ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6  della
 delibera  legislativa  approvata  il  7  aprile  1995  dall'Assemblea
 regionale siciliana (Proroga termine convenzioni legge 1› marzo 1986,
 n.  64.  Interventi  in  favore dei comuni della provincia di Catania
 colpiti dalle piogge alluvionali dei  giorni  12  e  13  marzo  1995.
 Disposizioni varie), promosso con ricorso del Commissario dello Stato
 per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in
 cancelleria  il  22  aprile  1995  ed  iscritto al n. 30 del registro
 ricorsi 1995;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  luglio  1995  il   Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli
 avv.ti Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana ha
 impugnato l'art. 6 della delibera legislativa approvata il  7  aprile
 1995  (Proroga  termine  convenzioni  legge  1›  marzo  1986,  n. 64.
 Interventi in favore dei comuni della provincia  di  Catania  colpiti
 dalle  piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni
 varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
    Secondo il  ricorrente,  la  disposizione  impugnata,  modificando
 irragionevolmente  i  criteri di determinazione del prezzo di vendita
 degli alloggi della Regione occupati dagli  appartenenti  alle  forze
 dell'ordine,  nel senso di prevedere un prezzo notevolmente inferiore
 a quello d'acquisto nonche'  al  valore  di  mercato,  violerebbe  il
 principio   costituzionale   del   buon   andamento   della  pubblica
 amministrazione.
    2. - La Regione Siciliana, costituitasi in  giudizio,  chiede  che
 sia dichiarata la non fondatezza della questione sottoposta all'esame
 della Corte.
    Secondo  la  resistente,  infatti,  la  disposizione impugnata, in
 quanto vo'lta a realizzare  un  tangibile  riconoscimento  del  ruolo
 svolto  in  Sicilia  dalle forze dell'ordine impegnate in prima linea
 nella lotta  contro  la  mafia,  non  sarebbe  in  contrasto  con  il
 parametro costituzionale invocato.
    3. - Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 19
 maggio  1995  e' stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale
 18 maggio 1995,  n.  42)  omettendo  di  includervi  la  disposizione
 oggetto della presente impugnativa.
    Successivamente  la  disposizione  impugnata  e'  stata dichiarata
 "abrogata" dalla legge regionale 25 maggio 1995, n.  48  (Abrogazione
 di  norme  in  materia  di:  personale regionale e degli enti locali;
 processi di mobilita' degli operatori della formazione professionale;
 garanzie occupazionali per il personale dei consorzi  di  bonifica  e
 dell'ESA;  alloggi  delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli
 circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia;  provvedimenti
 in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).
    4.  - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe
 le parti hanno chiesto che sia  dichiarata  cessata  la  materia  del
 contendere.
                        Considerato in diritto
    Oggetto del ricorso di legittimita' costituzionale del Commissario
 dello  Stato  e'  l'art.  6 della delibera legislativa approvata il 7
 aprile 1995 (Proroga termine convenzioni legge 1› marzo 1986, n.  64.
 Interventi  in  favore  dei comuni della provincia di Catania colpiti
 dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995.  Disposizioni
 varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
    Come  richiamato  nella  premessa  in  fatto,  il Presidente della
 Regione Siciliana, dopo l'instaurazione  del  presente  giudizio,  ha
 promulgato  la  legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, riguardante la
 delibera legislativa  oggetto  del  presente  ricorso,  dalla  quale,
 tuttavia,    era    stata    espunta   la   disposizione   impugnata,
 successivamente dichiarata  "abrogata"  con  la  legge  regionale  25
 maggio 1995, n. 48.
    Di  conseguenza,  in  conformita'  alla giurisprudenza costante di
 questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va  dichiarata
 cessata la materia del contendere.