ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato
 il 25 novembre 1994, depositato in Cancelleria il 1›  dicembre  1994,
 per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  del  decreto del
 Ministro dei trasporti e della navigazione 20  luglio  1994,  n.  550
 (Regolamento  recante disciplina dello sci nautico in acque interne),
 ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 1994;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
    Uditi  l'avvocato  Gustavo  Romanelli  per  la  Regione Piemonte e
 l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso ritualmente notificato e  depositato  la  Regione
 Piemonte  ha  proposto  conflitto di attribuzione nei confronti dello
 Stato, in riferimento al decreto del Ministro dei trasporti  e  della
 navigazione  20  luglio  1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina
 dello sci nautico in acque interne), chiedendo si  dichiari  che  non
 spetta  allo  Stato,  e  per  esso  al Ministro dei trasporti e della
 navigazione, regolamentare l'attivita' di sci nautico nelle acque dei
 laghi  regionali,  materia   compresa   nella   navigazione   lacuale
 rientrante  nelle  attribuzioni normative ed amministrative conferite
 alle  regioni  dagli  artt.  117  e  118  della  Costituzione,  e  di
 conseguenza l'annullamento del regolamento impugnato.
    La  Regione  Piemonte  osserva  che il regolamento denunciato come
 invasivo presenta un contenuto  piu'  ampio  del  precedente  decreto
 adottato  dal  Ministro dei trasporti il 18 settembre 1986, il quale,
 disciplinando l'esercizio dello sci nautico nelle idrovie interne, si
 limitava  a  regolamentare il riconoscimento dell'idoneita' al traino
 dei mezzi nautici e le modalita' dell'apposita annotazione sulle rel-
 ative licenze di navigazione.
    Il regolamento denunciato, invece, ampliando la  materia  trattata
 senza  tener  conto  delle  competenze  normative  ed  amministrative
 regionali, avrebbe compresso con una nuova  disciplina  di  dettaglio
 l'autonomia  della  Regione,  che  ha gia' provveduto ad adottare una
 propria regolamentazione per la  navigazione  nei  laghi  piemontesi,
 esercitando  le  competenze  trasferite  con  l'art.  5 del d.P.R. 14
 gennaio 1972, n. 5 e con l'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
 In particolare la Regione -  richiamando  i  decreti  del  Presidente
 della  Giunta  regionale  4  maggio 1992, n. 1992, 1› luglio 1992, n.
 2906 e 17 giugno 1992, n. 2685 - afferma di avere  gia'  disciplinato
 la navigazione nei laghi di Avigliana, Mergozzo, Orta e Viverone, nei
 quali  sarebbe  del  tutto  precluso l'esercizio dello sci d'acqua se
 trovasse  ora  attuazione  il  regolamento   statale.   Quest'ultimo,
 difatti, delimita in maniera fissa e predeterminata per tutti i laghi
 l'area  che puo' essere destinata all'attivita' di sci nautico, senza
 tener conto della specificita' delle diverse situazioni.  L'esercizio
 della  stessa  attivita'  sarebbe  invece consentito dalla disciplina
 regionale che, nel pieno rispetto delle esigenze di  sicurezza  e  di
 tutela  ambientale,  delimita  gli  spazi  destinati allo sci d'acqua
 secondo  indicazioni  cartografiche  specificamente  determinate  per
 ciascun lago.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  affermando che e' priva di fondamento la denuncia di indebita
 invasione delle attribuzioni regionali.
    L'Avvocatura,   richiamando    i    principi    enunciati    dalla
 giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 214 del 1985), esclude che
 il  regolamento  denunciato  possa esplicare efficacia nell'ambito di
 quelle regioni  che,  come  il  Piemonte,  hanno  gia'  provveduto  a
 disciplinare, nell'esercizio delle attribuzioni loro spettanti in una
 materia di competenza concorrente, la pratica dello sci nautico nelle
 acque interne al rispettivo territorio.
                        Considerato in diritto
    1. - Il conflitto di attribuzione ha ad oggetto il regolamento che
 disciplina  lo sci nautico in acque interne, adottato con decreto del
 Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio  1994,  n.  550.
 Esso, abrogando il precedente decreto ministeriale 18 settembre 1986,
 e'  diretto  ad  uniformare, con opportuni adattamenti, la disciplina
 dello sci nautico in acque  interne  a  quella  vigente  nelle  acque
 marittime.  In  particolare il regolamento stabilisce il tempo in cui
 tale attivita' e'  consentita,  i  requisiti  dei  conduttori  e  dei
 natanti,  la  delimitazione  degli  spazi e le modalita' con le quali
 devono  avvenire  la  partenza  ed  il  rientro,  le  condizioni  per
 l'esercizio  dello  sci  nautico, specificamente per conto terzi o da
 societa' sportive.
    La Regione  Piemonte  denuncia  il  regolamento  statale  perche',
 incidendo  su aspetti di interesse esclusivamente locale, invaderebbe
 competenze  normative  ed  amministrative  regionali  in  materia  di
 navigazione  lacuale.  In  contrasto  con  gli  artt. 117 e 118 della
 Costituzione, sarebbero toccate funzioni gia' trasferite alle regioni
 a  statuto  ordinario  dall'art. 5 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e
 dall'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.  La  regolamentazione
 statale  si  sovrapporrebbe  a  quella  della  Regione,  che  ha gia'
 provveduto a disciplinare la  navigazione  e  l'esercizio  dello  sci
 nautico nelle acque dei laghi compresi nel territorio regionale.
    2.  -  I  termini  del conflitto, delimitati dal ricorso che lo ha
 promosso, riguardano esclusivamente il  contenuto  sostanziale  della
 disciplina adottata con il regolamento di cui al decreto ministeriale
 n. 550 del 1994, in una materia legata a specifiche situazioni locali
 e  rimessa  in  base  agli  artt.  117  e 118 della Costituzione alla
 competenza  concorrente  delle  regioni,  chiamate  ad  apprezzare  e
 disciplinare le peculiarita' della navigazione interna (cfr. sentenze
 n. 216 del 1993 e n. 478 del 1991).
    Il   conflitto   presuppone,  inoltre,  che  le  disposizioni  del
 regolamento siano applicabili anche alla Regione Piemonte.
    3. - Il decreto impugnato  non  si  configura,  sotto  il  profilo
 formale  e  sostanziale,  come atto di indirizzo e coordinamento. Pur
 investendo profili attinenti alla sicurezza dei mezzi, a modalita' di
 esercizio dell'attivita' ed alla competenza di chi vi  e'  addetto  -
 aspetti  che  possono  richiedere  indirizzi  unitari  e  criteri  di
 valutazione omogenei sul territorio nazionale -, il regolamento detta
 una disciplina di dettaglio che involge  competenze  normative  della
 Regione.  In  tal  caso  la  disciplina  statale  puo' solo integrare
 transitoriamente  l'ordinamento  ed  assumere  carattere  suppletivo,
 valendo se e fin quando vi sia inerzia della Regione nel disciplinare
 con proprie norme lo stesso oggetto (sentenze n. 49 del 1991 e n. 165
 del 1989).
    Le   disposizioni  dettate  con  il  regolamento  denunciato  come
 invasivo sono modellate sulle norme vigenti per  lo  sci  nautico  in
 acque  marittime  ed  offrono una compiuta disciplina di riferimento,
 idonea ad operare in assenza di norme regionali. In questo settore si
 e' ritenuto  necessario  garantire  che  vi  sia  in  ogni  caso  una
 regolamentazione,   trattandosi   di  un'attivita'  che  richiede  il
 rispetto di regole di comportamento  dirette  anche  a  garantire  la
 sicurezza di chi pratica lo sci nautico e dei terzi.
    La   disciplina  statale  denunciata  come  invasiva  puo'  essere
 qualificata  come  suppletiva.  In  quanto  tale,  essa  e'  efficace
 soltanto per il tempo in cui le regioni non provvedano a disciplinare
 autonomamente  la  materia e non puo' operare dove, come in Piemonte,
 sia stata emanata una specifica  regolamentazione  regionale.  Manca,
 quindi,  la  denunciata  invasivita'  ed il conflitto di attribuzione
 deve essere dichiarato inammissibile.