ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del
 decreto-legge   15   novembre   1993,   n.   453,   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n.  19  (Disposizioni  in
 materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso
 con  ordinanza emessa l'8 e il 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti a
 sezioni riunite,  negli  appelli  (riuniti)  proposti  dall'Assemblea
 regionale  siciliana  ed  altri,  iscritta  al  n.  706  del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione dell'Assemblea regionale siciliana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  luglio  1995  il   Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Uditi  gli  avvocati  Giuseppe  Fazio  e  Federico  Sorrentino per
 l'Assemblea regionale siciliana;
    Ritenuto che  con  ordinanza  iscritta  al  n.  706  del  registro
 ordinanze  1994,  la  Corte  dei  conti a sezioni riunite, chiamata a
 giudicare  su  appelli  promossi  avverso  pronunce   della   Sezione
 giurisdizionale  della  Corte dei conti per la Sicilia, ha sollevato,
 in riferimento all'art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della
 Regione siciliana, questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.  453,  convertito,
 con  modificazioni,  nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni
 in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti);
      che per il giudice rimettente la norma e' incostituzionale nella
 parte in cui, istituendo le sezioni giurisdizionali centrali,  omette
 ogni  previsione  circa  la  sezione  giurisdizionale centrale per la
 Sicilia con sede in quella Regione, mentre l'art.  23  dello  Statuto
 speciale   prevede   la   costituzione   di   sezioni   degli  organi
 giurisdizionali centrali, ivi compresa la Corte dei conti;
      che si e' costituita l'Assemblea regionale siciliana, sostenendo
 la fondatezza della questione;
    Considerato che, successivamente all'ordinanza di  rimessione,  e'
 intervenuto  il  decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni
 urgenti  in  materia  di  ordinamento   della   Corte   dei   conti),
 successivamente  reiterato  con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n.
 47, con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131 (decaduti per mancata
 conversione nei termini costituzionali), e con  il  decreto-legge  28
 giugno  1995,  n.  248,  tuttora in vigore, che all'art. 1 novella la
 disposizione denunziata, facendo salvo espressamente "quanto disposto
 in attuazione dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana";
      che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti
 vanno restituiti al giudice a quo, al  quale  spetta  la  valutazione
 dell'incidenza del ius superveniens nel giudizio pendente.