ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5,
 della  legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina
 degli scarichi delle pubbliche  fognature  e  degli  scarichi  civili
 (art.  14,  legge  10  maggio  1976, n. 319)", promosso con ordinanza
 emessa il 13 dicembre 1993 dal Pretore di Asti, sezione distaccata di
 Canelli, nel procedimento penale a carico di Barbero Luigino iscritta
 al n. 24 del registro ordinanze  1994  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima serie speciale, dell'anno
 1994;
    Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;
    Udito nella camera di consiglio del  17  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  nel corso del procedimento penale promosso a carico
 di Luigino Barbero, titolare di  una  cantina  sociale,  imputato  ai
 sensi  dell'art.  21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319
 (Norme  per  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento)  per   aver
 convogliato   in  una  pubblica  fognatura  servita  da  impianto  di
 depurazione scarichi di acque  reflue  eccedenti,  quanto  ai  valori
 registrati  di  BOD  5, COD e PH, i limiti di accettabilita' indicati
 dalla tabella C allegata alla legge n. 319 del 1976,  il  Pretore  di
 Asti,  sezione  distaccata  di  Canelli,  ha  sollevato  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 4  e  5,  della  legge
 della  Regione  Piemonte  26 marzo 1990, n. 13 dal titolo "Disciplina
 degli scarichi delle pubbliche  fognature  e  degli  scarichi  civili
 (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per contrasto con gli artt.
 117 e 25 della Costituzione;
      che  le  norme  regionali impugnate consentono agli enti gestori
 degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature di  derogare,
 per  gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti convogliati
 nelle  fognature  per  le  quali  siano  operanti  gli  impianti   di
 depurazione  predetti,  ai  limiti  di accettabilita' della tabella C
 allegata alla legge n. 319 del 1976,  prescrivendo  che  tali  limiti
 piu'  permissivi  siano  adottati mediante l'approvazione (espressa o
 con una procedura di  silenzio-assenso)  della  relativa  tabella  da
 parte della Giunta regionale;
      che    il   Pretore   rimettente   dubita   della   legittimita'
 costituzionale della norma indicata,  che  esorbiterebbe  dai  limiti
 della   potesta'   legislativa  regionale,  con  conseguente  lesione
 dell'art.  117  della  Costituzione,  in  quanto  la  norma   statale
 applicabile,  ad  avviso  del giudice a quo, nel caso in esame, cioe'
 l'art. 12,  primo  comma,  n.  2),  della  legge  n.  319  del  1976,
 sistematicamente  coordinato  con  l'art. 13, n. 2, lettera b), della
 stessa legge, imporrebbe inderogabilmente  agli  scarichi  produttivi
 preesistenti confluenti in pubbliche fognature servite da impianti di
 depurazione,  il  rispetto dei limiti di tollerabilita' imposti dalla
 tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976;
      che il giudice a quo dubita  della  legittimita'  costituzionale
 delle impugnate disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 13
 del  1990  anche  in  riferimento all'art. 25 della Costituzione, per
 violazione della riserva di  legge  statale  in  materia  penale,  in
 relazione  all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che
 assoggetta a sanzione  penale  il  mancato  rispetto  dei  limiti  di
 accettabilita'  indicati  nelle tabelle allegate alla citata legge n.
 319 del 1976, il cui ambito di  applicazione  sarebbe  stato  ridotto
 dalle norme regionali in esame con conseguente incisione sul relativo
 precetto;
      che   la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
 sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiche' la condotta  contestata
 all'imputato  riguarda  i  valori  di  BOD 5, COD e PH rilevati nelle
 acque di scarico in quantita' superiori ai  parametri  fissati  nella
 tabella  C  della  legge  n. 319 del 1976, ancorche' conformi al piu'
 elevato  limite  consentito  dalla  tabella  approvata  dalla  Giunta
 regionale  in  base  all'art.  7,  comma 5, della legge regionale del
 Piemonte n. 13 del 1990, di modo che l'applicazione  delle  impugnate
 disposizioni comporterebbe l'assoluzione degli imputati;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuto  il  Presidente della Giunta
 regionale del Piemonte, chiedendo che la  questione  di  legittimita'
 costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.
    Considerato  che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di
 rimessione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla
 disciplina  degli  scarichi  delle  pubbliche   fognature   e   degli
 insediamenti  civili  che  non  recapitano in pubbliche fognature) e'
 stato reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17  marzo
 1994,  n.  177,  16  maggio  1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17
 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n.
 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito  con  la  legge  17
 maggio  1995,  n.  172  (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina
 degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti  civili
 che non recapitano in pubbliche fognature), il quale ha modificato la
 disciplina statale che l'ordinanza di rimessione assume violata dalle
 norme  regionali  impugnate,  con  conseguente  lesione  dei principi
 costituzionali espressi negli artt. 25 e 117 della Costituzione;
      che, in particolare, gli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 79 del
 1995, convertito in legge  17  maggio  1995,  n.  172,  sostituiscono
 rispettivamente,  l'art.  12,  primo comma, n. 2), della legge n. 319
 del 1976, disponendo, per gli impianti produttivi, che "nel  caso  di
 recapito   in   pubbliche   fognature   debbono  ..,  successivamente
 all'entrata in funzione dell'impianto centralizzato  di  depurazione,
 adeguarsi ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni
 regolamentari stabilite dai Comuni, dai consorzi e dalle province che
 provvedono  alla  gestione del pubblico servizio .. I suddetti limiti
 di accettabilita', norme e prescrizioni  sono  stabiliti  sulla  base
 delle  caratteristiche  dell'impianto centralizzato di depurazione in
 modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi  delle
 pubbliche  fognature  definita  dalla regione ai sensi del successivo
 art. 14" e l'art. 21, terzo comma,  della  stessa  legge,  prevedendo
 l'applicazione  di una sanzione penale pecuniaria per gli scarichi da
 insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature, quando
 superino i limiti di accettabilita' "fissati ai sensi  dell'art.  12,
 primo comma, n. 2)";
      che  pertanto gli atti vanno restituiti al giudice rimettente al
 quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio
 pendente dinnanzi ad esso.