ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Campania riapprovata il 2  dicembre  1994  dal  Consiglio  regionale,
 avente per oggetto "Definizione dei rapporti con la Societa' Italsiel
 per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche a tutto il
 31  ottobre  1994", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  notificato  il  22  dicembre  1994,   depositato   in
 cancelleria  il  30  dicembre  1994 ed iscritto al n. 89 del registro
 ricorsi 1994;
    Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore
 Massimo Vari;
    Udito l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso depositato il 30  dicembre  1994  (Reg.  ric.  n.
 89/94),  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione e all'art. 5  della
 legge   19   maggio   1976,   n.   335,   questione  di  legittimita'
 costituzionale della legge della Regione Campania, riapprovata  il  2
 dicembre  1994,  recante  "Definizione  dei  rapporti con la Societa'
 Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche a
 tutto il 31 ottobre 1994".
    Il ricorrente - premesso che il  provvedimento  impugnato  intende
 ripianare  il  debito  della  Regione  nei  confronti  della Societa'
 Italsiel, derivante dall'esecuzione della convenzione stipulata il  4
 luglio  1991  dal  Ministro  della  sanita' nell'esercizio del potere
 sostitutivo ex art. 1 d.P.C.M. 25 maggio  1990  -  rileva  che  nella
 legge  di  bilancio  1994  (legge  regionale  13  giugno 1994, n. 18)
 risulta gia' autorizzata, all'art.   13, la spesa  per  il  pagamento
 della  convenzione  Italsiel.  Nello stesso bilancio 1994, risultano,
 inoltre, iscritti (cap. 7216) a residui passivi 8 miliardi,  relativi
 all'esercizio  1993,  per  il  pagamento  di oneri di cui alla stessa
 convenzione,  sicche'  non  era  necessaria  una   nuova   legge   di
 autorizzazione   di   spesa,   essendo   "sufficienti  appositi  atti
 amMinistrativi di impegno della spesa prevista in bilancio".
    Viene lamentata percio' violazione dell'art. 97 della Costituzione
 in quanto la delibera impugnata, avendo  contenuto  di  provvedimento
 amMinistrativo,  avrebbe  l'effetto  di  evitare il procedimento ed i
 controlli tipici degli atti amMinistrativi. Sarebbe del pari  violato
 il  principio  di  buon  andamento per l'incisione sull'assetto delle
 competenze amMinistrative, attraverso la sostituzione  dell'attivita'
 degli  organi  amMinistrativi  regionali  con  quella legislativa. La
 superfluita' del provvedimento sarebbe peraltro accentuata dal  fatto
 che  lo  stesso (art. 1, comma 2, lettera a) dichiara lo stanziamento
 di 8 miliardi, di cui al capitolo  7216  dello  stato  di  previsione
 della spesa 1993, "gia' impegnato con atti formali".
    Si  denuncia,  infine, violazione dell'art. 81 della Costituzione,
 "sotto il profilo della certezza e dell'annualita' del bilancio"  (di
 cui  anche  alla  legge  n.  335  del  1976,  artt.  3,  5  e segg.).
 Risulterebbe incomprensibile e immotivata sia la rateizzazione in tre
 anni di una spesa "ormai verificatasi" sia  la  sua  imputazione  sui
 "fondi  globali",  destinati  alle spese in aumento rispetto a quelle
 previste in capitoli esistenti o a quelle derivanti da  provvedimenti
 successivi all'approvazione del bilancio. A detti fondi genericamente
 si  rinvia  per  la  copertura  della  spesa per gli anni successivi,
 attingendo peraltro a "risorse proprie" della  Regione  e  non  "alle
 assegnazioni statali sul fondo sanitario nazionale".
                        Considerato in diritto
    1. - Il presente giudizio di legittimita' costituzionale, promosso
 dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ha per oggetto la legge
 regionale della Campania, riapprovata dal Consiglio  regionale  il  2
 dicembre  1994,  recante  definizione  dei  rapporti  con la Societa'
 Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche a
 tutto il 31 ottobre 1994.
    La legge censurata, dopo aver autorizzato, all'art. 1, comma 1, la
 spesa di  38  miliardi  di  lire  per  la  definizione  del  rapporto
 debitorio  della Regione Campania nei confronti dell'Italsiel, per il
 servizio di controllo  delle  prescrizioni  farmaceutiche  scaturente
 dalla convenzione 4 luglio 1991, stipulata dal Ministro della sanita'
 pro-tempore  nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al d.P.C.M.
 25 maggio 1990, prevede, al comma 2, che alla copertura  della  spesa
 si faccia fronte:
       a)  quanto a lire 8 miliardi con lo stanziamento di cui al cap.
 7216 dello stato di previsione della spesa 1993, gia'  impegnato  con
 atti formali;
       b) quanto a lire 10 miliardi con lo stanziamento di cui al cap.
 7216 dello stato di previsione della spesa 1994.
    Al  comma 3 del medesimo art. 1 essa dispone, infine, che, per gli
 anni successivi, la residua quota  di  lire  20  miliardi  gravi  sui
 corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 1994-1996, parte 2a,
 area  4,  programma 1, progetto 1, spesa normale, spese correnti, con
 contestuale prelievo dai fondi  della  parte  1a,  servizi  generali,
 fondi di riserva e globali, sezione 15, fondi globali.
    2. - La Corte e' chiamata a decidere se detta legge violi:
       a)  l'art. 97 della Costituzione, dal momento che autorizza una
 spesa gia' prevista in bilancio,  sicche'  la  legge  stessa,  avente
 contenuto di provvedimento amMinistrativo, si appalesa non necessaria
 e  tale  da  eludere il procedimento ed i controlli tipici degli atti
 amMinistrativi;
       b) l'art. 81 della Costituzione  e  l'art.  5  della  legge  19
 maggio  1976,  n.  335,  sotto  il  profilo  della  certezza  e della
 annualita' del bilancio, essendo prevista la rateazione in  tre  anni
 di  una  spesa  ormai  verificatasi  e  la copertura della stessa con
 imputazione sui fondi globali della Regione, attingendo,  oltretutto,
 ai   fondi  propri  anziche'  alle  assegnazioni  statali  sul  fondo
 sanitario nazionale.
    3. - Le questioni non sono fondate.
    Nel  lamentare  la  violazione dell'art. 97 della Costituzione, il
 ricorrente assume che non sarebbe stata necessaria l'emanazione di un
 apposito provvedimento legislativo giacche' le  spese  oggetto  delle
 disposizioni censurate riguardano in parte spese gia' autorizzate con
 la  legge  di  bilancio 1994 (art. 13 della legge regionale 13 giugno
 1994, n. 18) e, in parte, pagamenti in conto  residui  gia'  previsti
 nel bilancio 1993 ed impegnati, a suo tempo, con atti formali.
    Quanto alla prospettata incisione dell'art. 97 della Costituzione,
 va,  in  linea generale, rammentato che, secondo la giurisprudenza di
 questa Corte, non e' preclusa alla legge ordinaria la possibilita' di
 attrarre  nella  propria  sfera  di  disciplina  oggetti  o   materie
 normalmente  affidati  all'azione  amMinistrativa (sentenza n. 62 del
 1993),  giacche'  il  divieto  di  adozione  di  leggi  a   contenuto
 particolare  e  concreto non e' desumibile dalla Costituzione (n. 143
 del 1989), mentre il giudizio di legittimita' costituzionale non puo'
 esorbitare dai limiti di un esame sulla palese irragionevolezza della
 scelta  compiuta  dal  legislatore  e  non  puo'  spingersi  fino   a
 considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della
 scelta medesima (sentenza n. 66 del 1992).
    Tanto  premesso in via di principio, si puo', peraltro, ipotizzare
 che, nel caso concreto, l'intervento del legislatore regionale, della
 cui stretta necessita' si potrebbe astrattamente dubitare, sia  stato
 sollecitato  dalla  finalita'  - come risulta dallo stesso titolo del
 provvedimento impugnato e diversamente dalle  originarie  allocazioni
 di   bilancio,   che   riguardavano   l'attuazione  della  menzionata
 convenzione - di procedere alla "definizione del  rapporto  debitorio
 con l'Italsiel", in seguito alla disdetta della convenzione medesima,
 avvenuta  con  nota  9  febbraio  1994,  come risulta dall'art. 2 del
 provvedimento impugnato.
    4. - Secondo il  ricorrente  le  modalita'  di  imputazione  e  di
 copertura della spesa sarebbero, poi, tali da violare l'art. 81 della
 Costituzione  e l'art. 5 della legge n. 335 del 1976, anzitutto sotto
 il profilo dei principi di certezza ed annualita' del bilancio.
    Al riguardo e' da osservare, in primo luogo, che  detti  principi,
 nei  limiti  in  cui  siano  evocabili  in  riferimento  ai parametri
 richiamati nel ricorso, non impediscono la ripartizione di una  spesa
 in   piu'   esercizi,   secondo  un  criterio  usuale  per  le  spese
 continuative e  pluriennali.  Ne'  il  precetto  dell'art.  81  della
 Costituzione  puo'  dirsi  violato  per  il fatto che la legge faccia
 riferimento, per la copertura,  ad  un  prelievo  dagli  stanziamenti
 relativi  ai  fondi globali. Se e' vero, infatti, che la legge n. 335
 del 1976, all'art. 13,  destina  le  risorse  del  fondo  globale  ai
 provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del
 bilancio,   essa   non   puo'   impedire  al  legislatore  regionale,
 anteriormente all'approvazione del bilancio in  cui  il  fondo  sara'
 allocato,  di  stabilire  che  una spesa, fin da oggi prevista, venga
 coperta attraverso un successivo prelievo  dal  fondo  medesimo,  con
 cio'   sostanzialmente   prevedendo   un  diverso  impiego  di  mezzi
 altrimenti destinati a confluire in esso.
    Nemmeno puo' dirsi sussistere la  violazione  dell'art.  81  della
 Costituzione  per  il  fatto  che la spesa viene posta a carico delle
 risorse proprie della regione e non  a  quelle  del  fondo  sanitario
 nazionale.
    Anche  quando  sia  previsto  l'afflusso  al bilancio regionale di
 mezzi del fondo sanitario nazionale  aventi  specifica  destinazione,
 gli equilibri cui attende l'art. 81, quarto comma, della Costituzione
 restano  salvaguardati nonostante che la legge regionale di spesa non
 si  dia  carico  di  realizzare una specifica correlazione, sul piano
 della copertura finanziario-contabile, fra entrate  e  uscite  aventi
 medesime finalita'.
    Cio'  non  contraddice,  anzi  attua,  il  principio cardine della
 contabilita' pubblica dell'assegnazione globale  delle  entrate  alle
 spese,  per  effetto  del  quale tutte le entrate, da qualunque parte
 provengano, debbono  formare  una  massa  inscindibile  di  mezzi  da
 destinare  alle  spese  iscritte  in bilancio. Tanto piu' che, per le
 regioni, come la Corte ha avuto occasione  di  rilevare  recentemente
 (sentenza  n.  277  del  1995), l'art. 21 della legge n. 335 del 1976
 dispone che tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo  dallo  Stato
 confluiscono  nel  bilancio  regionale  senza  vincolo  a  specifiche
 destinazioni, secondo  una  regola  riconfermata  nella  legislazione
 successiva  anche  delle  regioni,  tra  le quali quella della stessa
 Regione Campania, la cui legge di contabilita' (legge regionale n. 20
 del 1978) stabilisce (art. 37) che le  somme  assegnate  a  qualsiasi
 titolo  dallo  Stato  alla  Regione  confluiscono nel bilancio, salvo
 talune eccezioni, senza vincolo a specifiche destinazioni.