ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30, commi 2, 3 e 7 e dell'art. 33 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1995; Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli avv.ti Francesco Torre e Laura Ingargiola per la Regione; Ritenuto in fatto 1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 30, commi 2, 3 e 7 nonche' l'art. 33 della delibera legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate, nel prevedere assunzioni a tempo indeterminato di personale precario dei consorzi di bonifica e dell'Ente di sviluppo agricolo subordinandole a determinati requisiti, darebbero vita a ingiustificate disparita' di trattamento. Le stesse disposizioni, inoltre, autorizzerebbero assunzioni nominative, precluse dall'art. 51 Cost., assunzioni che, costituendo un ammortizzatore sociale che trascura completamente le necessita' funzionali degli enti destinati ad accogliere il personale in questione, violerebbero altresi' il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. 2. - La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame della Corte. La Regione, infatti, sostiene che la normativa regionale impugnata e' frutto di una scelta discrezionale del legislatore regionale, sindacabile, come tale, solo se arbitraria ed illogica. Essa osserva, inoltre, che la pretesa disparita' di trattamento trova adeguata giustificazione nella diversita' delle situazioni disciplinate e che, infine, l'assunzione a tempo indeterminato del personale in questione, e' la logica conseguenza del fatto che gli enti destinatari del personale medesimo non hanno potuto per lungo tempo assumere personale. 3. - Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, la Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio 1995, n. 45), ma nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e' stata anche pubblicata la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in materia di personale regionale e degli enti locali; processi di mobilita' degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che dispone l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate. 4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Considerato in diritto Oggetto del ricorso di legittimita' costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono l'art. 30, commi 2, 3 e 7 e l'art. 33 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate, sin dal loro inizio, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, ne' sono in grado di produrne in alcun modo dal momento che la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e' coeva a quella della legge regionale che ne ha disposto l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48). Di conseguenza, in conformita' alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.