ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2951 del codice
 civile promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1994 dalla Corte di
 cassazione  sul  ricorso  proposto da Rocca Raffaele contro la s.r.l.
 Valdata Laterizi Prefabbricati,  iscritta  al  n.  230  del  registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  28  giugno  1995  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Raffaele Rocca
 contro  la  S.r.l.  Valdata Laterizi Prefabbricati per l'annullamento
 della sentenza del Tribunale di  Voghera  14  aprile  1991-27  aprile
 1992,  la  Corte  di  cassazione,  con  ordinanza  del 13 maggio 1994
 (pervenuta  a  questa  Corte  il  10  aprile  1995), ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2951  cod.  civ.,  "nella parte in cui non
 prevede che la norma non trovi applicazione in ipotesi  di  trasporto
 eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato".
     Nella  specie  il  ricorrente ha svolto negli anni 1984-1987, con
 organizzazione prevalentemente personale, prestazioni continuative di
 autotrasporto  di  cose  per  conto  della  detta  societa'.   Avendo
 percepito  corrispettivi inferiori alla tariffa minima legale fissata
 dai decreti ministeriali previsti dall'art. 53 della legge  6  giugno
 1974, n. 298, ha domandato la condanna della committente al pagamento
 delle differenze. La domanda, accolta dal Pretore in veste di giudice
 del  lavoro,  e'  stata  invece  respinta  dal  giudice di appello in
 conformita' dell'eccezione di  prescrizione  opposta  dalla  societa'
 convenuta ai sensi dell'art. 2951 cod. civ.
    2.  - La Corte di cassazione condivide la valutazione del rapporto
 dedotto nel giudizio a quo come un caso di lavoro parasubordinato, ma
 ritiene che la tendenza ad estendere ai rapporti di cui all'art. 409,
 n. 3, cod. proc. civ. talune norme di diritto del lavoro  sostanziale
 non   possa   spingersi,  sul  piano  ermeneutico,  fino  a  ritenere
 applicabile l'art. 2948, n. 4, cod. civ., anziche' l'art. 2951.
    Questo  stato  di  diritto   e'   sospettato   di   illegittimita'
 costituzionale  per contrarieta': a) all'art. 3 Cost., coordinato con
 l'art.  35,  primo  comma,  Cost.,  perche'   riserva   il   medesimo
 trattamento a fattispecie "ontologicamente diverse", la prima formata
 da  "un  comune contratto civilistico stipulato tra parti con parita'
 sostanziale fra loro", la  seconda  costituita  da  un  rapporto  fra
 soggetti  dei  quali uno si trova in una posizione di "subordinazione
 socio-economica"  all'altro  e,  come  tale,  merita   una   speciale
 protezione  analoga a quella dei prestatori di lavoro subordinato; b)
 all'art.  24  Cost.  perche'  "l'imposizione  di  un  termine   breve
 pregiudica la tutela giudiziale di un soggetto che, per conservare la
 continuita'  del  rapporto nonostante l'autonomia organizzativa della
 propria prestazione,  e'  inverosimile  che  possa  nell'immediatezza
 richiedere la tutela del proprio diritto al giusto corrispettivo".
    3. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il    Presidente    del   Consiglio   dei   ministri,   rappresentato
 dall'Avvocatura dello Stato, concludendo  per  una  dichiarazione  di
 inammissibilita' o di infondatezza della questione.
    Ad avviso dell'interveniente, se si ritiene che il rapporto di cui
 si  controverte  non  sia  sussumibile sotto la fattispecie dell'art.
 2951 cod. civ., va  individuata,  direttamente  o  per  analogia,  la
 normativa  applicabile  nell'ambito  della disciplina del rapporto di
 lavoro  subordinato,  onde  non   si   pone   alcuna   questione   di
 costituzionalita'  dell'art.  2951  cod.  civ.,  ma  solo un problema
 interpretativo.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Corte  di   cassazione   sospetta   di   illegittimita'
 costituzionale l'art. 2951 cod. civ., "nella parte in cui non prevede
 che  la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito
 in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato".
    2. - La questione non e' fondata.
    La  qualificazione  del  rapporto  dedotto nel giudizio a quo come
 lavoro "parasubordinato", nel senso dell'art. 409, n. 3,  cod.  proc.
 civ.,  significa  che  le  parti  hanno  stipulato un unico contratto
 avente  per  oggetto  prestazioni  continuative   o   periodiche   di
 trasporto,   coordinate   con   l'organizzazione   produttiva   e  di
 commercializzazione dei prodotti dell'impresa committente,  e  quindi
 in  misura  tale  da  costituire  una  fonte  importante  del reddito
 complessivo del vettore. Ma cio' non toglie che il  rapporto  rimanga
 nello  schema  del  contratto  di  trasporto e soggetto alla relativa
 disciplina sostanziale.
    La stessa Corte di cassazione, nella sentenza  n.  2426  del  1995
 pronunciata  in  un  caso analogo, ha ritenuto rilevante la categoria
 della parasubordinazione "ai soli fini  processuali,  e  non  a  fini
 sostanziali".  Non soltanto essa non fornisce un criterio ermeneutico
 di estensione a questi rapporti, che  restano  nell'area  del  lavoro
 autonomo,  di discipline materiali proprie del lavoro subordinato, ma
 neppure   consente   di   trarne    argomento    di    illegittimita'
 costituzionale,  per  contrarieta' al principio di eguaglianza, delle
 disparita' di trattamento. Di  conseguenza  non  e'  violato  nemmeno
 l'art. 35 Cost., il quale non esclude forme diverse di tutela secondo
 la varia natura dei rapporti in cui l'attivita' di lavoro e' dedotta.
    Infine non puo' dirsi offeso l'art. 24 Cost. L'argomento addotto a
 sostegno  di  tale censura e' evidentemente mutuato dalla sentenza n.
 63 del 1966 di questa Corte, la quale, peraltro, ne ha fatto  uso  in
 riferimento  a  parametri  costituzionali  diversi  e  in funzione di
 tutt'altra questione, concernente la  decorrenza  della  prescrizione
 durante il rapporto, non il termine della medesima, la cui fissazione
 appartiene strettamente al potere discrezionale del legislatore.
    3.   -  L'irrilevanza  del  carattere  di  parasubordinazione  del
 rapporto, ai fini del  termine  di  prescrizione,  e'  indirettamente
 confermata  dall'art.  2,  comma  1,  del d.-l. 29 marzo 1993, n. 82,
 convertito nella legge  27  maggio  1993,  n.  162,  che,  in  deroga
 all'art.  2951  cod.  civ., ha esteso la prescrizione quinquennale ai
 diritti derivanti dai contratti di autotrasporto di  cose  per  conto
 terzi  stipulati  successivamente  alla data di entrata in vigore del
 decreto, quando siano soggetti  al  sistema  di  tariffe  a  forcella
 istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.
    Criterio  di  applicazione  del  nuovo  termine  prescrizionale e'
 esclusivamente l'inclusione del contratto nell'ambito  normativo  del
 detto  sistema  di  determinazione  delle  tariffe,  si  tratti di un
 contratto avente per oggetto un'unica prestazione di trasporto ovvero
 di un contratto  a  esecuzione  continuata  o  periodica  avente  per
 oggetto  una  pluralita'  di  prestazioni  ripartite nel tempo, e nel
 secondo caso indipendentemente  dalla  presenza  nel  rapporto  degli
 altri elementi che connotano la parasubordinazione.