ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38  del  d.P.R.
 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere
 e  perito  commerciale),  promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre
 1994 dal Collegio dei  ragionieri  della  Provincia  di  Livorno  nel
 procedimento disciplinare nei confronti di Ragazzi Giovanni, iscritta
 al  n.  190  del  registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 15,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1995;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 luglio 1995 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto che nel corso di un procedimento  disciplinare  a  carico
 del rag. Giovanni Ragazzi, il Collegio dei ragionieri della Provincia
 di  Livorno,  con  ordinanza  emessa  in  data  25  ottobre  1994, ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre  1953,
 n.  1068  (Ordinamento  della  professione  di  ragioniere  e  perito
 commerciale);
      che  a  parere del Collegio rimettente la persistente vigenza di
 una norma di contenuto identico ad altra (art. 38 d.P.R.  27  ottobre
 1953,  n.  1067),  gia'  dichiarata  costituzionalmente  illegittima,
 determinerebbe un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  fra  i
 dottori  commercialisti  che,  per  effetto  della  caducazione della
 citata  norma  non  sono  piu'  soggetti  all'automatica   radiazione
 dall'albo   a  seguito  di  condanna  penale,  ed  i  ragionieri  che
 continuano, invece, ad essere assoggettati a tale grave sanzione;
      che nel giudizio avanti a questa Corte non si e'  costituita  la
 parte privata, ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
    Considerato   che,   come   correttamente  rilevato  dal  Collegio
 rimettente, questa Corte,  con  la  sentenza  n.  158  del  1990,  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di  una  norma (art. 38
 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067) del tutto identica  a  quella  della
 cui legittimita' costituzionale ora si dubita;
      che,  tuttavia,  la  presente  questione risulta sollevata da un
 collegio  locale  dei  ragionieri  al  quale,  secondo  la   costante
 giurisprudenza  di questa Corte (cfr. ord. n. 113 del 1990, sentenza.
 n. 110 del 1967 e, in motivazione, sentenza. n. 114  del  1970),  non
 puo'  essere  riconosciuta  natura  giurisdizionale,  dovendo  questa
 essere attribuita solo ai Collegi o Consigli nazionali  degli  ordini
 professionali;
      che,  pertanto,  non  potendo  essere  riconosciuta  al Collegio
 rimettente la legittimazione a sollevare  questioni  di  legittimita'
 costituzionale,  questa Corte non puo' prendere in esame la questione
 di costituzionalita' proposta ne' puo', ex art.  27  della  legge  11
 marzo   1953,   n.  87,  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
 derivata di  altre  disposizioni  non  oggetto  di  impugnazione  nel
 giudizio   a   suo   tempo   conclusosi   con   la   declaratoria  di
 incostituzionalita'; ne', infine,  puo'  essere  presa  in  esame  in
 questa  situazione  processuale  la  delicata  problematica giuridica
 concernente la possibilita' della eventuale disapplicazione, da parte
 della   pubblica   amministrazione,   di   una   norma    palesemente
 incostituzionale,  in  quanto  del tutto sovrapponibile ad altra gia'
 caducata, ma non ancora formalmente dichiarata tale;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.