ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Campania riapprovata il 2 marzo 1995 dal Consiglio regionale recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1995, depositato in cancelleria il 28 marzo 1995 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1995; Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il giudice relatore Massimo Vari; Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Ferrari per la Regione; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato il 28 marzo 1995 (Reg. ric. n. 15 del 1995), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della legge regionale della Campania, riapprovata il 2 marzo 1995, recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, dal quale discende "l'obbligo di prevedere l'entita' della spesa (anche con riguardo agli interessi passivi da affrontare per ripianare la spesa) ed i mezzi di copertura finanziaria". 2. - Costituendosi in giudizio, la Regione Campania resiste eccependo che il testo oggetto di ricorso, erroneamente reputato il medesimo di quello gia' approvato, sarebbe in realta' un nuovo testo, adeguato ai rilievi sollevati dal Governo. Si tratterebbe, pertanto, non di una riapprovazione del medesimo provvedimento, ma di una legge nuova, come risulta, oltre che dalla testuale espressione adottata dal Presidente del Consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995, anche dalla circostanza che la delibera non e' stata riapprovata a maggioranza assoluta. L'asserita violazione dell'art. 81 della Costituzione sarebbe insussistente, dal momento che nella legge impugnata risultano determinati la somma della maggiore spesa, il modo per provvedere al ripiano, il mezzo per estinguere l'anticipazione, il termine dell'estinzione, la forma della copertura. 3.- In prossimita' dell'udienza, la difesa erariale ha presentato una memoria per contrastare le eccezioni della difesa regionale osservando: a) "non e' esatto" che la legge riapprovata sia "nuova" rispetto a quella approvata con la prima deliberazione, contenendo appena "precisazioni non innovative ma al piu' integrative e specificative"; b) il fatto che la nuova deliberazione sia stata adottata a maggioranza semplice non puo' costituire indice della sua novita', ma semmai della "inidoneita' di tale approvazione a far acquisire al testo approvato forza e valore di legge"; c) pur potendosi dubitare della ammissibilita' della denunzia del testo riapprovato a maggioranza semplice avanti a questa Corte, sembra preferibile la soluzione affermativa, atteso che la legge n. 87 del 1953 (art. 31, comma 1) "non indica, come necessario presupposto per l'impugnazione, l'approvazione a maggioranza assoluta" e che detta circostanza non puo' costituire "una preclusione processuale"; d) la legge impugnata, mentre indica, all'art. 1, comma 1, l'entita' della maggiore spesa da ripianare, "non quantifica gli oneri accessori per interessi passivi", ne' indica i mezzi di copertura e, all'art. 1, comma 2, prevede, a copertura, "modalita' del tutto generiche ed imprecise". Considerato in diritto 1. - Il presente giudizio di legittimita' costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha per oggetto la legge regionale della Campania, riapprovata dal Consiglio regionale il 2 marzo 1995, recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". Il provvedimento impugnato, dopo aver previsto (art. 1, comma 1) che la Giunta regionale e' autorizzata a ripianare la maggiore spesa farmaceutica di lire 120 miliardi accertata per l'anno 1992 nella Provincia di Salerno, "con anticipazione di cassa sulle giacenze disponibili presso la propria Tesoreria", dispone (comma 2) che "la predetta anticipazione di cassa verra' estinta entro il 31 dicembre 1995 con l'accensione di mutuo di pari importo con oneri a carico della Regione a decorrere dal 1 gennaio 1996 che troveranno copertura negli stati di previsione della spesa del bilancio 1996 e successivi utilizzando quota parte delle risorse finanziarie libere della Regione". 2. - In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione sollevata dalla Regione resistente, nel senso che il ricorso sarebbe inammissibile trattandosi non di riapprovazione del medesimo testo legislativo, ma di una legge nuova. L'eccezione non e' fondata. Secondo la piu' recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 359 del 1994 e 497 del 1992), ai fini dell'impugnazione prevista dall'art. 127 della Costituzione, nonche' dei relativi termini e modalita', deve considerarsi come "non nuova" una legge regionale rinviata che, in sede di riesame, sia stata modificata dal Consiglio regionale esclusivamente nelle disposizioni interessate dal rinvio ovvero in parti prive di valore prescrittivo (preambolo, formula promulgativa); mentre, sempreche' si resti nell'ambito di un medesimo procedimento legislativo, una legge regionale rinviata va considerata come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nell'ipotesi (inversa) in cui il legislatore, in sede di riesame, abbia apportato modificazioni, ovviamente comportanti mutamenti del significato normativo, dirette ad inserirsi in parti diverse rispetto a quelle censurate o, comunque, dirette ad incidere su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo. Nel caso di specie le modificazioni attengono alle parti censurate di un testo legislativo che e' stato riapprovato dal Consiglio regionale in una seduta che recava all'ordine del giorno, come risulta dal relativo verbale in data 2 marzo 1995, il "riesame del provvedimento legislativo concernente il ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". E questo dopo che, in sede di rinvio, era stata rilevata la mancata quantificazione degli oneri per interessi e la non conformita' all'art. 81 della Costituzione delle modalita' di copertura della spesa. Si deve, d'altro canto, convenire con il ricorrente che la riapprovazione della legge a maggioranza semplice non e' di per se' ostativa alla proposizione del gravame, in quanto, ad opinare diversamente, una ipotesi, quale quella di cui al presente ricorso, si dovrebbe considerare sottratta al giudizio in via principale davanti a questa Corte. 3. - Va rilevato, piuttosto, che la mancata riapprovazione della legge con la maggioranza richiesta dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sebbene non sia stata dedotta come motivo di ricorso, ha formato oggetto di contestazione e discussione fra le parti. In relazione a cio', la Corte ritiene che a prescindere dalla questione della lamentata violazione dell'art. 81 della Costituzione - per la quale invero di non poco peso appaiono le censure di inadeguata quantificazione e copertura degli oneri avanzate dal ricorrente - quel che assume qui preminente rilievo e' il vizio derivante dal mancato rispetto del gia' menzionato art. 127, quarto comma, della Costituzione. Cio' che vale a comportare, di per se' ed a prescindere da ogni altra considerazione, la declaratoria di illegittimita' della legge impugnata.