ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Campania  riapprovata il 2 marzo 1995 dal Consiglio regionale recante
 "Ripiano  della  maggiore  spesa  farmaceutica   verificatasi   nella
 Provincia  di  Salerno  nell'anno  1992",  promosso  con  ricorso del
 Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22  marzo  1995,
 depositato  in  cancelleria il 28 marzo 1995 ed iscritto al n. 15 del
 registro ricorsi 1995;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
    Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il giudice relatore
 Massimo Vari;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il  ricorrente,  e
 l'avvocato Sergio Ferrari per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso depositato il 28 marzo 1995 (Reg. ric. n. 15 del
 1995), il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato,  in
 riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale della legge regionale della Campania, riapprovata il 2
 marzo  1995,  recante  "Ripiano  della  maggiore  spesa  farmaceutica
 verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992".  Secondo  il
 ricorrente,  il  provvedimento  impugnato  sarebbe  in  contrasto con
 l'art. 81  della  Costituzione,  dal  quale  discende  "l'obbligo  di
 prevedere  l'entita'  della  spesa (anche con riguardo agli interessi
 passivi da affrontare per ripianare la spesa) ed i mezzi di copertura
 finanziaria".
    2. -  Costituendosi  in  giudizio,  la  Regione  Campania  resiste
 eccependo  che  il testo oggetto di ricorso, erroneamente reputato il
 medesimo di quello gia' approvato, sarebbe in realta' un nuovo testo,
 adeguato ai rilievi sollevati dal Governo. Si tratterebbe,  pertanto,
 non di una riapprovazione del medesimo provvedimento, ma di una legge
 nuova,  come  risulta,  oltre che dalla testuale espressione adottata
 dal Presidente del Consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995,
 anche dalla circostanza che la delibera non e'  stata  riapprovata  a
 maggioranza   assoluta.  L'asserita  violazione  dell'art.  81  della
 Costituzione sarebbe  insussistente,  dal  momento  che  nella  legge
 impugnata  risultano  determinati  la  somma della maggiore spesa, il
 modo  per  provvedere   al   ripiano,   il   mezzo   per   estinguere
 l'anticipazione,   il   termine   dell'estinzione,   la  forma  della
 copertura.
    3.- In prossimita' dell'udienza, la difesa erariale ha  presentato
 una  memoria  per  contrastare  le  eccezioni  della difesa regionale
 osservando:
       a) "non  e'  esatto"  che  la  legge  riapprovata  sia  "nuova"
 rispetto  a  quella  approvata con la prima deliberazione, contenendo
 appena  "precisazioni  non  innovative  ma  al  piu'  integrative   e
 specificative";
       b)  il  fatto  che  la nuova deliberazione sia stata adottata a
 maggioranza semplice non puo' costituire indice della sua novita', ma
 semmai della "inidoneita' di tale approvazione  a  far  acquisire  al
 testo approvato forza e valore di legge";
       c)  pur  potendosi dubitare della ammissibilita' della denunzia
 del testo riapprovato a maggioranza semplice avanti a  questa  Corte,
 sembra  preferibile  la soluzione affermativa, atteso che la legge n.
 87  del  1953  (art.  31,  comma  1)  "non  indica,  come  necessario
 presupposto   per   l'impugnazione,   l'approvazione   a  maggioranza
 assoluta"  e  che  detta  circostanza  non   puo'   costituire   "una
 preclusione processuale";
       d)  la  legge  impugnata,  mentre  indica, all'art. 1, comma 1,
 l'entita' della maggiore spesa  da  ripianare,  "non  quantifica  gli
 oneri  accessori  per  interessi  passivi",  ne'  indica  i  mezzi di
 copertura e, all'art. 1, comma 2, prevede,  a  copertura,  "modalita'
 del tutto generiche ed imprecise".
                        Considerato in diritto
    1. - Il presente giudizio di legittimita' costituzionale, promosso
 dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri, ha per oggetto la legge
 regionale della Campania, riapprovata dal Consiglio  regionale  il  2
 marzo  1995,  recante  "Ripiano  della  maggiore  spesa  farmaceutica
 verificatasi  nella  Provincia  di  Salerno   nell'anno   1992".   Il
 provvedimento  impugnato, dopo aver previsto (art. 1, comma 1) che la
 Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  ripianare  la  maggiore  spesa
 farmaceutica  di  lire  120  miliardi accertata per l'anno 1992 nella
 Provincia di Salerno, "con  anticipazione  di  cassa  sulle  giacenze
 disponibili  presso  la propria Tesoreria", dispone (comma 2) che "la
 predetta anticipazione di cassa verra' estinta entro il  31  dicembre
 1995  con  l'accensione  di  mutuo di pari importo con oneri a carico
 della  Regione  a  decorrere  dal  1›  gennaio  1996  che  troveranno
 copertura  negli  stati di previsione della spesa del bilancio 1996 e
 successivi utilizzando quota parte delle risorse  finanziarie  libere
 della Regione".
    2. - In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione sollevata dalla
 Regione  resistente,  nel  senso che il ricorso sarebbe inammissibile
 trattandosi non di riapprovazione del medesimo testo legislativo,  ma
 di una legge nuova.
    L'eccezione non e' fondata.
    Secondo  la  piu' recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze
 nn. 359 del 1994 e 497 del 1992), ai fini dell'impugnazione  prevista
 dall'art.  127  della  Costituzione,  nonche'  dei relativi termini e
 modalita', deve considerarsi come "non  nuova"  una  legge  regionale
 rinviata  che, in sede di riesame, sia stata modificata dal Consiglio
 regionale esclusivamente nelle disposizioni  interessate  dal  rinvio
 ovvero  in  parti  prive  di  valore prescrittivo (preambolo, formula
 promulgativa); mentre, sempreche' si resti nell'ambito di un medesimo
 procedimento legislativo, una legge regionale rinviata va considerata
 come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nell'ipotesi
 (inversa) in cui il legislatore, in sede di riesame, abbia  apportato
 modificazioni,   ovviamente  comportanti  mutamenti  del  significato
 normativo, dirette ad inserirsi in parti diverse  rispetto  a  quelle
 censurate  o,  comunque,  dirette  ad  incidere  su  disposizioni non
 interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo.
    Nel caso di specie le modificazioni attengono alle parti censurate
 di un testo  legislativo  che  e'  stato  riapprovato  dal  Consiglio
 regionale  in  una  seduta  che  recava  all'ordine  del giorno, come
 risulta dal relativo verbale in data 2 marzo 1995,  il  "riesame  del
 provvedimento legislativo concernente il ripiano della maggiore spesa
 farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992".
 E  questo  dopo che, in sede di rinvio, era stata rilevata la mancata
 quantificazione degli  oneri  per  interessi  e  la  non  conformita'
 all'art.  81  della  Costituzione  delle modalita' di copertura della
 spesa.
    Si deve,  d'altro  canto,  convenire  con  il  ricorrente  che  la
 riapprovazione  della  legge a maggioranza semplice non e' di per se'
 ostativa  alla  proposizione  del  gravame,  in  quanto,  ad  opinare
 diversamente,  una  ipotesi, quale quella di cui al presente ricorso,
 si dovrebbe considerare  sottratta  al  giudizio  in  via  principale
 davanti a questa Corte.
    3.  -  Va rilevato, piuttosto, che la mancata riapprovazione della
 legge con la maggioranza richiesta dall'art. 127, quarto comma, della
 Costituzione, sebbene non sia stata dedotta come motivo  di  ricorso,
 ha formato oggetto di contestazione e discussione fra le parti.
    In  relazione  a  cio',  la  Corte ritiene che a prescindere dalla
 questione della lamentata violazione dell'art. 81 della  Costituzione
 -  per  la  quale  invero  di  non  poco  peso appaiono le censure di
 inadeguata quantificazione  e  copertura  degli  oneri  avanzate  dal
 ricorrente  -  quel  che  assume  qui  preminente rilievo e' il vizio
 derivante dal mancato rispetto del gia' menzionato art.  127,  quarto
 comma,  della Costituzione. Cio' che vale a comportare, di per se' ed
 a prescindere  da  ogni  altra  considerazione,  la  declaratoria  di
 illegittimita' della legge impugnata.