ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), cosi' come sostituito dall'art. 6-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra la Casa di Riposo di Calcinato e l'I.N.P.S., iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente fra la Casa di Riposo di Calcinato e l'I.N.P.S., il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993, pervenuta alla Corte costituzionale il 19 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) cosi' come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui con l'escludere, per i contratti qualificati d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunita' montane e loro consorzi, la configurabilita' di un rapporto di natura subordinata, impedisce al giudice l'accertamento della loro reale natura; che nel giudizio avanti a questa Corte si e' costituito l'I.N.P.S. concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che questione sostanzialmente identica e' stata gia' decisa, con pronuncia di non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, con la sent. n. 115 del 1994, sul rilievo che "il tenore delle disposizioni impugnate non impone affatto la lettura che di essa danno i giudici rimettenti" in quanto la norma di cui all'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 si limita ad escludere che ai contratti d'opera e di prestazione professionale da essa considerati siano estensibili gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti per il lavoro subordinato, senza percio' escludere che il giudice possa qualificare diversamente il contratto nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in contrasto con il titolo contrattuale, abbia di fatto assunto i contenuti e le modalita' di svolgimento proprie del rapporto di lavoro subordinato; che, pertanto, essendo venuto meno il presupposto interpretativo sul quale il giudice rimettente fonda le proprie censure, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.