ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi  2  e
 3,  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  498 (Interventi urgenti in
 materia di finanza pubblica), cosi' come sostituito dall'art.  6-bis,
 del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n. 9 (Disposizioni urgenti in
 materia   sanitaria   e   socio-assistenziale),    convertito,    con
 modificazioni,  nella  legge  18  marzo  1993,  n.  67,  promosso con
 ordinanza emessa il 26  ottobre  1993  dal  Pretore  di  Brescia  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  la Casa di Riposo di Calcinato e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  653  del  registro  ordinanze  1994  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 45, prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
    Udito nella camera di consiglio del  28  giugno  1995  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Ritenuto  che  nel corso di un procedimento civile vertente fra la
 Casa di Riposo di Calcinato e l'I.N.P.S., il Pretore di Brescia,  con
 ordinanza   emessa   il   26   ottobre  1993,  pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 19 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento  agli
 artt.  3,  4,  24,  35,  38  e  97  della  Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23
 dicembre 1992, n. 498  (Interventi  urgenti  in  materia  di  finanza
 pubblica)  cosi' come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18
 gennaio 1993, n. 9  (Disposizioni  urgenti  in  materia  sanitaria  e
 socio-assistenziale),  convertito  in legge, con modificazioni, dalla
 legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui con l'escludere, per i
 contratti  qualificati  d'opera  o  per   prestazioni   professionali
 stipulati  da province, comuni, comunita' montane e loro consorzi, la
 configurabilita' di un rapporto di natura subordinata,  impedisce  al
 giudice l'accertamento della loro reale natura;
      che  nel  giudizio  avanti  a  questa  Corte  si  e'  costituito
 l'I.N.P.S. concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato che questione sostanzialmente identica e'  stata  gia'
 decisa,  con  pronuncia  di  non  fondatezza  nei  sensi  di  cui  in
 motivazione, con la sent. n. 115 del 1994, sul rilievo che "il tenore
 delle disposizioni impugnate non impone affatto  la  lettura  che  di
 essa  danno  i giudici rimettenti" in quanto la norma di cui all'art.
 13, comma 2, della legge 23  dicembre  1992,  n.  498  si  limita  ad
 escludere  che ai contratti d'opera e di prestazione professionale da
 essa  considerati  siano  estensibili  gli  obblighi  previdenziali e
 assistenziali previsti  per  il  lavoro  subordinato,  senza  percio'
 escludere  che il giudice possa qualificare diversamente il contratto
 nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in contrasto con il titolo
 contrattuale, abbia di fatto assunto i contenuti e  le  modalita'  di
 svolgimento proprie del rapporto di lavoro subordinato;
      che, pertanto, essendo venuto meno il presupposto interpretativo
 sul  quale  il  giudice  rimettente  fonda  le  proprie  censure,  la
 questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.