ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. da 24 a 33 e
 dell'art. 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio 1986, n.  5
 "Disciplina  regionale  degli  scarichi  delle  pubbliche fognature e
 degli insediamenti civili (art. 14, legge 10 maggio 1976,  n.  319)",
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  18  ottobre 1993 dal Pretore di
 Pistoia nel procedimento penale a carico di Cioni Aldo iscritta al n.
 46 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1995 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che il  Pretore  di  Pistoia,  nel  giudicare,  ai  sensi
 dell'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319
 (Norme   per   la   tutela   delle  acque  dall'inquinamento),  della
 responsabilita' penale di  Aldo  Cioni,  titolare  di  una  ditta  di
 autolavaggi  che  effettuava scarichi reflui in acque superficiali in
 assenza della prescritta  autorizzazione  e  superando  i  limiti  di
 accettabilita'  prescritti dalla tabella A allegata alla legge n. 319
 del 1976, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. da 24 a 33 e 46 della legge della Regione  Toscana  23  gennaio
 1986,  n.  5,  dal  titolo "Disciplina regionale degli scarichi delle
 pubbliche fognature e degli insediamenti civili (art.  14,  legge  10
 maggio   1976,   n.   319)",  per  contrasto  con  l'art.  117  della
 Costituzione;
      che le norme  regionali  sopraindicate,  recanti  la  disciplina
 degli  scarichi  civili,  sono impugnate dal giudice rimettente nella
 parte in cui impongono, nel caso in esame, il rispetto dei limiti  di
 accettabilita'  prescritti  dalla  tabella  K1,  allegata  alla legge
 regionale della Toscana n. 5 del  1986  (limiti  che  risultano  piu'
 permissivi  di  quelli fissati dalla tabella A allegata alla legge n.
 319  del  1976)  e  ne  puniscono  l'inosservanza  con  una  sanzione
 amministrativa pecuniaria;
      che,  ad avviso del giudice a quo, la difformita' dell'impugnata
 disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella
 legge n. 319 del 1976, esporrebbe le norme regionali ad  un  sospetto
 non  manifestamente  infondato  di  illegittimita'  costituzionale in
 riferimento all'art. 117 della Costituzione, per  travalicamento  dei
 limiti  della  potesta'  legislativa  regionale  nella  materia,  dal
 momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe
 alle regioni una competenza meramente attuativa e  integrativa  nella
 regolamentazione  degli scarichi delle pubbliche fognature, vincolata
 a tener conto dei limiti  di  accettabilita'  fissati  nelle  tabelle
 allegate  alla  legge  n.  319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle
 deroghe  operate  dalla  legge  regionale  soltanto  in  senso   piu'
 rigoroso;
      che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  in oggetto
 sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiche' la condotta  contestata
 all'imputato  riguarda  valori  registrati  nelle acque di scarico in
 quantita'  superiore  ai  parametri   chimici   COD,   materiali   in
 sospensione  totali e tensioattivi anionici, prescritti dalla tabella
 A della legge n. 319 del 1976, benche' rispettosi dei  corrispondenti
 piu'  elevati  limiti  massimi  indicati nella tabella K1 della legge
 regionale della Toscana n. 5 del 1986,  in  modo  che  l'applicazione
 delle  impugnate  disposizioni  della citata legge regionale n. 5 del
 1986 comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;
      che  il  Presidente  della  Giunta  regionale   della   Toscana,
 intervenuto  nel  presente  giudizio, ha chiesto una pronuncia di non
 fondatezza o di  inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  sul  presupposto  del pieno rispetto, da parte della
 Regione Toscana,  dei  limiti  costituzionali  imposti  alle  proprie
 competenze  legislative,  in quanto l'invocato art. 14 della legge n.
 319 del 1976, riserverebbe, quanto  alla  disciplina  degli  scarichi
 civili,  un  certo  margine di discrezionalita' in capo alle regioni,
 alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti di  accettabilita'
 fissati  nella  legge  statale,  ma non di riprodurli, di modo che il
 difetto del denunciato contrasto della disciplina regionale impugnata
 comporterebbe l'accertamento  della  irrilevanza,  prima  ancora  che
 della  non  fondatezza della questione di legittimita' costituzionale
 sollevata dal Pretore di Pistoia.
    Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di
 rimessione, e' intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n.  454
 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
 degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
 reiterato  con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994,
 n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17  settembre
 1994,  n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da
 ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995,
 n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina  degli  scarichi
 delle  pubbliche  fognature  e  degli  insediamenti  civili  che  non
 recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato  la  disciplina
 statale  che  l'ordinanza  di  rimessione  assume violata dalle norme
 regionali impugnate, con  conseguente  lesione  dell'art.  117  della
 Costituzione;
      che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del
 1995,  convertito  in  legge  17  maggio 1995, n. 172, sostituiscono,
 rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della  legge  n.  319  del
 1976,  disponendo  che  le  regioni, nel definire la disciplina degli
 scarichi  degli  insediamenti  civili che non recapitano in pubbliche
 fognature "tengono conto dei limiti di accettabilita'  fissati  dalle
 tabelle allegate alla presente legge .. fatti comunque salvi i limiti
 di  accettabilita'  inderogabili  per  i parametri di natura tossica,
 persistente e bioaccumulabile",  e  l'art.  21,  terzo  comma,  della
 stessa  legge,  prescrivendo  che  "  ..l'inosservanza  dei limiti di
 accettabilita' stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo
 comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, e'  punita
 con la sanzione amministrativa ..";
     che,  pertanto,  gli atti vanno restituiti al giudice rimettente,
 al quale spetta  valutare  l'incidenza  dello  ius  superveniens  nel
 giudizio pendente dinanzi ad esso.