ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno nel procedimento disciplinare nei confronti di Ragazzi Giovanni, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto che nel corso di un procedimento disciplinare a carico del rag. Giovanni Ragazzi, il Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno, con ordinanza emessa in data 25 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale); che a parere del Collegio rimettente la persistente vigenza di una norma di contenuto identico ad altra (art. 38 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067), gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento fra i dottori commercialisti che, per effetto della caducazione della citata norma non sono piu' soggetti all'automatica radiazione dall'albo a seguito di condanna penale, ed i ragionieri che continuano, invece, ad essere assoggettati a tale grave sanzione; che nel giudizio avanti a questa Corte non si e' costituita la parte privata, ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, come correttamente rilevato dal Collegio rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 158 del 1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una norma (art. 38 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067) del tutto identica a quella della cui legittimita' costituzionale ora si dubita; che, tuttavia, la presente questione risulta sollevata da un collegio locale dei ragionieri al quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ord. n. 113 del 1990, sentenza. n. 110 del 1967 e, in motivazione, sentenza. n. 114 del 1970), non puo' essere riconosciuta natura giurisdizionale, dovendo questa essere attribuita solo ai Collegi o Consigli nazionali degli ordini professionali; che, pertanto, non potendo essere riconosciuta al Collegio rimettente la legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale, questa Corte non puo' prendere in esame la questione di costituzionalita' proposta ne' puo', ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarare l'illegittimita' costituzionale derivata di altre disposizioni non oggetto di impugnazione nel giudizio a suo tempo conclusosi con la declaratoria di incostituzionalita'; ne', infine, puo' essere presa in esame in questa situazione processuale la delicata problematica giuridica concernente la possibilita' della eventuale disapplicazione, da parte della pubblica amministrazione, di una norma palesemente incostituzionale, in quanto del tutto sovrapponibile ad altra gia' caducata, ma non ancora formalmente dichiarata tale; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.