ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12,  13,  14,
 15,  20  e  21  della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995
 dall'Assemblea  regionale  siciliana  (Disposizioni  concernenti   il
 personale  regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione.
 Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali
 ed il relativo personale), promosso con ricorso del Commissario dello
 Stato per  la  Regione  Siciliana,  notificato  il  15  aprile  1995,
 depositato  in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 32 del
 registro ricorsi 1995;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  luglio  1995  il   Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli
 avv.ti Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana ha
 impugnato  gli  artt.  12,  13,  14,  15,  20  e  21  della  delibera
 legislativa  regionale,  approvata  il  7  aprile  1995 (Disposizioni
 concernenti   il   personale   regionale.   Sospensione   trattamento
 anticipato   di   pensione.   Procedure  concorsuali  e  graduatorie.
 Disposizioni per gli enti  locali  ed  il  relativo  personale),  per
 violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione.
    Le  disposizioni impugnate prevedono inquadramenti in sovrannumero
 nella qualifica superiore; equiparano, dopo nove anni,  anche  se  ai
 soli  fini giuridici, certo personale ad altro personale in servizio;
 estendono   un   particolare,   e   piu'   favorevole,    trattamento
 pensionistico   a   personale   che   ne   era   escluso;  contengono
 l'interpretazione autentica di una precedente disposizione regionale;
 prevedono  assunzioni  ope  legis  di  personale.   Ad   avviso   del
 ricorrente,   tali   norme   determinano  illegittime  disparita'  di
 trattamento, indebita interferenza nei confronti dell'esercizio della
 funzione giurisdizionale nonche' elusione delle  ordinarie  procedure
 di reclutamento di personale pubblico.
    2.  -  La  Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che
 sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame
 della Corte. Secondo la resistente non sarebbero fondate  le  censure
 attinenti  alla disparita' di trattamento (artt. 12, 13, 14), perche'
 tali disposizioni troverebbero, invece, adeguata giustificazione.  Le
 censure  rivolte  all'art.  15 sarebbero, invece, anche inammissibili
 per la loro genericita', mentre quelle relative agli artt.  20  e  21
 sarebbero   infondate,   perche'   non   possono  essere  considerate
 costituzionalmente  precluse  leggi  di  sanatoria   e   perche'   le
 disposizioni impugnate appaiono vo'lte ad assicurare la funzionalita'
 degli enti locali interessati.
    3.  -  Successivamente alla instaurazione del giudizio, la Regione
 Siciliana ha promulgato  la  delibera  legislativa  impugnata  (legge
 regionale  25  maggio  1995,  n.  46),  ma  nello stesso numero della
 Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e' stata pubblicata  anche
 la  legge  regionale  25  maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in
 materia di: personale regionale e  degli  enti  locali;  processi  di
 mobilita'  degli  operatori  della formazione professionale; garanzie
 occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica  e  dell'ESA;
 alloggi   delle   forze   dell'ordine;   rinvio   elezioni   consigli
 circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia;  provvedimenti
 in  favore  delle  ditte  STAT  e Camarda e Drago), che ha dichiarato
 l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.
    4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995  entrambe
 le  parti  hanno  chiesto  che  sia dichiarata cessata la materia del
 contendere.
                        Considerato in diritto
    Oggetto del ricorso di legittimita'  costituzionale  proposto  dal
 Commissario  dello Stato sono gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della
 delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995
 (Disposizioni  concernenti  il   personale   regionale.   Sospensione
 trattamento   anticipato   di   missione.   Procedure  concorsuali  e
 graduatorie.  Disposizioni  per  gli  enti  locali  ed  il   relativo
 personale)  per  violazione  degli  artt.  3,  97,  101  e  103 della
 Costituzione.
    Come richiamato nella parte in fatto,  le  disposizioni  impugnate
 sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento
 giuridico,  ne'  sono  piu'  in  grado  di  produrne  poiche' la loro
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e' coeva a quella della  legge
 regionale  che  ne  ha dichiarato l'"abrogazione" (legge regionale 25
 maggio 1995, n. 48).
    Di conseguenza, in conformita'  alla  giurisprudenza  costante  di
 questa  Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata
 cessata la materia del contendere.