al primo atto impugnato.
    1.2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 eccependo l'inammissibilita' del ricorso per tardivita', dal  momento
 che  la Regione impugna provvedimenti del 1992 senza indicare la data
 della effettiva conoscenza degli atti.
    Nel merito, il ricorso sarebbe infondato: la funzione pubblica  in
 esame   riguarda   l'utilizzazione  speciale  del  demanio  marittimo
 attraverso la sua parziale occupazione, e non l'attivita'  di  pesca,
 trattandosi  di una vera e propria concessione di suolo pubblico, che
 rientra nella potesta' statale ai sensi dell'art. 14  dello  Statuto.
 Ne'  puo'  invocarsi - a sostegno della scissione tra la posizione di
 titolare e quella di concedente - il d.P.R. n.  1627  del  1965,  che
 attribuisce   alla   Regione   le   funzioni   direttamente  inerenti
 all'attivita' di pesca. Fondandosi sulla sentenza n. 133 del 1986  di
 questa  Corte,  l'Avvocatura  si  pronuncia negativamente anche sulla
 deduzione  subordinata  (quella  di  una competenza concorrente della
 Regione), dato che nessuna disposizione, costituzionale o  di  legge,
 prevede un'intesa.
    2.1.  -  La Regione Sardegna, con ricorso notificato il 31 ottobre
 1994,  ha  promosso  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in relazione alla nota del
 Ministero  delle  finanze,  Dipartimento  del  territorio,  direzione
 compartimentale  per  la  Sardegna,  sezione  di Nuoro, del 28 agosto
 1994, con la quale si invita la Cooperativa pescatori Tortoli' S.r.l.
 a corrispondere all'ufficio del registro gli importi dovuti a  titolo
 di  canone  per  la  concessione  di  un  fabbricato demaniale; e, in
 relazione alle determinazioni della Capitaneria di porto di Cagliari,
 non conosciute dalla ricorrente, ma richiamate dalla nota impugnata.
    Anche qui, la Regione ritiene lese le sue attribuzioni in  materia
 di  pesca, alla luce dei parametri invocati nel precedente ricorso, e
 insiste sulla separazione fra  l'ente  cui  appartiene  il  bene  (lo
 Stato,  che  e'  titolare  del  demanio marittimo) e quello che ha la
 titolarita'  dei  poteri  concessori  relativi  al  bene  stesso  (la
 Regione). Separazione che si spiega, essendo l'oggetto precipuo della
 concessione  non gia' l'uso o l'amministrazione del bene demaniale in
 se',  ma  l'attivita'  -  la  pesca  -  che  rientra  nelle  funzioni
 amministrative della Regione.
    L'atto   impugnato   nel  presente  giudizio  -  indirizzato  alla
 Cooperativa dei pescatori teste' indicata, e inoltrato per conoscenza
 alla Regione - richiama una nota precedente del 28 marzo  1994  e  le
 determinazioni  della  Capitaneria  di  porto  di  Cagliari: esso non
 contesta - come pure la precedente nota menzionata - il fatto che  la
 concessione   del  fabbricato  sia  stata  assentita  dalla  Regione,
 limitandosi a ribadire il contenuto della nota ministeriale,  ove  si
 sosteneva   la   competenza   dello  Stato,  anziche'  della  Regione
 concedente, a determinare il canone e a percepirlo.
    Ora, siffatta competenza - osserva la ricorrente - segue quella ad
 assentire la concessione,  che  in  questo  caso  non  sembra  essere
 contestata  dallo  Stato. Se la Regione e' il soggetto giuridicamente
 responsabile dell'uso del bene pubblico da parte della collettivita',
 spetta ad essa determinare e percepire il relativo canone, visto  che
 la  concessione  non si risolve nell'uso speciale del bene demaniale,
 ma attiene alla  regolazione  e  alla  organizzazione  dell'attivita'
 svolta dal concessionario.
    2.2. - Si e' costituito anche in questo giudizio il Presidente del
 Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, eccependo l'inammissibilita'  del  ricorso  per
 tardivita',  poiche'  i  provvedimenti impugnati risalgono al marzo e
 agosto 1994, e la ricorrente non indica la data  di  ricezione  della
 nota che ha dato origine al conflitto.
    Nel  merito,  l'Avvocatura riafferma l'appartenenza allo Stato del
 demanio marittimo su cui insiste l'edificio e rileva,  altresi',  che
 si  tratta  di  utilizzazione  di  suolo  pubblico  che  non concerne
 direttamente l'attivita' di pesca, come invece si assume nel ricorso.
 La permanenza del diritto  dominicale  in  capo  allo  Stato  sarebbe
 quindi  determinante  per  risolvere  la  questione,  con conseguente
 operativita' dell'art. 822 del codice civile.
    3.   -   Nell'imminenza   dell'udienza,  la  Regione  Sardegna  ha
 presentato memoria argomentando la tempestivita' dei  due  ricorsi  e
 asserendo,   nel   merito,  come  in  Sardegna  lo  Stato  sia  "nudo
 proprietario" del demanio marittimo, dal momento che  la  Regione  e'
 titolare  di tutte le funzioni amministrative concernenti l'attivita'
 di pesca che ad essa ineriscono. Ne e' riprova il fatto che a partire
 dal 1965 - anno di  entrata  in  vigore  delle  norme  di  attuazione
 statutaria  -  la  Regione  ha esercitato dette funzioni anche per le
 concessioni di beni del  demanio  marittimo,  tant'e'  che  le  leggi
 regionali  di  bilancio recano capitoli di entrata relativi ai canoni
 di concessioni, senza che mai lo Stato abbia mosso rilievi in sede di
 controllo. E, in proposito, si richiama anche la  legge  regionale  5
 luglio  1963,  n. 3, la quale ha abolito i diritti esclusivi di pesca
 nelle acque interne e lagunari, ancorche' di competenza  del  demanio
 marittimo.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La Regione Sardegna, con due ricorsi promossi nei confronti
 del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il primo (n. 31
 del 1994) il 26 agosto 1994, il  secondo  (n.  41  del  1994)  il  31
 ottobre 1994, ha sollevato conflitto di attribuzione innanzi a questa
 Corte,  affermando  la  sua  competenza  ad  adottare i provvedimenti
 concessori per l'attivita' di pesca e l'esecuzione di opere connesse,
 anche su aree del demanio marittimo statale, nonche' a determinare  e
 percepire il canone relativo.
    I  due  ricorsi,  avendo  ad  oggetto  materia identica o comunque
 connessa, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
    2. - In primo luogo, va esaminata l'eccezione di  inammissibilita'
 avanzata, per tardivita', dall'Avvocatura generale dello Stato.
    L'art.  39,  secondo  comma,  della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa
 decorrere il termine di 60  giorni  per  produrre  il  ricorso  dalla
 notificazione o pubblicazione dell'atto, o dalla data della "avvenuta
 conoscenza" dello stesso.
    Per  il  conflitto n. 31, i due provvedimenti impugnati (Ministero
 marina mercantile, 11 giugno 1992; Intendenza di finanza di  Sassari,
 16  novembre  1992) sono stati portati a conoscenza della Regione con
 una comunicazione della Cooperativa pescatori di Stintino, datata  21
 giugno  1994  e  pervenuta  all'Assessorato  regionale  della  difesa
 dell'ambiente il 28 giugno 1994. Essendo stato il ricorso  notificato
 il 26 agosto, esso e' tempestivo.
    Quanto  al  conflitto  n. 41, la Regione impugna due provvedimenti
 (Ministero delle finanze 26 agosto 1994, e una nota della Capitaneria
 di porto di Cagliari del 28 marzo  1994,  ivi  richiamata)  che  sono
 pervenuti  a  conoscenza  della  Regione  il  1  settembre 1994, come
 risulta dal bollo di ricezione. Essendo stato il  ricorso  notificato
 il 31 ottobre 1994, anch'esso e' tempestivo.
    3. - Si deve dunque passare al merito.
    Preliminarmente, va esaminata la questione se la concessione delle
 aree    demaniali   sopra   menzionate   sia   strumentale   rispetto
 all'attivita' di pesca (che rientra nella competenza regionale) o  si
 risolva,  invece, nell'uso speciale del bene demaniale, valendo a tal
 fine la competenza statale ex art. 14 dello Statuto speciale.
    Ove si affermi la competenza regionale,  si  procedera'  all'esame
 della  seconda  questione:  se  possa  ammettersi la scissione fra la
 titolarita'  delle  funzioni   amministrative   che   si   concretano
 nell'esercizio  del potere concessorio e la potesta' di imposizione e
 riscossione  del  canone  demaniale,  che  seguirebbe  la titolarita'
 dominicale del bene.
    4. - Non sono pochi i casi, ampiamente  analizzati  dalla  recente
 dottrina,  in  cui  l'oggetto  della  concessione demaniale trascende
 l'uso e l'amministrazione del bene,  e  si  risolve  piuttosto  nella
 regolazione  dell'attivita'  svolta  dal concessionario. Si tratta di
 figure di grande rilevanza: nelle concessioni sul demanio  marittimo,
 l'aspetto  dell'"uso  speciale"  del  bene  assume  sovente  un ruolo
 secondario di fronte alla disciplina delle attivita'  imprenditoriali
 e  dei  servizi  resi  dal concessionario sui beni demaniali; e a tal
 riguardo la dottrina cita le concessioni per uso potabile, irriguo  e
 di bonifica, o quelle relative alla navigazione e alla piscicoltura.
    Un  chiaro  riscontro  normativo  e'  dato,  poi,  dalle  norme di
 attuazione statutaria riguardanti la pesca e le  saline  sul  demanio
 marittimo  (d.P.R.  24 novembre 1965, n. 1627). In base all'art. 1 di
 detto decreto, le funzioni  amministrative  dell'autorita'  marittima
 statale    concernenti    la   regolamentazione   della   pesca,   le
 autorizzazioni, le concessioni e la sorveglianza, relative al demanio
 marittimo e al mare territoriale, sono trasferite all'amministrazione
 regionale. L'art. 2 precisa, altresi', che le concessioni di pesca  e
 per   l'esecuzione   di  opere  sul  demanio  marittimo  e  nel  mare
 territoriale sono  adottate  dall'amministrazione  regionale,  previo
 parere   favorevole  della  competente  autorita'  statale.  Va  pure
 ricordato come questa Corte abbia riconosciuto la legittimita'  delle
 concessioni  di  pesca  disposte  dalla  Regione  Sardegna  in  acque
 marittime (sentenza n. 164 del 1963).
    Alla  luce  di  tali  elementi,  non  vi  e'  dubbio  che   spetti
 all'amministrazione  regionale emanare i provvedimenti concessori per
 la  realizzazione,  su   area   demaniale,   di   opere   strumentali
 all'attivita'  di pesca; e deve pertanto dichiararsi l'illegittimita'
 del provvedimento adottato  l'11  giugno  1992  dal  Ministero  della
 marina  mercantile,  Capitaneria  di Porto Torres, nella parte in cui
 dispone la concessione nei termini indicati.
    5. - Diverse conclusioni valgono invece sul profilo riguardante la
 potesta' di imposizione e  riscossione  del  canone  demaniale.  Esso
 segue  infatti la titolarita' dominicale del bene, e non quella delle
 funzioni amministrative che si concretano nell'esercizio  del  potere
 concessorio  (o autorizzatorio) circa l'utilizzazione del bene stesso
 che comporti l'occupazione, o l'appropriazione esclusiva, di  singole
 loro  porzioni.  L'autorita'  titolare  delle funzioni amministrative
 anzidette - e dunque, nella specie, la  Regione  -  ha  l'obbligo  di
 comunicare  l'atto concessorio all'amministrazione titolare del bene,
 la  quale  fissera'   il   relativo   canone,   ferma   la   potesta'
 dell'amministrazione   titolare   delle  funzioni  amministrative  di
 determinare, a sua volta, oneri a carico del concessionario.
    Va disattesa, percio', la pretesa della Regione di  determinare  e
 percepire il canone demaniale.